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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31766/2025 del 23/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Due ricorsi: (i) del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva parzialmente annullato il provvedimento del G.I.P. relativamente al capo 3) (art. 74 DPR 309/90, traffico di stupefacenti); (ii) di Lo Presti Tommaso avverso la conferma della misura custodiale carceraria applicata per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis). Il ricorso difensivo deduceva vizi di violazione di legge e di motivazione, contestando la qualificazione dell'appartenenza mafiosa, la continuità della partecipazione dopo la scarcerazione, l'interpretazione delle conversazioni intercettate (anche sulla base di consulenza di parte) e l'insufficiente valore probatorio di atti relativi a terzi; il ricorso del P.M. censurava contraddittorietà della decisione del Tribunale che, pur riconoscendo elementi indiziari di struttura dedita al narcotraffico, aveva escluso i gravi indizi per il delitto di cui all'art. 74 DPR 309/90 trascurando elementi già valorizzati dal G.I.P. e da collaboratori di giustizia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Lo Presti (ritenuto in parte inammissibile e nel complesso infondato), confermando i limiti del sindacato di legittimità su valutazioni di fatto e l'ampia possibilità di utilizzare intercettazioni tra terzi come prova diretta se gravi, precise e concordanti. Ha invece accolto il ricorso del Pubblico Ministero, rilevando contraddittorietà e aporie logiche nell'esclusione del compendio indiziario relativo al capo 3) (art. 74 DPR 309/90), e ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente a quel capo per nuovo giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo. In conseguenza: confermata la misura cautelare per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis); annullamento parziale dell'ordinanza riguardo al reato di traffico di stupefacenti; condanna di Lo Presti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; disposizione di ulteriori adempimenti di cancelleria (art. 94 disp. att. c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che punisce l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto legittima la misura cautelare fondata su convergenti indizi di ruolo direttivo e partecipazione attuale all'associazione.

  • art. 74 D.P.R. 309/1990

    Configurazione del reato relativo al traffico di sostanze stupefacenti; la Corte ha rilevato che il Tribunale del riesame ha contraddittoriamente escluso i gravi indizi per questo capo pur avendo riconosciuto elementi relativi a una struttura interna dedicata al narcotraffico.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Definizione del requisito della "gravità indiziaria" per l'applicazione delle misure cautelari; la Corte ha ribadito che gli indizi devono essere tali da formare una qualificata probabilità di colpevolezza.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Presunzione relativa di pericolosità e di adeguatezza della misura carceraria per i reati gravi (richiamata nel ragionamento sulla permanenza delle esigenze cautelari e sull'onere difensivo di prospettare elementi contrari).

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Criterio di valutazione delle prove indiziarie; la Corte ha ricordato che intercettazioni di terzi possono costituire prova diretta ma, se indiziarie, devono essere "gravi, precisi e concordanti".

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    Regole su utilizzabilità delle sentenze irrevocabili: la Corte ha chiarito che sentenze non irrevocabili possono comunque alimentare il compendio indiziario ai fini cautelari, senza violare l'art. 238-bis, che riguarda il giudizio di colpevolezza definitivo.

  • art. 238, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Norma richiamata sul valore delle dichiarazioni acquisite in altri procedimenti; la Corte ha distinto la valutazione ai fini della responsabilità da quella ai fini cautelari, consentendo l'uso in quest'ultima sede.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dispositivo che regola la condanna alle spese processuali per il ricorrente cassazionista rimasto soccombente; applicato nei confronti di Lo Presti per la reiezione del suo ricorso.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Adempimenti di cancelleria disposti in occasione della declaratoria di annullamento con rinvio; la Corte ha mandato gli adempimenti richiesti.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Regola sull'imitazione e sulla sintesi del motivo di impugnazione in cassazione; citata in relazione alla struttura del motivo difensivo.

  • art. 309, comma 6, cod. proc. pen.

    Richieste e deduzioni difensive in sede di riesame: la Corte ha richiamato che le memorie difensive devono contenere elementi nuovi e decisivi per inficiare la motivazione dell'ordinanza, altrimenti la loro omissione non comporta nullità salvo essere potenzialmente 'disgregante'.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione esercita un sindacato limitato sui fatti nelle impugnazioni cautelari: non può riformare la valutazione probatoria del giudice di merito salvo manifesta illogicità, travisamento della prova o errori di diritto.
  • Intercettazioni tra terzi possono costituire prova diretta idonea a fondare misure cautelari, purché gli elementi risultino gravi, precisi e concordanti; per contestarne l'interpretazione è necessario dimostrare il travisamento evidente della registrazione o della sua trascrizione.
  • La continuità di partecipazione a un'associazione mafiosa può essere desunta da condotte successive alla scarcerazione (es. acquisizione di ruoli direttivi, controllo dei proventi, interventi per risolvere controversie o sostegno economico), non solo da precedenti condanne.
  • Per ottenere la sostituzione della custodia cautelare con misure meno afflittive il difensore deve allegare elementi concreti e specifici che indichino una sostanziale riduzione della pericolosità sociale e l'idoneità di misure alternative; mere argomentazioni generiche non sono sufficienti.
  • Il Pubblico Ministero ha interesse ad impugnare in Cassazione le decisioni del riesame che annullano parzialmente il provvedimento cautelare: la Suprema Corte verifica la coerenza logica tra le valutazioni sulle diverse fattispecie contestate e può annullare con rinvio se ricorrono aporie o contraddizioni.

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