Cassazione Civile, Ordinanza n. 29024/2021 del 20/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (terzo)
La controversia
Una società cooperativa edilizia aveva intimato precetto per il rilascio di un immobile in forza di un titolo giudiziale definitivo ottenuto nei confronti della dante causa del ricorrente. Il destinatario del precetto proponeva opposizione all'esecuzione sostenendo di essere proprietario dell'immobile per usucapione, sia in proprio sia quale erede di un altro soggetto, quindi deducendo un diritto incompatibile con quello posto a base dell'esecuzione. I giudici di merito respingevano l'opposizione ritenendo che nel giudizio ex art. 615 c.p.c. non fosse consentito un controllo intrinseco del titolo e che non fossero rilevanti né il distinto giudicato possessorio né gli esiti di altro giudizio pendente. In cassazione il ricorrente denunciava, con il primo motivo, violazione degli artt. 112, 115, 116, 615, comma 2, e 295 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello non avesse esaminato la vera domanda, cioè l'accertamento del diritto dominicale incompatibile col titolo esecutivo, e che il giudizio dovesse essere sospeso per pregiudizialità in attesa dell'esito di un separato giudizio di opposizione di terzo revocatoria. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse trascurato gli elementi probatori a sostegno dell'usucapione e avesse male apprezzato il rapporto con il diverso giudizio revocatorio. La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio l'improponibilità originaria dell'opposizione esecutiva: se il lamentato pregiudizio deriva dal titolo giudiziale, il rimedio non è l'opposizione all'esecuzione, ma l'opposizione di terzo ordinaria ex art. 404, comma 1, c.p.c.; se invece si tratta di contestare errori dell'esecuzione, non può utilizzarsi l'opposizione per far valere pretese critiche al contenuto della sentenza. Poiché il ricorrente aveva dedotto un diritto incompatibile acquisito quale terzo, l'opposizione ex art. 615 c.p.c. e quella ex art. 619 c.p.c. erano entrambe improponibili. Ne è seguita la cassazione senza rinvio della decisione impugnata, con compensazione integrale delle spese.
La decisione
La Corte ha accolto il rilievo officioso di improponibilità della domanda originaria e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha ritenuto che l'opposizione all'esecuzione fosse un rimedio improponibile nel caso concreto, perché il terzo che lamenti un diritto incompatibile con il titolo esecutivo deve agire con opposizione di terzo ordinaria; la controversia non poteva quindi essere decisa nel merito nei gradi di merito già esauriti. Le spese sono state compensate integralmente in considerazione del consolidamento progressivo dell'orientamento nomofilattico. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, poiché non si trattava di rigetto integrale, improcedibilità o inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
consente la cassazione senza rinvio quando la domanda originaria è improponibile, con rilievo anche d'ufficio.
è il rimedio corretto per il terzo che deduca un diritto incompatibile con quello accertato nel titolo giudiziale azionato.
non può essere utilizzato per contestare il contenuto del titolo giudiziale, ma solo errori inerenti all'esecuzione o fatti successivi al titolo.
non è esperibile dal terzo che assuma un diritto incompatibile derivante dal titolo stesso; in tal caso occorre l'opposizione di terzo ordinaria.
la sospensione per pregiudizialità è esclusa quando il rimedio azionato è già in sé improponibile o quando la tutela corretta è un diverso mezzo di impugnazione/opposizione.
richiamato come parametro del vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la Corte ha risolto la causa sul piano dell'improponibilità originaria.
richiamato dal ricorrente in tema di valutazione delle prove, ma ritenuto non decisivo alla luce dell'errore nel mezzo processuale prescelto.
richiamato dal ricorrente sulla valutazione delle prove, ma assorbito dalla declaratoria di improponibilità.
richiamato dal ricorrente sull'onere della prova dell'usucapione, ma la Corte non è entrata nel merito della prova per la carenza del rimedio esperito.
la produzione documentale allegata alla memoria è stata ritenuta irrilevante e comunque inammissibile perché concernente un successivo giudizio sull'opposizione di terzo ordinaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha escluso l'ulteriore contributo unificato perché il caso non rientrava in rigetto integrale, improcedibilità o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'opposizione all'esecuzione non è un mezzo per contestare il contenuto intrinseco del titolo giudiziale: essa è esperibile solo per errori dell'esecuzione o per fatti estintivi/modificativi successivi al titolo.
- Il terzo che deduca un diritto incompatibile con quello accertato nel titolo esecutivo azionato deve utilizzare l'opposizione di terzo ordinaria, non l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 o l'opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c., quando la lesione dipenda direttamente dal titolo.
- Quando il rimedio azionato è improponibile ab origine, la Corte può rilevarlo d'ufficio e cassare senza rinvio la decisione impugnata ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c.
- La sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. non può essere invocata per dare corso a un giudizio introdotto con un mezzo processuale inidoneo a far valere la pretesa dedotta.
- La valutazione dei motivi di ricorso relativi a omessa pronuncia o a errata valutazione delle prove resta assorbita quando il giudice di legittimità accerta che la domanda originaria era improponibile per difetto del rimedio processuale prescelto.
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