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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28712/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale a mesi tre di arresto ed euro 2.500 di ammenda per la violazione dell'art. 116, commi 15 e 17, del codice della strada. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 116, comma 15, cod. strada, contestando il riconoscimento della responsabilità penale e sostenendo che mancasse la recidiva nel biennio, poiché il precedente richiamo utilizzato sarebbe stato solo una contestazione amministrativa non definitivamente accertata. Con il secondo motivo ha invocato la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e si limitava a reiterare le doglianze già proposte in appello; il secondo motivo è stato considerato nuovo, perché non dedotto con l'atto di appello, e quindi non proponibile in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché meramente reiterativo delle censure già formulate in appello e non confrontato criticamente con la motivazione della sentenza della Corte territoriale, che aveva già spiegato le ragioni del riconoscimento della responsabilità e della recidiva nel biennio. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché nuovo e non devoluto al giudice d'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma sostanziale posta a base della condanna confermata in appello; la Corte non ne ridefinisce il contenuto, ma rileva che la censura sulla recidiva nel biennio non supera la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 116, comma 15, cod. strada

    Disposizione richiamata dal ricorrente per contestare la propria responsabilità in relazione al requisito della recidiva nel biennio.

  • art. 131-bis c.p.

    La sua invocazione in cassazione è stata dichiarata inammissibile perché motivo nuovo, non proposto in appello.

  • art. 581 c.p.p.

    Il ricorso deve contenere motivi specifici e il necessario confronto con la motivazione del provvedimento impugnato; la mancanza di tale requisito conduce all'inammissibilità.

  • art. 591 c.p.p.

    È richiamato per affermare che la mancata specificità dei motivi comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere una critica argomentata della sentenza impugnata: il motivo è inammissibile se non si confronta puntualmente con la motivazione del provvedimento e si limita a riproporre doglianze già respinte in appello.
  • Non sono deducibili in cassazione questioni nuove, cioè non devolute al giudice di appello; il giudizio di legittimità non può essere utilizzato per introdurre per la prima volta censure su punti della decisione mai sottoposti al contraddittorio di secondo grado.
  • La reiterazione pedissequa dei motivi di appello, senza una specifica confutazione delle argomentazioni della sentenza impugnata, integra un vizio di inammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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