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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04551/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La società contribuente impugnava avvisi di liquidazione TARI emessi dal Comune per gli anni 2016 e 2017, sostenendo che le aree di lavorazione e i relativi magazzini dovessero essere esclusi dal tributo perché produttivi, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani ai sensi dell'art. 1, comma 649, primo capoverso, L. n. 147/2013. La CTR respingeva l'appello della contribuente, rilevando anche che la tesi difensiva formulata in appello sulla natura di imballaggi terziari dei rifiuti contrastava con la documentazione prodotta dalla stessa società, che li classificava come imballaggi secondari. In cassazione era stato proposto un unico motivo, ma prima della decisione la ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, dichiarando intervenuta transazione e chiedendo la compensazione delle spese; il Comune non si opponeva, con conseguente estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso notificata alla controparte e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre rilevato che, in presenza dell'accettazione della rinuncia, ricorre la condizione di cui all'art. 391, comma 4, c.p.c., che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante, e ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 perché la causa di definizione era sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 649, L. n. 147/2013

    richiamato dalla contribuente come base normativa dell'esclusione TARI per le aree che producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili agli urbani.

  • art. 391, quarto comma, c.p.c.

    l'accettazione della rinuncia al ricorso integra la condizione di legge che esclude la condanna alle spese a carico del rinunciante.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non si applica quando la definizione del giudizio deriva da una causa sopravvenuta di inammissibilità/estinzione, come la rinuncia al ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se notificata alla controparte e accettata, determina l'estinzione del giudizio.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, non può essere pronunciata la condanna alle spese in danno del rinunciante nei limiti previsti dall'art. 391, comma 4, c.p.c.
  • Quando la definizione del processo di impugnazione dipende da una causa sopravvenuta, non trova applicazione l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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