Cassazione Penale, Ordinanza n. 14858/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
I ricorsi per cassazione, proposti con un unico atto nell'interesse di due imputati contro la sentenza della Corte di appello di Trieste, articolavano quattro censure: 1) vizi motivazionali in relazione all'art. 642 c.p., con contestazione dell'elemento soggettivo del reato, ritenuta dal giudice di legittimità non specifica e comunque nuova perché non devoluta con i motivi di appello; 2) mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis c.p., censura ritenuta generica e non correlata alla motivazione della decisione di appello in un contesto di doppia conforme; 3) doglianze sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenute non specifiche e comunque attinenti a scelte discrezionali già adeguatamente motivate dai giudici di merito; 4) mancata concessione della sospensione condizionale della pena non subordinata al risarcimento del danno, censura ritenuta generica e manifestamente infondata, poiché il giudice non deve compiere un autonomo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato se non in presenza di elementi seri e specifici che facciano dubitare della capacità di adempiere alla condizione imposta. Con l'ultimo motivo si chiedeva anche di dichiarare la prescrizione ex art. 129 c.p.p. maturata dopo la sentenza di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto i motivi non specifici, in parte nuovi perché non dedotti in appello, e comunque infondati. Ha inoltre escluso la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata, perché l'inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione ai fini dell'art. 129 c.p.p. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, della somma di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende e delle spese di parte civile.
Norme richiamate
richiamato solo come norma oggetto della censura sul dolo/elemento soggettivo; la Corte non entra nel merito perché il motivo è ritenuto non specifico e inammissibile in sede di legittimità quanto a questioni non devolute in appello
la richiesta di proscioglimento per particolare tenuità del fatto è dichiarata non specificamente dedotta e quindi non scrutinabile nel merito
il ricorso per cassazione deve rispettare specifici requisiti di specificità, pena l'inammissibilità
l'eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza di appello non può essere rilevata quando il ricorso è inammissibile, mancando un valido rapporto di impugnazione
non citato espressamente nel testo fornito; non inserito
non citato espressamente nel testo fornito; non inserito
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere dedotte questioni che non abbiano costituito specifico oggetto dei motivi di appello, poiché il ricorso non può trasformarsi in una prima devoluzione della questione alla Corte di cassazione.
- Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile quando difetta di specificità, sia perché generico o indeterminato, sia perché non si confronta in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, specie nei casi di doppia conforme.
- La doglianza sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere specifica e correlata alla motivazione del giudice di merito; la mera riproposizione di argomenti già respinti in appello non è sufficiente.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche non impongono una motivazione analitica su ogni elemento favorevole o sfavorevole, essendo sufficiente un richiamo agli elementi ritenuti decisivi o all'assenza di elementi positivi, soprattutto quando la pena è contenuta entro limiti non irragionevoli.
- In tema di sospensione condizionale subordinata al risarcimento del danno, il giudice non deve svolgere un accertamento preventivo delle condizioni economiche dell'imputato, salvo che emergano dagli atti elementi concreti che facciano dubitare della sua capacità di adempiere alla condizione o che la parte li alleghi specificamente.
- L'inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita.
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