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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07763/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso dall'erede di una contribuente per ottenere l'esecuzione di un giudicato tributario che aveva riconosciuto il diritto al rimborso del 90% dell'IRPEF versata per gli anni 1990, 1991 e 1992, con imputazione di un acconto già versato dall'Amministrazione. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'ottemperanza ritenendo non provato dall'Ufficio lo "sforamento" delle istanze amministrative rispetto alle somme stanziate per il triennio 2015-2017 e, quindi, non applicabile la disciplina limitativa di cui all'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, e dell'art. 70, comma 10, d.lgs. n. 546 del 1992, assumendo che la CTR avesse erroneamente posto a suo carico la prova dell'incapienza dei fondi e avesse impropriamente applicato in sede di ottemperanza la disciplina sui limiti quantitativi e sulle modalità di pagamento del rimborso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, nel giudizio di ottemperanza tributaria relativo ai rimborsi per benefici fiscali collegati a eventi calamitosi, il giudice deve verificare la disponibilità dei fondi stanziati dalla legge e, se vi è incapienza, deve attivare le procedure di contabilità pubblica previste dalla normativa, anche mediante nomina di un commissario ad acta e, se del caso, l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso. La verifica dei presupposti di operatività dei limiti quantitativi non ricade sugli ordinari oneri di allegazione e prova delle parti, ma rientra nei poteri-doveri del giudice dell'ottemperanza. Poiché la CTR aveva invece addossato all'Amministrazione la prova dello sforamento delle richieste rispetto allo stanziamento e si era limitata a impartire indicazioni al commissario ad acta, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per i necessari accertamenti e per le conseguenti disposizioni esecutive.

Norme richiamate

  • art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992

    nel giudizio di ottemperanza tributaria il giudice ha il potere-dovere di accertare la concreta portata precettiva del giudicato e di adottare le misure necessarie all'esecuzione, senza limitarsi a un'applicazione meccanica delle allegazioni di parte.

  • art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014

    come modificato dall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 e dall'art. 29 del d.l. n. 162 del 2019

    la disciplina dei rimborsi per benefici fiscali connessi a eventi calamitosi prevede limiti quantitativi e modalità attuative di erogazione che devono essere verificate dal giudice dell'ottemperanza in funzione dell'effettiva disponibilità delle risorse.

  • art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017

    convertito in L. n. 123 del 2017

    la limitazione dello stanziamento non incide in via definitiva sul diritto sostanziale al rimborso già accertato, ma impone una verifica della capienza dei fondi e, se necessario, l'attivazione delle procedure speciali di pagamento.

  • art. 360 c.p.c.

    i vizi denunciati attengono rispettivamente alla violazione di legge sostanziale/processuale e alla nullità della sentenza per erronea impostazione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 29 d.l. n. 162 del 2019

    viene richiamato quale ulteriore intervento normativo sulla disciplina dei rimborsi e sui relativi stanziamenti.

  • art. 204 Cost.

    nessuna indicazione specifica nel testo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza tributaria avente ad oggetto un credito da rimborso già accertato con giudicato, il giudice deve verificare d'ufficio la disponibilità delle risorse stanziate dalla disciplina speciale e, in caso di incapienza, deve attivare le procedure di esecuzione previste dalla normativa di contabilità pubblica.
  • I limiti quantitativi e le modalità di erogazione previsti per i rimborsi fiscali costituiscono modalità attuative del credito e la loro verifica non è soggetta ai consueti oneri di allegazione e prova delle parti, ma rientra nei poteri-doveri del giudice dell'ottemperanza.
  • La previsione di uno stanziamento limitato non elimina né comprime definitivamente il diritto sostanziale al rimborso già riconosciuto in giudizio, ma ne disciplina la concreta esecuzione secondo un ordine di priorità e mediante gli strumenti speciali previsti dalla legge.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può compiere attività cognitiva e ricostruttiva degli obblighi derivanti dal giudicato, con poteri più ampi rispetto al processo esecutivo civile, anche nominando un commissario ad acta per assicurare l'effettività della decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiudizio di ottemperanza
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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