Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06218/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un atto di contestazione di sanzioni in materia di IVA per l’anno d’imposta 2006, emesso a seguito di verifica della Guardia di finanza presso i locali dell’impresa riconducibile alla contribuente, poi fallita. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR aveva poi rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo che la verifica fosse nulla perché gli operanti non avevano provato di avere notificato o esibito alla contribuente l’ordine di accesso e la relativa autorizzazione. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 33 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 52 del d.P.R. n. 633/1972, perché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto necessaria, per la legittimità dell’accesso nei locali dell’impresa, l’esibizione alla contribuente dell’autorizzazione alla verifica.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia delle entrate. Ha chiarito che, secondo la giurisprudenza richiamata, la Guardia di finanza, quale polizia tributaria, può sempre accedere negli esercizi pubblici e nei locali adibiti ad attività industriale o commerciale per eseguire verificazioni e ricerche, senza che sia necessaria una previa autorizzazione scritta; l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria è invece richiesta per l’accesso all’abitazione del contribuente, in ragione dell’art. 14 Cost., ma non per i locali dell’impresa. Poiché dalla sentenza impugnata risultava che l’accesso era avvenuto nei locali dell’impresa ed era stato eseguito da personale della Guardia di finanza, la Corte ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 33 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dall’Agenzia per sostenere che la CTR aveva erroneamente preteso una previa autorizzazione all’accesso nei locali dell’impresa; la Corte ha ritenuto che non imponga, in questo caso, l’esibizione dell’autorizzazione alla contribuente.

  • art. 52 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato come norma sulla verifica fiscale e sugli accessi; interpretato nel senso che l’accesso nei locali dell’impresa da parte della Guardia di finanza è legittimo senza previa autorizzazione scritta.

  • art. 35 l. n. 4 del 1929

    "la Guardia di finanza, in quanto polizia tributaria, può sempre accedere negli esercizi pubblici ed in ogni locale adibito ad azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche, per assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti in materia finanziaria, non necessitando, a tal fine, di autorizzazione scritta, richiesta per il diverso caso di accesso effettuato dai dipendenti civili dell'Amministrazione finanziaria"

    Norma interpretata nel senso che attribuisce alla Guardia di finanza un potere di accesso diretto ai locali dell’impresa, senza necessità di autorizzazione scritta, diversamente dal personale civile dell’Amministrazione finanziaria.

  • art. 14 Cost.

    Richiamato solo per distinguere l’accesso all’abitazione del contribuente, per il quale è necessaria l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria; la Corte ha escluso che tale requisito valga per i locali dell’impresa.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale posta a base del motivo di ricorso per dedotta violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Ai fini della legittimità dell’accesso della Guardia di finanza nei locali adibiti ad attività industriale o commerciale non è necessaria la previa esibizione o notificazione al contribuente di un’autorizzazione scritta all’accesso.
  • Il regime autorizzatorio dell’accesso fiscale va distinto in base al luogo ispezionato: l’abitazione del contribuente è tutelata dal principio di inviolabilità del domicilio e richiede l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, mentre i locali dell’impresa non soggiacciono al medesimo vincolo.
  • Quando il giudice di merito dichiara nullo l’accertamento o la verifica per mancanza di autorizzazione all’accesso nei locali dell’impresa, la decisione è censurabile per violazione di legge se confonde il regime dei locali aziendali con quello dell’abitazione privata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.