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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8017/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello contestando: 1) omissione della valutazione di prove documentali e testimoniali decisive a discarico (artt. 192 e 546 c.p.p.), travisamento della prova e mancata considerazione di contraddizioni e incertezze della persona offesa e di documentazione sulle spese per effetti cambiari; 2) errata individuazione del momento consumativo e perfezionamento del reato ai sensi dell'art. 644 c.p. e dell'art. 644-ter; 3) errata applicazione delle norme sulla pena (art. 62-bis, 69, 133 c.p.), chiedendo la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e la concessione del minimo edittale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi risultavano o meramente reiterativi degli stessi già proposti e motivatamente respinti in appello (cd. "doppia conforme"), o non devoluti in appello (interruzione della catena devolutiva), o generici rispetto alla dosimetria della pena. Ha confermato che la Corte d'Appello aveva fornito motivazione ampia e logica rispetto all'affermazione di responsabilità e sull'attendibilità della persona offesa. Conseguenze: dichiarazione d'inammissibilità; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; rifusione delle spese di difesa della parte civile (liquidate in euro 1.844,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    richiama i limiti della motivazione in cassazione e la necessità di motivare entro i limiti indicati per la decisione; usato per precisare l'ambito di esposizione dei motivi

  • art. 192 cod. proc. pen.

    richiesta dal ricorrente come normativa relativa alla valutazione delle prove, ma la Corte ha ritenuto che le valutazioni probatorie siano state adeguatamente svolte in appello

  • art. 546 cod. proc. pen.

    invocato dal ricorrente in relazione all'omessa considerazione di prove decisive; la Corte ha ritenuto che non vi fosse omissione della motivazione

  • art. 644 cod. pen.

    norma sulle condotte di usura (menzionata nella contestazione sul momento consumativo); la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione operata dal giudice di merito sul perfezionamento del reato

  • art. 644-ter cod. pen.

    norma sulla fattispecie aggravata dell'usura; richiamata dal ricorrente ma la Corte ha confermato l'applicazione motivata degli elementi aggravanti da parte del giudice di merito

  • art. 62-bis cod. pen.

    riguarda le circostanze aggravanti speciali; la controversia verteva sull'uso delle circostanze e la loro incidenza sulla pena, ma la Cassazione ha ritenuto la dosimetria non manifestamente illogica

  • art. 69 cod. pen.

    richiamato in relazione alla concessione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano motivato adeguatamente la loro valutazione

  • art. 133 cod. pen.

    norma sulla determinazione della pena; è stata considerata nella contestazione sulla misura e sul regime delle attenuanti, ma la Corte ha giudicato la critica generica e inammissibile

  • art. 616 cod. proc. pen.

    previsione della sanzione alla Cassa delle ammende per ricorso manifestamente infondato o inammissibile; applicata con condanna al versamento di euro 3.000,00

Massime di principio

  • Non è possibile in Cassazione riproporre pedissequamente gli stessi motivi già proposti in appello e motivatamente respinti: il ricorso deve confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata e indicare punti specifici di illogicità o violazione di legge
  • Questioni non sollevate in appello non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione (interruzione della catena devolutiva); occorre sviluppare in appello le doglianze che si intendono portare in cassazione
  • Le doglianze sulla valutazione della prova devono essere circostanziate: segnalare contraddizioni precise, documenti specifici e punti logici nella motivazione del giudice di merito che risultino irragionevoli o omessi, altrimenti la Cassazione le dichiara generiche e inammissibili
  • Sulle questioni di dosimetria della pena e sulle attenuanti occorre argomentare in modo puntuale perché la mera asserzione di un errore non è sufficiente; bisogna dimostrare l'irragionevolezza o la manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito
  • Rischio di sanzioni economiche: un ricorso inammissibile o manifestamente infondato può comportare condanne per spese processuali e somme alla Cassa delle ammende, oltre all'obbligo di rifondere le spese della parte resistente

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