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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10327/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso articolava due motivi principali: (1) travisamento dei fatti in quanto la Corte di appello avrebbe ritenuto che l'imputato avesse chiesto solo il rito abbreviato "secco", mentre in realtà aveva domandato il rito abbreviato condizionato (con richiesta subordinata di integrazione probatoria sulla capacità di intendere e di volere), con conseguente contestazione della decisione di rigetto della condizionale; (2) illegittimità della determinazione della pena perché la Corte di appello ha applicato una riduzione di un terzo per il rito abbreviato all'intera pena complessiva, omettendo di applicare la riduzione della metà prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. (come modificato dalla legge n. 103/2017) alla parte di pena relativa alla contravvenzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (manifestamente infondato), confermando che l'opzione per il rito abbreviato senza condizione preclude la successiva contestazione del rigetto del rito abbreviato condizionato. Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte di appello aveva erroneamente applicato la diminuzione di un terzo all'intera pena inclusa la contravvenzione, invece della riduzione della metà dovuta per la contravvenzione. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla determinazione della pena; la Corte di Cassazione ha proceduto direttamente alla rideterminazione della pena (ai sensi della lett. I) dell'art. 620 c.p.p.), fissandola in complessivi 1 anno, 11 mesi e 25 giorni di reclusione ed euro 592 di multa. Il ricorso è stato rigettato nel resto.

Norme richiamate

  • legge n. 110/1975, art. 4, commi 2 e 3

    Norma riferita alla contravvenzione addebitata all'imputato; la decisione la menziona come capo di imputazione senza che la Corte modifichi la qualificazione giuridica.

  • cod. proc. pen., art. 438, comma 6

    Applicato per spiegare che l'opzione per il rito abbreviato "secco" dopo il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato equivale alla mancata richiesta in limine litis delle prove integrative; ne deriva la preclusione a contestare successivamente la legittimità del rigetto del rito condizionato.

  • cod. proc. pen., art. 442, comma 2 (come modificato dalla legge 23/6/2017, n. 103)

    Stabilisce la misura della diminuzione di pena per il rito abbreviato: per le contravvenzioni si applica la riduzione della metà; per i delitti la diminuzione è di un terzo. In caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni le riduzioni devono essere calcolate distintamente sugli aumenti relativi alle contravvenzioni (metà) e sui delitti (un terzo).

  • cod. proc. pen., art. 620, lett. I)

    Consente alla Corte di Cassazione, quando non occorre nuova valutazione di fatti, di annullare la sentenza impugnata e di provvedere essa stessa alla determinazione della pena senza rinvio.

Massime di principio

  • Se l'imputato, dopo il rigetto di una richiesta di rito abbreviato condizionato, opta per il rito abbreviato "secco", perde la possibilità di impugnare successivamente il rigetto della richiesta condizionata: l'opzione è equiparata alla rinuncia a produrre prove integrative.
  • Quando vi è un cumulo/continuazione di delitti e contravvenzioni, la riduzione di pena per il rito abbreviato va calcolata separatamente: la riduzione della metà si applica agli aumenti di pena relativi alle contravvenzioni; la riduzione di un terzo agli aumenti relativi ai delitti (e alla pena base).
  • Occorre sempre verificare la data del fatto per stabilire quale regime di riduzione per il rito si applichi (eventuali modifiche legislative successive possono cambiare la misura della riduzione).
  • La Corte di Cassazione può procedere direttamente alla rideterminazione della pena senza rinvio quando la correzione non richiede alcuna nuova valutazione probatoria o di fatto (art. 620 c.p.p., lett. I)).
  • Nelle impugnazioni, è utile alle difese documentare chiaramente la natura condizionata o incondizionata dell'istanza di rito abbreviato e le eventuali motivazioni per richiedere integrazione probatoria, poiché l'opzione successiva può precludere censure processuali.

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