Cassazione Penale, Sentenza n. 28331/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza che ha confermato la condanna per diffamazione aggravata (art. 595, comma terzo c.p.) per post pubblicati su Facebook. I motivi dedotti dal difensore: mancata offensività delle frasi, travisamento della prova e inattendibilità dei testi e della parte offesa, assenza dell'elemento psicologico (dolo), impossibilità di attribuire con certezza i post alla ricorrente senza rogatoria internazionale (IP), applicabilità dell'ingiuria depenalizzata (art. 594 c.p.), mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, errore materiale sulla non menzione, contestazione delle statuizioni civili e, in motivi aggiunti, eccezione di estinzione del reato per prescrizione maturata il 30/04/2022.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato solo il motivo sulla estinzione del reato per prescrizione: il termine massimo di prescrizione (7 anni e 6 mesi) decorre dal 31/10/2014 e, in assenza di cause di sospensione, il reato è estinto il 30/04/2022. Perciò la sentenza impugnata è annullata senza rinvio agli effetti penali. Gli altri motivi sono stati invece dichiarati manifestamente infondati o inammissibili quanto agli effetti civili; la Corte ha quindi respinto le censure relative a offensività, travisamento della prova, elementi soggettivi e riconducibilità dei post, ritenendo legittima la valutazione del giudice di merito. Di conseguenza la pronuncia penale è annullata per prescrizione, mentre le statuizioni civili non sono state riformate dalla Cassazione (i motivi di ricorso sono risultati inammissibili agli effetti civili).
Norme richiamate
La pubblicazione di messaggi diffamatori tramite "social network" integri la diffamazione aggravata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità": il mezzo virtuale è idoneo a raggiungere un numero indeterminato di persone e quindi a integrare l'aggravante
Distinzione tra ingiuria (ora depenalizzata) e diffamazione: l'ingiuria è diretta all'offeso, mentre la diffamazione riguarda messaggi rivolti a terzi e idonei a esporre l'offeso al pubblico disprezzo; nel contesto di conversazioni su bacheche aperte prevale la qualificazione come diffamazione
Richiamato in capo al reato contestato in combinazione con l'art. 595, secondo l'indicazione del capo d'imputazione (concorso di persone nell'azione diffamatoria)
Circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che le circostanze invocate non siano state valutate in modo da giustificare la loro applicazione o non siano sufficienti a ribaltare la valutazione del merito; comunque il tema è stato assorbito dall'estinzione del reato per prescrizione
Obbligo per il giudice di legittimità di esaminare il fondamento dell'azione civile nei giudizi di impugnazione e verificare la sussistenza degli elementi della fattispecie penale ai fini delle statuizioni civili
Se non emergono presupposti per un proscioglimento più favorevole, in presenza dell'estinzione del reato per prescrizione la Cassazione deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Il vizio di "travisamento della prova" è sindacabile in Cassazione solo se sussiste una evidente e pacifica distorsione del significante (errore revocatorio); non è consentita la riconsiderazione del merito o una rivalutazione alternativa delle prove raccolte dal giudice di merito
art. 173, comma 1 disp. att. c.p.p.
Limiti alle censure ammesse in cassazione derivanti dagli atti di impugnazione (richiamato per delimitare i motivi esaminabili)
Massime di principio
- Post pubblicati su social network possono integrare diffamazione aggravata quando siano idonei a raggiungere un pubblico indeterminato: la natura pubblica della piattaforma è elemento aggravante
- In sede di legittimità il ricorso che propone una semplice rivalutazione delle prove o una diversa lettura degli atti è inammissibile: il sindacato del Supremo Collegio è limitato a vizi di diritto, contraddittorietà manifesta o travisamento inequivocabile delle prove
- Per attribuire online la paternità di post, oltre all'indagine tecnica (IP, rogatorie), il giudice può legittimamente fondarsi su elementi indiziari convergenti (foto profilo corrispondenti, replica dal medesimo account, assenza di denuncia per furto d'identità), purché la motivazione sia completa e logica
- La sussistenza del dolo nella diffamazione si prova anche con la consapevolezza dell'autore di formulare giudizi oggettivamente lesivi della reputazione; non è richiesta la prova di un'intenzione speciale di ledere
- La prescrizione può estinguere il reato anche in appello o cassazione: se non vi sono elementi per un proscioglimento più favorevole, la Cassazione annulla senza rinvio gli effetti penali, mentre le questioni civili possono rimanere autonome e non automaticamente eliminate
- Nei casi che coinvolgono minori, va curata la tutela della loro identità: la sentenza richiama l'oscuramento dei dati identificativi della persona offesa minorenne
- In controversie su diffamazione online, le espressioni ascrivibili a "critica" sono valutate in funzione del contesto, del tenore e delle modalità: la critica legittima non giustifica insulti umilianti o auguri di autolesionismo/istigazione alla violenza
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