Cassazione Penale, Sentenza n. 15833/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Bevilacqua impugnava la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per aver autocertificato, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, un reddito del nucleo familiare (anno 2015) inferiore al reale. Il ricorso articolava cinque motivi: 1) nullità per mancata notifica di una correzione del reddito operata dal PM in udienza (art. 516 e 520 c.p.p.); 2) doglianza sulla insufficienza della documentazione dell'Agenzia delle Entrate a provare la falsità della dichiarazione; 3) mancata assunzione di prova decisiva (non sentiti i familiari e il datore di lavoro) ai sensi dell'art. 507 c.p.p.; 4) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.); 5) mancata concessione delle attenuanti generiche eccessiva entità della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la correzione in udienza dell'entità del reddito non abbia modificato il nucleo essenziale della contestazione (la dichiarazione falsa circa i redditi del nucleo) e quindi non abbia pregiudicato il diritto di difesa né richiesto la notifica prevista per modifiche che incidono sul fatto imputato. Sui secondi e terzi motivi ha ritenuto che i documenti fiscali (CUD e certificazioni acquisite) costituiscono prova sufficiente e che la difesa non ha indicato fatti concreti che rendessero verosimile l'ipotesi che tali redditi non fossero stati effettivamente percepiti, per cui non era "assolutamente necessaria" l'assunzione di ulteriori testimonianze. Sul quarto motivo ha escluso la particolare tenuità: lo scostamento era significativo e l'autocertificazione aveva prodotto concretamente l'ammissione al beneficio, e il reato di cui all'art. 95 DPR 115/2002 è finalizzato alla lealtà verso le istituzioni; sul quinto motivo la mancata concessione delle attenuanti è stata motivata dalla presenza di precedenti penali gravi e il giudice può valorizzare l'elemento che ritiene prevalente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Reato consistente nelle false indicazioni o omissioni nelle dichiarazioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; si punisce la condotta di mera dichiarazione falsa indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito.
Regola la nuova contestazione; la Corte osserva che la modifica è rilevante solo se riguarda il "fatto" in senso sostanziale tale da pregiudicare il diritto di difesa.
Disposizioni sulla notifica delle modificazioni dell'imputazione; la Corte distingue tra modifiche formali/specificazioni che non incidono sul nucleo del fatto e modifiche che richiedono la notifica.
Norma sulla nullità derivante dalla mancata comunicazione di modifiche rilevanti dell'imputazione; applicabile solo se la modifica ha pregiudicato il contraddittorio.
Consente al giudice di disporre d'ufficio mezzi di prova ritenuti "assolutamente necessari"; la Corte sottolinea che non può essere invocata quando la difesa non indica circostanze concrete che rendano necessaria ulteriori indagini.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ricorda che non si applica se lo scostamento è rilevante e la condotta ha prodotto l'effettivo ottenimento del beneficio.
Criteri per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche; il giudice può valorizzare l'elemento ritenuto prevalente della personalità o della modalità del reato.
Consente la condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile quando sussistono ragioni di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- La correzione in udienza di dati numerici indicati nell'imputazione non richiede automaticamente la notifica ai sensi dell'art. 520 c.p.p.: occorre valutare se la modifica abbia mutato il "fatto" oggetto dell'accusa in modo da pregiudicare il diritto di difesa.
- La documentazione fiscale (CUD, certificazioni dell'Agenzia delle Entrate) costituisce prova idonea dei redditi percepiti; la difesa deve indicare circostanze concrete e non meri sospetti per rendere necessaria l'assunzione di ulteriori mezzi di prova ai sensi dell'art. 507 c.p.p.
- Il reato di cui all'art. 95 DPR 115/2002 sanziona la falsa autocertificazione anche come condotta, indipendentemente dall'effettiva perdita o entità del vantaggio economico: questo rende più difficile il riconoscimento della particolare tenuità quando la falsa dichiarazione ha determinato l'ammissione al beneficio.
- Il giudice può negare le attenuanti generiche anche valorizzando un singolo elemento preponderante (es. precedenti penali gravi); la difesa deve fornire elementi positivi e specifici per ottenere il riconoscimento degli attenuanti.
- Il ricorso infondato o inammissibile può comportare sanzioni economiche (es. contributo alla Cassa delle ammende) se la Corte ritiene che il ricorrente abbia agito con colpa nella proposizione del ricorso.
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