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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8015/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di secondo grado per tre motivi: 1) violazione dell'art. 8 d.lgs. 74/2000: sosteneva di essere mero prestanome e di non aver fornito contributo materiale né il dolo specifico, essendo inoltre in gravi condizioni di salute all'epoca; 2) violazione dell'art. 603, comma 2, c.p.p.: la Corte di appello avrebbe immotivatamente negato la rinnovazione dell'istruttoria per far valere lo stato di salute come prova esimente; 3) violazione degli artt. 133 e 62-bis c.p.: mancata corretta individualizzazione della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e del ravvedimento.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul piano processuale la Corte ha ritenuto infondato il motivo sulla rinnovazione dell'istruttoria perchè la prova invocata non era nuova né sopravvenuta e poteva essere richiesta in primo grado. Sul merito della responsabilità, ha richiamato la doppia conforme (prime due decisioni di merito coerenti) integrando le motivazioni e confermando che gli elementi (assenza di vera sede sociale, assenza di dipendenti, mancanza di dichiarazioni fiscali, 123 fatture e imposta evasa oltre 1,5 milioni di euro) dimostrano la fittizietà delle operazioni e il dolo o, quanto meno, la responsabilità dell'amministratrice di diritto per omissione di vigilanza; inoltre l'imputata non ha reso esame né prodotto alternative probatorie e ammetteva un guadagno. Quanto alla pena, la Corte di appello l'aveva già ridotta da 3 a 2 anni e la Corte di cassazione ha ritenuto la motivazione conforme ai criterio di individualizzazione; ha altresì ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche per mancanza di elementi positivi. A seguito della declaratoria di inammissibilità è stato disposto l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. 74/2000

    Norma che sanziona il reato tributario (emissione di fatture per operazioni inesistenti). La Corte interpreta che l'amministratore di diritto risponde anche se mero prestanome in quanto l'accettazione della carica comporta doveri di vigilanza e controllo; la responsabilità può sorgere per dolo generico o per dolo eventuale derivante dalla consapevolezza delle possibili conseguenze illecite.

  • art. 603, comma 2, c.p.p.

    Regola la rinnovazione dell'istruttoria in appello: la prova richiesta deve essere nuova o sopravvenuta o dimostrarsi che il diritto alla prova è stato violato in primo grado. Non sono ammissibili prove che potevano essere indicate nella lista del primo grado salvo giustificati motivi di sopravvenienza.

  • art. 468 e art. 493, comma 2, c.p.p.

    Richiamati per distinguere tra le prove elencabili in primo grado (art. 468) e le prove non comprese in quella lista; la Corte sottolinea l'onere di dimostrare l'impossibilità di indicare tempestivamente le prove non comprese.

  • art. 133 c.p.

    Criteri di individualizzazione della pena: gravità del fatto, personalità, attenuanti/aggravanti. La Corte ricorda che il giudice di merito ha ampia discrezionalità nell'applicazione dei criteri e che la motivazione può essere aderente con espressioni generali purché non irragionevole.

  • art. 62-bis c.p.

    Disciplina delle circostanze attenuanti generiche; dopo la riforma è richiesto più di un mero stato di incensuratezza: occorrono elementi positivi specifici per riconoscere la diminuente.

  • art. 616 c.p.p.

    Stabilisce le conseguenze processuali della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con l'onere delle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende salvo colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è ammessa solo per prove nuove/sopravvenute o in presenza di violazione del diritto alla prova; le prove che potevano essere richieste in primo grado devono essere state indicate allora salvo giustificati motivi.
  • L'accettazione della carica di amministratore comporta doveri di vigilanza e può generare responsabilità penale anche se l'amministratore è 'prestanome'; la mancanza di attività effettiva della società e l'entità e sistematicità delle operazioni (es. numero di fatture, importi rilevanti) possono far emergere il dolo o la responsabilità per omissione.
  • In presenza di "doppia conforme" (decisioni di primo e secondo grado sostanzialmente concordi), il controllo di legittimità sulla motivazione è più limitato: il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con entrambe le motivazioni per renderne ammissibile il censura in Cassazione.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere impugnata in Cassazione solo se viziata da illogicità o arbitrio; espressioni generali che richiamano i criteri di cui all'art. 133 possono essere sufficienti.
  • Le attenuanti generiche richiedono elementi positivi specifici; il solo stato di incensuratezza non basta dopo la riforma dell'art. 62-bis.
  • La proposizione di un ricorso in Cassazione comporta rischi economici (spese e ammende) se il ricorso è dichiarato inammissibile e non sussistono giustificazioni che escludano colpa nella determinazione del motivo di inammissibilità.

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