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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17481/2025 del 29/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

I ricorrenti avevano presentato domanda di concordato minore ai sensi del CCII, poi dichiarata inammissibile dal tribunale e confermata in sede di reclamo dalla corte d'appello. In cassazione hanno censurato: 1) la qualificazione di uno dei debitori come consumatore, sostenendo che i suoi debiti derivavano da fideiussioni prestate in favore di società di cui era socio; 2) l'applicazione dell'art. 33, comma 4, CCII, deducendo che il medesimo soggetto fosse in realtà un libero professionista/agente assicurativo legittimato a proporre concordato minore con continuità e che non fosse un imprenditore cancellato dal registro delle imprese; 3) la pretesa erronea esclusione del diritto di voto dei creditori ipotecari, che secondo i ricorrenti avrebbero dovuto votare pur essendo previsti per essi pagamenti integrali ma dilazionati nel tempo. Il provvedimento impugnato aveva ritenuto la domanda inammissibile per plurime ragioni, tra cui la natura consumeristica dei debiti di uno dei ricorrenti, la preclusione ex art. 33, comma 4, CCII, la natura liquidatoria del piano e l'incompatibilità della richiesta di voto dei creditori ipotecari integralmente soddisfatti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che il provvedimento impugnato, che si limitava a dichiarare inammissibile la proposta di concordato minore, non aveva carattere decisorio e definitivo, poiché non decideva in via irretrattabile su diritti soggettivi e non precludeva la riproposizione della domanda. Ne è conseguita la chiusura del giudizio senza statuizione sulle spese, in assenza di difese degli intimati, e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 51, comma 13, CCII

    indicato come base formale del ricorso per cassazione proposto contro la decisione sul reclamo in materia di concordato minore.

  • artt. 47 e ss. CCII

    richiamati per il reclamo avverso il decreto del tribunale che aveva dichiarato inammissibile la proposta.

  • art. 74 CCII

    norma evocata come disciplina del concordato minore, anche in relazione alla natura della proposta e alla continuità dell'attività.

  • art. 2, comma 1, lett. e) CCII

    richiamato per la nozione di consumatore, oggetto di contestazione da parte dei ricorrenti.

  • art. 2, comma 1, lett. c) CCII

    richiamato per sostenere la qualità di soggetto non assoggettabile a procedure liquidatorie e la legittimazione al concordato minore.

  • art. 33, comma 4, CCII

    "la domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile"

    la Corte lo richiama come preclusione riferita all'imprenditore cancellato dal registro delle imprese, ma afferma che nel caso concreto il punto decisivo è l'inammissibilità della proposta, non la sua definitiva decisione.

  • art. 79, comma 1, terzo periodo, CCII

    richiamato in relazione alla regola sul diritto di voto dei creditori e alla pretesa incompatibilità della richiesta di voto per creditori ipotecari integralmente soddisfatti.

  • art. 77 CCII

    indicato come norma che limita la riproposizione della domanda solo nei casi di precedente esdebitazione nei cinque anni o di esdebitazione già fruita due volte.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    norma base sul ricorso straordinario per cassazione, utilizzata per verificare se il provvedimento impugnato fosse dotato di decisorietà e definitività.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per spiegare il requisito della decisorietà come attitudine al giudicato sostanziale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. è ammissibile solo contro provvedimenti che abbiano insieme carattere decisorio e definitività: devono incidere in modo definitivo su diritti soggettivi e non essere liberamente riproponibili o modificabili.
  • Il decreto che dichiara inammissibile una proposta di concordato minore o di altra procedura di composizione della crisi non è, di regola, ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., perché non decide nel contraddittorio su diritti soggettivi con efficacia assimilabile al giudicato.
  • La non impugnabilità del provvedimento di inammissibilità non è esclusa dalla sola circostanza che la domanda sia stata rigettata in sede di reclamo; ciò che rileva è la natura non decisoria e non definitiva della pronuncia originaria e del successivo provvedimento che la conferma.
  • Nel concordato minore, la riproponibilità della domanda esclude la definitività del provvedimento di inammissibilità, salvo le specifiche preclusioni previste dalla legge, come quelle connesse a precedenti esdebitazioni.
  • Ai fini della ricorribilità in cassazione dei provvedimenti emessi nelle procedure di sovraindebitamento, assumono rilievo decisivo i provvedimenti di omologa o di diniego dell'omologa, perché essi regolano in modo tendenzialmente stabile lo stato di sovraindebitamento e incidono su diritti contrapposti; non così le pronunce meramente introduttive o di filtro.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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