Cassazione Penale, Sentenza n. 8016/2025 del 27/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e erronea applicazione dell'art. 592 cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione per omissione in ordine alla richiesta difensiva di condanna della parte civile alle spese di lite in applicazione del principio di soccombenza, dopo che la Corte d'appello aveva confermato l'assoluzione (art. 646 cod. pen.) pronunciata dal Tribunale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente all'omessa pronuncia sulla condanna alle spese della parte privata soccombente. Ha riaffermato il principio che, quando la parte civile impugna una sentenza di assoluzione e la sua impugnazione non è accolta, la parte civile soccombente deve essere condannata al pagamento di tutte le spese del giudizio di impugnazione ai sensi dell'art. 592 cod. proc. pen., anche se il pubblico ministero ha proposto analoga impugnazione. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata solo nella parte in cui non ha condannato la parte privata alle spese e il procedimento è stato rinviato al giudice civile competente in grado d'appello per le determinazioni sulle spese.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen.
Norma che ha riguardato l'imputazione per la quale l'imputato era stato assolto; la Corte d'appello aveva confermato l'assoluzione pronunciata dal Tribunale.
art. 592 cod. proc. pen.
Interpretato nel senso che, nel giudizio di impugnazione, la condanna alle spese deve gravare sulla parte privata soccombente (la parte civile che impugna e perde) per l'intero ammontare delle spese del processo d'impugnazione, senza che rilevi la sottrazione di responsabilità del pubblico ministero; il giudice è tenuto a pronunciare esplicitamente sulla condanna alle spese a carico della parte privata soccombente.
art. 67, legge 18 giugno 2009, n. 69
Richiamata per spiegare che la riforma ha eliminato il vincolo di solidarietà fra coimputati nell'obbligo di pagamento delle spese processuali, ma ciò non incide sul principio per cui la parte civile soccombente deve essere condannata integralmente alle spese dell'impugnazione.
Massime di principio
- Se la parte civile impugna una sentenza di assoluzione e la sua impugnazione viene respinta, il giudice d'impugnazione deve condannare la parte civile al pagamento delle spese del giudizio di impugnazione ai sensi dell'art. 592 c.p.p.; l'omissione di tale pronuncia può giustificare annullamento parziale e rinvio in Cassazione.
- La eventuale impugnazione del pubblico ministero non exonera la parte civile soccombente dall'obbligo di sostenere tutte le spese del giudizio di impugnazione: la norma va interpretata in senso rigoroso a favore della condanna della parte privata soccombente.
- Il giudice è obbligato a motivare espressamente anche sulle richieste di condanna alle spese formulate dalle parti; la mancata pronuncia su tale questione costituisce vizio di motivazione o omissione rilevante ai fini del ricorso per cassazione.
- Dopo la riforma che ha eliminato la solidarietà tra coimputati (art. 67 l. 69/2009), occorre comunque distinguere la responsabilità per spese fra coimputati e la regola specifica delle spese nel giudizio di impugnazione, che penalizza la parte civile impugnante soccombente.
- In presenza di omissione relativa alle spese, la Corte di Cassazione può limitare l'annullamento alla sola parte viziata (recte omissione) e disporre il rinvio al giudice competente per decidere sulle spese.
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