Cassazione Penale, Sentenza n. 8020/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione dedotto dal Procuratore generale con unico motivo di inosservanza della legge penale in relazione all'art. 235 c.p., per omessa applicazione e omessa motivazione circa la misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato. Si contestava che, pur emergendo dalla motivazione elementi di pericolosità sociale del condannato, il giudice avrebbe dovuto esprimersi specificamente sull'applicazione o meno della misura facoltativa prevista dall'art. 235 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha richiamato il principio secondo cui l'espulsione prevista dall'art. 235 c.p. è una misura di sicurezza personale di carattere facoltativo applicabile solo se il giudice, con adeguata motivazione, accerta la pericolosità sociale. Quando la misura non è applicata nella sentenza di condanna, si ritiene implicitamente compiuta una valutazione negativa della pericolosità. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la valutazione discrezionale del giudice di merito sia stata implicita e corretta e che la sola determinazione della pena non sia idonea ad evidenziare la pericolosità sociale rilevante per l'espulsione, la quale richiede valutazioni peritali sulla personalità, problemi psichiatrici e capacità criminale e riferimenti ai criteri di cui all'art. 133 c.p., elementi non presenti nella motivazione impugnata. La Corte ha inoltre disposto che la parte pubblica sia esonerata dalle spese processuali.
Norme richiamate
art. 235 cod. pen.
L'espulsione dello straniero è una misura di sicurezza personale facoltativa applicabile quando la condanna supera due anni; richiede un'adeguata motivazione sulla pericolosità sociale per essere disposta. L'assenza di applicazione nella sentenza si interpreta come valutazione negativa della pericolosità.
art. 133 cod. pen.
I criteri di determinazione della pena e i parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p. sono richiamati come elementi utili per valutare la pericolosità sociale; la pericolosità rilevante per l'espulsione si valuta anche sulla base di tali parametri.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 16400 del 17/02/2021 (Jamal Abdellatif) e Sez. 5, n. 23101 del 18/05/2020 (Jriji Mohamed)
La Corte ha ribadito precedenti principi: l'espulsione è facoltativa e la mancata applicazione equivale a valutazione negativa della pericolosità; la pericolosità per l'espulsione va dimostrata con adeguate valutazioni peritali e riferimenti ai parametri di legge.
Massime di principio
- L'espulsione ex art. 235 c.p. è una misura facoltativa: il giudice la applica solo se, con motivazione specifica, accerta la pericolosità sociale dell'imputato.
- La mancata applicazione dell'espulsione nella sentenza di condanna si interpreta, in assenza di motivazione contraria, come valutazione negativa circa la pericolosità sociale.
- Per dimostrare la pericolosità sociale rilevante ai fini dell'espulsione è necessario produrre e motivare elementi peritali sulla personalità, eventuali problemi psichiatrici e la capacità criminale, nonché richiamare i criteri dell'art. 133 c.p.
- La sola determinazione della pena non è sufficiente a provare la pericolosità sociale ai fini dell'espulsione; bisogna evitare di trarre deduzioni sulla pericolosità dal mero ammontare della pena.
- In caso di ricorso sulla mancata applicazione dell'espulsione, il successo dell'impugnazione richiede dimostrare che il giudice non abbia compiuto alcuna valutazione sulla pericolosità o che tale valutazione sia manifestamente carente rispetto agli elementi probatori disponibili.
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