Cassazione Penale, Sentenza n. 8019/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Milano per tre motivi principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per aver parificato l'aumento di pena tra un furto consumato e un furto tentato senza fornire alcuna motivazione che giustifichi l'equiparazione, in contrasto con l'art. 56 cod. pen. e con il principio di motivazione richiesto per la quantificazione degli aumenti in continuazione; 2) violazione del divieto di reformatio in pejus e delle norme relative alla rideterminazione della pena (art. 133 cod. pen. e artt. 597, terzo e quarto comma, cod. proc. pen.), essendo stato applicato dal giudice dell'esecuzione un aumento per il reato c) superiore a quello fissato dal giudice della cognizione con sentenza irrevocabile; 3) vizio di motivazione relativo all'aumento per il fatto sub a) (sentenza B n. 3054/2022), perché non è indicato se la pena aumentata tenga conto della riduzione premiale prevista per il rito abbreviato (art. 442 cod. proc. pen.), circostanza che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto esplicitare.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato su tutti e tre i motivi. Ha richiamato principi consolidati: il giudice dell'esecuzione deve motivare non solo la pena-base ma anche l'entità degli aumenti per i reati satellite; non può aumentare gli incrementi di pena oltre quanto già fissato dal giudice della cognizione con sentenza irrevocabile; e deve indicare se ha applicato la riduzione prevista per il rito abbreviato quando il reato satellite è stato giudicato con quel rito. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Milano per un nuovo esame conforme ai principi richiamati.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
La distinzione tra delitto consumato e tentativo influenza la gravità della pena; il giudice dell'esecuzione non può parificare senza motivazione differenze di gravità tra consumato e tentativo
art. 132 cod. pen.
Fissa i criteri (parametri) per la determinazione della pena; il giudice dell'esecuzione deve motivare la scelta secondo questi parametri
art. 133 cod. pen.
Stabilisce i criteri per la determinazione dell'entità della pena; impone che il giudice motivi tanto la pena-base quanto gli aumenti applicati
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Disciplina gli aumenti in caso di reato continuato; il loro trattamento in sede esecutiva richiede motivazione e il rispetto dei limiti derivanti dal giudicato
art. 671 cod. proc. pen.
Riguarda le istanze in favore del condannato in materia esecutiva; qui è richiamata in relazione alla introduzione della materia ai fini dell'esecuzione
art. 597, terzo e quarto comma, cod. proc. pen.
Attengono ai limiti e al divieto di reformatio in pejus in sede di esecuzione/impugnazione; il giudice dell'esecuzione non può aumentare gli incrementi di pena fissati dal giudice della cognizione
art. 442 cod. proc. pen.
Prevede la riduzione della pena per il rito abbreviato; se il reato satellite è stato giudicato con abbreviato il giudice dell'esecuzione deve tenerne conto e indicare esplicitamente di aver applicato la riduzione
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione ha ampia discrezionalità nella rideterminazione della pena, ma deve motivare sia la pena-base sia l'entità degli aumenti per i reati-satellite, in modo da rendere possibile il controllo sul percorso logico-giuridico seguito
- Non è consentito al giudice dell'esecuzione modificare in pejus le determinazioni già irrevocabili del giudice della cognizione: gli aumenti applicati in esecuzione non possono essere superiori a quelli fissati nella sentenza irrevocabile
- Quando uno dei reati portati in continuazione è stato giudicato con il rito abbreviato, l'aumento di pena derivante dalla continuazione è soggetto alla diminuzione prevista dall'art. 442 cod. proc. pen.; il giudice dell'esecuzione deve dichiarare in motivazione se ha applicato tale riduzione
- La mera parificazione di sanzioni per fatti di diversa gravità (es. consumato vs tentato) senza una motivazione specifica è illegittima: ogni differenza o equiparazione deve essere giustificata con riferimenti ai parametri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.
- Rimedi: in caso di difetto motivazionale o di violazione del divieto di reformatio in pejus, la Corte può annullare l'ordinanza impugnata e rinviare al giudice dell'esecuzione per un nuovo esame conforme ai principi richiamati
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