Cassazione Penale, Sentenza n. 8017/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello contestando: 1) omissione della valutazione di prove documentali e testimoniali decisive a discarico (artt. 192 e 546 c.p.p.), travisamento della prova e mancata considerazione di contraddizioni e incertezze della persona offesa e di documentazione sulle spese per effetti cambiari; 2) errata individuazione del momento consumativo e perfezionamento del reato ai sensi dell'art. 644 c.p. e dell'art. 644-ter; 3) errata applicazione delle norme sulla pena (art. 62-bis, 69, 133 c.p.), chiedendo la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e la concessione del minimo edittale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi risultavano o meramente reiterativi degli stessi già proposti e motivatamente respinti in appello (cd. "doppia conforme"), o non devoluti in appello (interruzione della catena devolutiva), o generici rispetto alla dosimetria della pena. Ha confermato che la Corte d'Appello aveva fornito motivazione ampia e logica rispetto all'affermazione di responsabilità e sull'attendibilità della persona offesa. Conseguenze: dichiarazione d'inammissibilità; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; rifusione delle spese di difesa della parte civile (liquidate in euro 1.844,00 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiama i limiti della motivazione in cassazione e la necessità di motivare entro i limiti indicati per la decisione; usato per precisare l'ambito di esposizione dei motivi
art. 192 cod. proc. pen.
richiesta dal ricorrente come normativa relativa alla valutazione delle prove, ma la Corte ha ritenuto che le valutazioni probatorie siano state adeguatamente svolte in appello
art. 546 cod. proc. pen.
invocato dal ricorrente in relazione all'omessa considerazione di prove decisive; la Corte ha ritenuto che non vi fosse omissione della motivazione
art. 644 cod. pen.
norma sulle condotte di usura (menzionata nella contestazione sul momento consumativo); la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione operata dal giudice di merito sul perfezionamento del reato
art. 644-ter cod. pen.
norma sulla fattispecie aggravata dell'usura; richiamata dal ricorrente ma la Corte ha confermato l'applicazione motivata degli elementi aggravanti da parte del giudice di merito
art. 62-bis cod. pen.
riguarda le circostanze aggravanti speciali; la controversia verteva sull'uso delle circostanze e la loro incidenza sulla pena, ma la Cassazione ha ritenuto la dosimetria non manifestamente illogica
art. 69 cod. pen.
richiamato in relazione alla concessione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano motivato adeguatamente la loro valutazione
art. 133 cod. pen.
norma sulla determinazione della pena; è stata considerata nella contestazione sulla misura e sul regime delle attenuanti, ma la Corte ha giudicato la critica generica e inammissibile
art. 616 cod. proc. pen.
previsione della sanzione alla Cassa delle ammende per ricorso manifestamente infondato o inammissibile; applicata con condanna al versamento di euro 3.000,00
Massime di principio
- Non è possibile in Cassazione riproporre pedissequamente gli stessi motivi già proposti in appello e motivatamente respinti: il ricorso deve confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata e indicare punti specifici di illogicità o violazione di legge
- Questioni non sollevate in appello non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione (interruzione della catena devolutiva); occorre sviluppare in appello le doglianze che si intendono portare in cassazione
- Le doglianze sulla valutazione della prova devono essere circostanziate: segnalare contraddizioni precise, documenti specifici e punti logici nella motivazione del giudice di merito che risultino irragionevoli o omessi, altrimenti la Cassazione le dichiara generiche e inammissibili
- Sulle questioni di dosimetria della pena e sulle attenuanti occorre argomentare in modo puntuale perché la mera asserzione di un errore non è sufficiente; bisogna dimostrare l'irragionevolezza o la manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito
- Rischio di sanzioni economiche: un ricorso inammissibile o manifestamente infondato può comportare condanne per spese processuali e somme alla Cassa delle ammende, oltre all'obbligo di rifondere le spese della parte resistente
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