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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14983/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva pronunciato condanna per i reati contestati, è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e detenzione di sostanza stupefacente a fini di lieve entità. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Nella memoria successiva ha ribadito le stesse censure. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo riproduceva sostanzialmente la doglianza già svolta in appello e non si confrontava in modo adeguato con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva correttamente valorizzato la complessiva gravità della condotta come elemento ostativo alla mitigazione sanzionatoria.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma richiamata come base del capo di condanna per resistenza a pubblico ufficiale.

  • art. 582 c.p.

    Norma richiamata come base del capo di condanna per lesioni personali.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Norma richiamata come base del capo di condanna per detenzione di stupefacenti di lieve entità.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre pedissequamente una doglianza già formulata in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata.
  • La censura relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche deve misurarsi con gli elementi valorizzati dal giudice di merito, specie quando sia stata motivata la scelta in senso ostativo sulla base della gravità complessiva della condotta.
  • La mera reiterazione di contestazioni già esaminate nei gradi precedenti, in assenza di un effettivo attacco alla ratio decidendi, determina l'inammissibilità del ricorso.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeLesioniSpaccio
RamiProcesso penaleReati contro la PADelitti contro la personaStupefacenti
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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