Cassazione Penale, Ordinanza n. 14857/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata resta ferma; dal testo emerge che essa riguardava una condanna per il reato di ricettazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 27/06/2024. I motivi deducevano, da un lato, l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 143 c.p.p.; dall'altro, la violazione di legge in relazione all'art. 648 c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambe le doglianze erano prive dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p., perché generiche e non correlate alle argomentazioni della decisione impugnata. Inoltre, le censure miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, operazione non consentita nel giudizio di legittimità, in assenza di specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali.
Norme richiamate
art. 143 c.p.p.
La doglianza relativa alla violazione delle norme processuali a pena di nullità è stata ritenuta non specificamente articolata e quindi non scrutinabile in cassazione.
art. 648 c.p.
La censura sulla violazione di legge in tema di ricettazione è stata dichiarata inammissibile perché priva di specificità e orientata a una rivalutazione del merito.
art. 581 c.p.p.
È stata richiamata come norma che impone, a pena di inammissibilità, la specificità dei motivi di ricorso.
art. 591 c.p.p.
La mancanza di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure già dedotte in appello non è sufficiente.
- La mancanza di specificità non coincide solo con la genericità assoluta del motivo, ma anche con l'assenza di correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.
- Il giudizio di legittimità non può essere trasformato in un nuovo giudizio di merito: non sono consentite richieste di rivalutazione delle prove o di ricostruzione alternativa dei fatti, salvo la deduzione di specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14836/2025 del 15/04/2025
- ordinanza_penale · 15 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14855/2025 del 15/04/2025
- ordinanza_penale · 15 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14858/2025 del 15/04/2025
- ordinanza_penale · 15 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14860/2025 del 15/04/2025
- ordinanza_penale · 15 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14861/2025 del 15/04/2025
- ordinanza_penale · 15 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14862/2025 del 15/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →