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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06804/2026 del 21/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La controversia nasce dal mancato versamento, da parte dell’aggiudicataria di un bene venduto in ambito fallimentare, del saldo prezzo dopo l’aggiudicazione. Il giudice delegato aveva dichiarato la decadenza dall’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione; successivamente, all’esito di un nuovo esperimento di vendita conclusosi a un prezzo inferiore, era stata posta a carico dell’aggiudicataria la differenza tra il primo prezzo di aggiudicazione e il ricavato del secondo esperimento, detratta la cauzione. Il Tribunale aveva respinto il reclamo ex art. 26 l.fall. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 2922 c.c., 587 c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c., oltre al principio di correttezza e buona fede, sostenendo che i presupposti della decadenza con incameramento della cauzione sarebbero diversi e più automatici rispetto a quelli per l’applicazione dell’art. 177 disp. att. c.p.c., che richiederebbe invece una valutazione più rigorosa sulla imputabilità o colpevolezza dell’inadempimento. A sostegno ha invocato irregolarità catastali, presenza di amianto e difficoltà economiche conseguenti ad accertamenti fiscali, come giustificazioni del mancato pagamento del saldo prezzo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che sia l’incameramento della cauzione ex art. 587 c.p.c., sia il successivo provvedimento di cui all’art. 177 disp. att. c.p.c. presuppongano un inadempimento oggettivo dell’aggiudicatario, con onere a carico di quest’ultimo di dimostrare che il mancato pagamento non integri inadempimento. Ha inoltre affermato che il secondo provvedimento ha solo una scansione temporale diversa, poiché può essere emesso dopo il nuovo esperimento di vendita e solo se dalla nuova vendita emerga un danno per la procedura, tenendo conto anche della cauzione già incamerata. Le giustificazioni addotte dalla ricorrente sono state considerate, in parte, generiche e non riesaminabili in cassazione, e comunque inidonee a escludere l’inadempimento: le difficoltà economiche e fiscali restavano nella sfera di dominabilità del debitore e non integravano forza maggiore, factum principis, impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità. La Corte ha quindi confermato la condanna alle spese e ha dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26 l.fall.

    norma processuale richiamata come base del reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato nel fallimento.

  • art. 2922 c.c.

    ritenuto applicabile anche alle vendite in ambito fallimentare, quale regola collegata alla vendita forzata e alla tutela dell’efficienza della liquidazione.

  • art. 587 c.p.c.

    l’incameramento della cauzione per inadempienza dell’aggiudicatario presuppone un inadempimento oggettivo; opera automaticamente salvo prova contraria dell’aggiudicatario.

  • art. 177 disp. att. c.p.c.

    l’obbligo di pagamento della differenza dopo il nuovo esperimento di vendita presuppone anch’esso l’inadempimento oggettivo dell’aggiudicatario e la verifica concreta del danno per la procedura.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    costituisce il vizio di legittimità dedotto per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 111 Cost.

    richiamato per affermare la ricorribilità per cassazione dei provvedimenti decisori che incidono su diritti soggettivi.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002

    fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.

  • art. 1337 c.c.

    esclusa l’applicazione della responsabilità precontrattuale nella fattispecie, poiché rilevano le conseguenze tipiche della procedura espropriativa.

Massime di principio

  • Nelle vendite coattive, anche in ambito fallimentare, l’incameramento della cauzione e la condanna al pagamento della differenza di prezzo dopo un nuovo esperimento di vendita mirano a preservare l’efficienza della liquidazione e non hanno natura sanzionatoria, ma compensativa del pregiudizio arrecato alla procedura.
  • Per la decadenza dell’aggiudicatario e per la successiva applicazione della disciplina sulla differenza di prezzo è sufficiente l’inadempimento oggettivo del pagamento del saldo; spetta all’aggiudicatario provare che il mancato versamento non gli sia imputabile.
  • Le difficoltà economiche o fiscali che restano nella sfera di controllo del debitore non costituiscono, di regola, forza maggiore, factum principis, impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità idonee a giustificare il mancato pagamento di una prestazione pecuniaria.
  • In sede di legittimità non è consentito un nuovo apprezzamento del materiale probatorio volto a contestare la ricostruzione di fatto compiuta dal giudice di merito circa l’incidenza concreta di irregolarità del bene o delle ragioni addotte dall’aggiudicatario per non adempiere.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeEspropriazione forzataImpugnazioniInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaEsecuzioniContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contrattoCaso fortuito e forza maggiore

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