Sentenza del 18/11/2016 n. 23496 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
B.F. ha impugnato una cartella di Euro 140,95, emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 in relazione alla dichiarazione modello 770 dell'anno 2001 dell'associazione. Ha dedotto l'illegittimità della notificazione, poiché la cartella era intestata all'associazione, era stata notificata presso il suo domicilio e consegnata alla moglie, mentre egli aveva cessato ogni rapporto con l'associazione prima dell'annualità contestata. Ha inoltre contestato la propria responsabilità personale per le obbligazioni dell'associazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo non sufficiente il mancato rifiuto della consegna dell'atto da parte della moglie per sanare i vizi della notificazione. L'Agenzia delle Entrate non aveva dimostrato né il criterio di collegamento che legittimasse B.F. a ricevere l'atto per conto dell'associazione, né i presupposti della sua responsabilità personale ai sensi dell'art. 38 c.c. La sentenza d'appello è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha accolto direttamente il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre l'Agenzia è stata condannata a rifondere a B.F. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 260,00 oltre accessori.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis
La cartella era stata emessa a seguito di rettifica della dichiarazione modello 770 mediante controllo automatizzato. La norma individua il procedimento di liquidazione, ma non elimina l'obbligo di una valida notificazione al soggetto corretto.
Codice di procedura civile, art. 145
Disciplina la notificazione degli atti alle persone giuridiche e agli enti. Nel caso concreto, la notificazione presso il domicilio personale di B.F., senza indicazione del suo titolo a ricevere l'atto per l'associazione, non è stata ritenuta validamente giustificata.
Prevede la responsabilità personale di chi ha agito in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta. Tale responsabilità non deriva automaticamente dalla precedente posizione nell'associazione, ma deve essere dimostrato che il soggetto abbia concretamente agito per l'associazione in relazione all'obbligazione contestata.
Massime di principio
- Quando un atto tributario è intestato a un'associazione o a un ente, la notificazione presso il domicilio di una persona fisica richiede la dimostrazione del titolo che abilita quella persona a riceverlo per conto dell'ente.
- Il semplice fatto che il destinatario materiale o un familiare non abbia rifiutato la consegna non sana automaticamente ogni vizio della notificazione, soprattutto quando il soggetto contesta di essere legittimato a ricevere l'atto.
- La responsabilità personale per i debiti di un'associazione non riconosciuta non discende automaticamente dalla carica ricoperta o dalla precedente appartenenza all'associazione: occorre provare l'effettivo compimento di atti in nome e per conto dell'ente riferibili all'obbligazione.
- In presenza di una contestazione specifica sulla legittimazione del destinatario, spetta all'amministrazione dimostrare sia la regolarità della notificazione sia il rapporto giuridico che giustifica la responsabilità personale del soggetto.
- Se dagli atti disponibili risultano già accertati i fatti essenziali e non sono necessari ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può cassare la decisione e definire direttamente la controversia nel merito.
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