Cassazione Penale, Sentenza n. 31766/2025 del 23/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Due ricorsi: (i) del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva parzialmente annullato il provvedimento del G.I.P. relativamente al capo 3) (art. 74 DPR 309/90, traffico di stupefacenti); (ii) di Lo Presti Tommaso avverso la conferma della misura custodiale carceraria applicata per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis). Il ricorso difensivo deduceva vizi di violazione di legge e di motivazione, contestando la qualificazione dell'appartenenza mafiosa, la continuità della partecipazione dopo la scarcerazione, l'interpretazione delle conversazioni intercettate (anche sulla base di consulenza di parte) e l'insufficiente valore probatorio di atti relativi a terzi; il ricorso del P.M. censurava contraddittorietà della decisione del Tribunale che, pur riconoscendo elementi indiziari di struttura dedita al narcotraffico, aveva escluso i gravi indizi per il delitto di cui all'art. 74 DPR 309/90 trascurando elementi già valorizzati dal G.I.P. e da collaboratori di giustizia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Lo Presti (ritenuto in parte inammissibile e nel complesso infondato), confermando i limiti del sindacato di legittimità su valutazioni di fatto e l'ampia possibilità di utilizzare intercettazioni tra terzi come prova diretta se gravi, precise e concordanti. Ha invece accolto il ricorso del Pubblico Ministero, rilevando contraddittorietà e aporie logiche nell'esclusione del compendio indiziario relativo al capo 3) (art. 74 DPR 309/90), e ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente a quel capo per nuovo giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo. In conseguenza: confermata la misura cautelare per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis); annullamento parziale dell'ordinanza riguardo al reato di traffico di stupefacenti; condanna di Lo Presti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; disposizione di ulteriori adempimenti di cancelleria (art. 94 disp. att. c.p.p.).
Norme richiamate
Norma che punisce l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto legittima la misura cautelare fondata su convergenti indizi di ruolo direttivo e partecipazione attuale all'associazione.
Configurazione del reato relativo al traffico di sostanze stupefacenti; la Corte ha rilevato che il Tribunale del riesame ha contraddittoriamente escluso i gravi indizi per questo capo pur avendo riconosciuto elementi relativi a una struttura interna dedicata al narcotraffico.
Definizione del requisito della "gravità indiziaria" per l'applicazione delle misure cautelari; la Corte ha ribadito che gli indizi devono essere tali da formare una qualificata probabilità di colpevolezza.
Presunzione relativa di pericolosità e di adeguatezza della misura carceraria per i reati gravi (richiamata nel ragionamento sulla permanenza delle esigenze cautelari e sull'onere difensivo di prospettare elementi contrari).
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Criterio di valutazione delle prove indiziarie; la Corte ha ricordato che intercettazioni di terzi possono costituire prova diretta ma, se indiziarie, devono essere "gravi, precisi e concordanti".
Regole su utilizzabilità delle sentenze irrevocabili: la Corte ha chiarito che sentenze non irrevocabili possono comunque alimentare il compendio indiziario ai fini cautelari, senza violare l'art. 238-bis, che riguarda il giudizio di colpevolezza definitivo.
art. 238, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Norma richiamata sul valore delle dichiarazioni acquisite in altri procedimenti; la Corte ha distinto la valutazione ai fini della responsabilità da quella ai fini cautelari, consentendo l'uso in quest'ultima sede.
Dispositivo che regola la condanna alle spese processuali per il ricorrente cassazionista rimasto soccombente; applicato nei confronti di Lo Presti per la reiezione del suo ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Adempimenti di cancelleria disposti in occasione della declaratoria di annullamento con rinvio; la Corte ha mandato gli adempimenti richiesti.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Regola sull'imitazione e sulla sintesi del motivo di impugnazione in cassazione; citata in relazione alla struttura del motivo difensivo.
art. 309, comma 6, cod. proc. pen.
Richieste e deduzioni difensive in sede di riesame: la Corte ha richiamato che le memorie difensive devono contenere elementi nuovi e decisivi per inficiare la motivazione dell'ordinanza, altrimenti la loro omissione non comporta nullità salvo essere potenzialmente 'disgregante'.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione esercita un sindacato limitato sui fatti nelle impugnazioni cautelari: non può riformare la valutazione probatoria del giudice di merito salvo manifesta illogicità, travisamento della prova o errori di diritto.
- Intercettazioni tra terzi possono costituire prova diretta idonea a fondare misure cautelari, purché gli elementi risultino gravi, precisi e concordanti; per contestarne l'interpretazione è necessario dimostrare il travisamento evidente della registrazione o della sua trascrizione.
- La continuità di partecipazione a un'associazione mafiosa può essere desunta da condotte successive alla scarcerazione (es. acquisizione di ruoli direttivi, controllo dei proventi, interventi per risolvere controversie o sostegno economico), non solo da precedenti condanne.
- Per ottenere la sostituzione della custodia cautelare con misure meno afflittive il difensore deve allegare elementi concreti e specifici che indichino una sostanziale riduzione della pericolosità sociale e l'idoneità di misure alternative; mere argomentazioni generiche non sono sufficienti.
- Il Pubblico Ministero ha interesse ad impugnare in Cassazione le decisioni del riesame che annullano parzialmente il provvedimento cautelare: la Suprema Corte verifica la coerenza logica tra le valutazioni sulle diverse fattispecie contestate e può annullare con rinvio se ricorrono aporie o contraddizioni.
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