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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15159/2020 del 16/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consorzio)

La controversia

La controversia riguarda una cartella di pagamento per il contributo consortile di bonifica di euro 765,88, dovuto per il 2015 in relazione a un terreno di proprietà della società, sul quale insisteva una caserma dei Vigili del Fuoco e che ricadeva nel comprensorio di bonifica. La Commissione tributaria provinciale di Frosinone aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza depositata il 6 settembre 2017, aveva respinto l’appello del Consorzio, ritenendo l’immobile urbano e reputandolo esente dal contributo perché assoggettato alla tariffa per il servizio di pubblica fognatura. Il Consorzio ha proposto tre motivi: con il primo ha contestato, sotto il profilo della violazione della normativa regionale e dell’art. 115 c.p.c., l’esclusione del terreno dal perimetro di contribuenza e la mancata valutazione di una comunicazione comunale e di una perizia tecnica; con il secondo ha dedotto che l’esenzione basata sulla tariffa fognaria era stata riconosciuta d’ufficio, in violazione dell’art. 115 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, benché non invocata nei giudizi di merito, e che comunque mancava l’accertamento delle convenzioni richieste dalla legge regionale; con il terzo ha denunciato motivazione apparente e contraddittoria. La società ha resistito e proposto ricorso incidentale condizionato, sostenendo che un giudicato relativo ai contributi per il 2004-2007 precludesse la controversia sul 2015.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale perché non censurava la ratio effettiva della sentenza regionale: la CTR aveva presupposto l’inclusione del terreno nel comprensorio e aveva fondato l’esenzione sul regime della tariffa fognaria. Ha rigettato il terzo motivo, escludendo che la motivazione fosse apparente: la sentenza regionale aveva reso percepibile la propria unica ragione decisoria. Ha accolto il secondo motivo: la CTR aveva fondato la decisione su fatti e norme estranei alla materia del contendere, poiché la contribuente non aveva invocato nei gradi di merito l’esenzione connessa alla tariffa fognaria; inoltre, tale esenzione presuppone le apposite convenzioni tra Consorzio e Autorità d’ambito, della cui esistenza non risultava allegazione o prova. La Corte ha esaminato e rigettato il ricorso incidentale condizionato. Ha ritenuto ammissibile l’eccezione di giudicato esterno, anche se non formulata con formule sacramentali, ma ha escluso che le decisioni relative ad annualità diverse vincolassero il giudizio sul 2015: la valutazione delle prove sulla destinazione urbanistica del terreno non riguardava un elemento stabile e necessariamente comune ai diversi periodi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato, anche per le spese, a una diversa sezione della CTR del Lazio. Nel rinvio dovrà essere rivalutata la dedotta assenza di benefici derivanti dalle opere consortili, con l’onere della contribuente di provare l’insussistenza di uno specifico vantaggio per il terreno, la cui inclusione nel perimetro di contribuenza era stata accertata e non specificamente censurata. È stato dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Nella specie la CTR è incorsa nella suddetta violazione in quanto ha ritenuto applicabile una esenzione basata su fatti non allegati, quelli caratterizzanti il versamento della tariffa per il servizio di pubblica fognatura, e norme non invocate, la L. n. 36 del 1994, art. 14 e la L.R. n. 53 del 1998, art. 36, fondando così la sua decisione su di una questione estranea alla materia del contendere, che non costituiva oggetto del giudizio.

    Il giudice viola la corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando fonda la decisione su una questione estranea alla materia del contendere, introducendo fatti e un titolo non allegati o invocati dalle parti.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4.

    Il motivo di ricorso per cassazione deve criticare in modo specifico le ragioni effettivamente poste a fondamento della decisione; se non si correla alla ratio decidendi, è inammissibile.

  • L.R. Lazio n. 53 del 1998, art. 36, comma 3

    Con principio cui va data continuità, questa Corte ha invece già affermato che la L.R. Lazio n. 53 del 1998, art. 36, comma 3, consente l’esenzione contributiva di bonifica ai proprietari di fondi urbani cadenti nel perimetro che siano soggetti al pagamento dei servizi di fognatura, solamente in ipotesi di stipula di apposite convenzioni tra Consorzi e Autorità d’Ambito e che la circostanza del pagamento dei servizi fognari, a mente della L.R. Lazio n. 53 del 1998, art. 36, comma 3, deve ritenersi irrilevante in mancanza di prova delle ridette convenzioni tra Autorità di Bonifica e d’Ambito.

    L’esenzione dal contributo di bonifica per il proprietario di un fondo urbano incluso nel perimetro e assoggettato alla tariffa fognaria opera solo se sono state stipulate le apposite convenzioni tra Consorzio e Autorità d’ambito; il pagamento della tariffa, da solo, non basta.

  • art. 2697 c.c.

    La causa va rinviata per un nuovo esame a diversa sezione della CTR del Lazio, che pronuncerà, anche in ordine alle spese, secondo un corretto riparto degli oneri probatori, ponendo cioè a carico della contribuente, e non del Consorzio, l’onere della prova della insussistenza di uno specifico vantaggio al terreno di sua proprietà, di cui la sentenza, con affermazione non censurata in sede di ricorso incidentale, ha accertato l’inclusione nel perimento di contribuenza.

    Quando il fondo è incluso nel perimetro di contribuenza, spetta al contribuente provare l’insussistenza di uno specifico vantaggio derivante dall’attività consortile.

  • art. 2909 c.c.

    In generale, la preclusione del giudicato opera nel caso di giudizi identici, nei quali cioè l’identità delle due controversie riguardi i soggetti, la causa petendi e il petitum, per come questi fattori sono inquadrati nell’effettiva portata della domanda giudiziale e della decisione.

    Il giudicato preclude una nuova decisione quando le controversie sono identiche per soggetti, causa petendi e petitum; nei tributi periodici, l’efficacia esterna rispetto ad annualità diverse è limitata agli accertamenti di fatto relativi a elementi stabili o tendenzialmente permanenti.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In caso di rigetto integrale dell’impugnazione incidentale sussistono, ricorrendone i presupposti, le condizioni processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della pronuncia impugnata e indicare specificamente perché essa sarebbe erronea; la censura riferita a una ragione diversa o inesistente è inammissibile.
  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è violato quando il giudice attribuisce o nega un bene sulla base di fatti e di un titolo estranei alla materia del contendere, introducendo una questione non allegata né invocata dalle parti.
  • L’esenzione dal contributo di bonifica per fondi urbani inclusi nel perimetro e soggetti alla tariffa fognaria richiede le apposite convenzioni tra Consorzio e Autorità d’ambito; il solo assoggettamento alla tariffa o il suo pagamento non dimostra il presupposto dell’esenzione.
  • Per un fondo accertato come incluso nel perimetro di contribuenza, grava sul contribuente la prova dell’insussistenza di uno specifico vantaggio derivante dall’attività consortile.
  • Nei tributi periodici, un giudicato relativo a un’annualità diversa non vincola automaticamente il giudizio su un’altra annualità: l’efficacia esterna può riguardare solo l’accertamento di fatti relativi a elementi stabili o tendenzialmente permanenti, non la valutazione delle prove su elementi variabili, come la destinazione urbanistica del terreno.
  • L’eccezione di giudicato esterno non richiede formule sacramentali, purché la parte manifesti in modo inequivocabile l’intento di invocarne gli effetti; essa, in quanto rilevabile d’ufficio, costituisce questione pregiudiziale e non può essere considerata assorbita quando la sua decisione può precludere l’esame del merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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