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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39260/2021 del 10/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Un'impresa di leasing aveva acquistato un terreno e, nell'ambito di un'operazione finalizzata alla realizzazione di un capannone industriale da concedere in locazione finanziaria a una società utilizzatrice, aveva poi stipulato il contratto di leasing con quest'ultima. La ditta individuale di un artigiano aveva eseguito lavori edili e forniture materiali per la costruzione dell'immobile su commissione della società utilizzatrice. Dopo il fallimento di quest'ultima, l'appaltatore agiva per ottenere il saldo del corrispettivo residuo nei confronti della società di leasing, sostenendo che i contratti fossero collegati funzionalmente e che, quindi, il concedente dovesse sopportare il costo finale dell'opera. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo unica committente la società utilizzatrice; la Corte d'appello, invece, aveva accolto il gravame ravvisando un collegamento negoziale tra acquisto del terreno, leasing e appalto. La società di leasing ricorreva in cassazione deducendo violazione degli artt. 1321, 1322, 1372 e 1419 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che mancasse una manifestazione di volontà delle parti diretta a collegare i negozi e che il richiamo al collegamento funzionale fosse fondato solo su un nesso occasionale e su una lettura apodittica dei fatti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. Ha ritenuto inammissibili sia le doglianze sul vizio motivazionale, perché formulate in termini non più consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c. e comunque dirette a sollecitare una rivalutazione del merito, sia le censure di violazione di legge, perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte d'appello aveva infatti fondato la decisione sull'interpretazione complessiva dell'assetto negoziale e, in particolare, sulla previsione contrattuale secondo cui il costo di acquisto e realizzazione dell'immobile era sopportato dal concedente in conseguenza dell'operazione di leasing; la ricorrente, invece, insisteva su una pretesa necessità di una dichiarazione espressa di collegamento e su profili di fatto non sindacabili in cassazione. È stata inoltre ritenuta oscura e quindi inammissibile la censura relativa all'art. 1419 c.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    invocato per dedurre violazione o falsa applicazione di legge; la Corte ha escluso che le censure di diritto colpissero la ratio decidendi.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio motivazionale è ormai limitato al solo minimo costituzionale; non è ammissibile denunciare mera insufficienza o incongruità della motivazione.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato in relazione alla necessità di motivi specifici e attinenti al decisum; censure non correlate alla ratio comportano inammissibilità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale e la proposta del relatore.

  • art. 1321 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la violazione dell'autonomia contrattuale; la Corte ha ritenuto la censura non pertinente alla ratio.

  • art. 1322 c.c.

    richiamato a sostegno dell'autonomia negoziale; la Corte ha osservato che il collegamento negoziale può desumersi dall'assetto complessivo dell'operazione.

  • art. 1372 c.c.

    richiamato a tutela della relatività degli effetti del contratto; la Corte ha escluso che la sentenza impugnata lo avesse violato.

  • art. 1419 c.c.

    la censura è stata reputata oscura e inammissibile, non essendo chiaro quale profilo di nullità parziale fosse dedotto.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato in tema di criteri ermeneutici; la Corte ha rilevato che la ricorrente non contestava realmente l'interpretazione del contratto.

  • art. 1362-1371 c.c.

    la Corte ha ribadito che la qualificazione del collegamento negoziale dipende dall'interpretazione della volontà contrattuale secondo i canoni ermeneutici.

  • art. 2751-bis, comma 1, n. 5, c.c.

    richiamato solo come dato fattuale per l'ammissione al passivo del credito con privilegio degli artigiani.

  • d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231

    richiamato per gli interessi riconosciuti sulla somma dovuta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato quale norma che ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Il collegamento negoziale può essere desunto dall'assetto complessivo dell'operazione e dalla funzione economico-pratica dei contratti, non essendo necessario che la volontà di collegarli sia espressamente dichiarata in una clausola ad hoc.
  • Quando il giudice di merito accerta l'esistenza di un collegamento funzionale tra contratti sulla base dell'interpretazione della volontà contrattuale, tale accertamento è sindacabile in cassazione solo nei limiti del controllo sulla motivazione e sulla correttezza dei criteri ermeneutici, non come nuova valutazione dei fatti.
  • Il vizio motivazionale oggi denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. sussiste solo nei casi di motivazione apparente, mancante, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile; non è sufficiente lamentare una motivazione insufficiente o non condivisa.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca violazioni di legge non confrontandosi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Una censura basata su una norma di nullità parziale è inammissibile se non chiarisce quale contratto, quale clausola o quale vizio di invalidità siano concretamente dedotti.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaNullità

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