Cassazione Penale, Sentenza n. 8018/2025 del 27/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la conferma della condanna pronunciata in abbreviato condizionato (G.U.P. Tribunale di Palermo 15/05/2023, confermata dalla Corte d'appello di Palermo 07/05/2024) per i reati ascritti nei capi 1 e 2 (artt. 110, 629, comma 1, 416-bis.1 c.p.; artt. 110, 353, 416-bis.1 c.p.). Le censure erano articolate in più vizi di motivazione: 1) omissione/contraddittorietà nella valutazione della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria e dell'acquisizione di una perizia trascrittiva proveniente da altro procedimento, contestando la valutazione di "economia processuale" e la ritenuta marginalità di quelle captazioni; 2) mancato riconoscimento del concorso apparente di norme (presunta violazione del ne bis in idem e richiamo a precedenti di Sezioni Unite e Corte EDU); 3) mancata pronuncia assolutoria per l'episodio del 27/06/2021, con riferimento a intercettazioni che avrebbero dimostrato che l'intervento di un terzo (Salerno) era avvenuto contro la volontà del ricorrente; 4) insufficienza motivazionale riguardo all'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.), sostenendo l'assenza di elementi per ritenere che il Santoro avesse voluto intimidire la persona offesa o avesse dato incarico al terzo; 5) mancata applicazione in prevalenza delle circostanze attenuanti generiche nella determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: i motivi risultano generici, reiterativi e meramente riproposizione delle doglianze già formulate in appello (cd. "doppia conforme"); mancanza di un concreto confronto critico con la motivazione della Corte d'appello; assenza di errori logico-giuridici manifesti nelle valutazioni di merito adeguatamente motivate dalla Corte di appello (che aveva richiamato ragioni di economia processuale, la marginalità di specifiche captazioni e un compendio probatorio univoco); sul punto del concorso di norme la Corte d'appello ha motivato correttamente l'autonomia degli interessi tutelati da estorsione e turbata libertà degli incanti; sulle contestazioni relative alla qualificazione della condotta e all'aggravante di mafia la Cassazione ha ritenuto che si trattasse di diversa valutazione del merito non sindacabile in cassazione e che la motivazione di merito fosse congrua; anche la critica alla dosimetria delle attenuanti è risultata generica. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sulla responsabilità per il concorso di persone nel reato; utilizzata per imputare la responsabilità del concorso di partecipanti nelle condotte contestate
Codice penale, art. 629, comma 1
art. 629, comma primo c.p.
Norma che disciplina il reato di estorsione, richiamata per il capo di imputazione relativo alla coartazione della volontà nella disposizione patrimoniale
Norma che punisce la turbata libertà degli incanti; richiamata per il capo relativo a condotte che alterano regolarità di gare/aste
Circostanza aggravante relativa all'uso del metodo mafioso; nel caso si contestava la sua sussistenza in relazione alle modalità intimidatorie e all'uso di relazioni esterne
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 173
art. 173 disp. att. c.p.p.
Norma procedurale che consente la motivazione sintetica in ricorso per cassazione entro i limiti strettamente necessari; richiamata per la formulazione dei motivi
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a reiterare i motivi già proposti in appello: deve contenere un critico e specifico confronto con la motivazione della Corte di appello; altrimenti è dichiarato inammissibile per genericità e reiterazione (doppia conforme).
- Le valutazioni di merito adeguatamente motivate dalla Corte d'appello (ricostruzione del fatto, valutazione delle testimonianze e delle intercettazioni, valutazione della marginalità di singole evidenze) non sono sindacabili in sede di legittimità a meno che non emergano errori logico-giuridici manifesti.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria o di acquisizione di perizie prodotti in altri procedimenti deve essere supportata da argomentazioni che mostrino la rilevanza decisiva della nuova prova e l'erroneità della valutazione del giudice di merito; la mera affermazione della sua utilità non è sufficiente.
- Sull'eventuale concorso di norme (es. estorsione e turbata libertà degli incanti) la giurisprudenza ammette il concorso formale quando le norme tutelano beni giuridici differenti (patrimonio vs. regolare formazione delle offerte); in casi analoghi occorre dimostrare che le condotte sono ontologicamente le stesse per poter invocare il ne bis in idem.
- L'aggravante per l'uso del "metodo mafioso" (art. 416-bis.1 c.p.) richiede elementi concreti idonei a dimostrare la finalità intimidatoria e l'utilizzo di modalità associative o ambientali tipiche dell'organizzazione mafiosa; l'assenza di tali elementi può essere oggetto di censura, ma la Corte di Cassazione non sindaca una diversa valutazione probatoria basata su rivalutazione del fatto.
- Le contestazioni relative alla dosimetria della pena e all'applicazione prevalente delle circostanze attenuanti devono essere sostenute con motivazioni precise che dimostrino irragionevolezza o illogicità nella decisione di merito; altrimenti risultano generiche e inammissibili.
- Per aumentare le probabilità di ammissibilità, il ricorrente in cassazione deve: a) individuare l'errore di diritto o di motivazione concreto e specifico; b) mostrare perché la valutazione di merito è illogica o contraddittoria e non semplicemente diversa; c) non limitarsi a una rilettura alternativa dei fatti.
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