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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14857/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata resta ferma; dal testo emerge che essa riguardava una condanna per il reato di ricettazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 27/06/2024. I motivi deducevano, da un lato, l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 143 c.p.p.; dall'altro, la violazione di legge in relazione all'art. 648 c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambe le doglianze erano prive dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p., perché generiche e non correlate alle argomentazioni della decisione impugnata. Inoltre, le censure miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, operazione non consentita nel giudizio di legittimità, in assenza di specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali.

Norme richiamate

  • art. 143 c.p.p.

    La doglianza relativa alla violazione delle norme processuali a pena di nullità è stata ritenuta non specificamente articolata e quindi non scrutinabile in cassazione.

  • art. 648 c.p.

    La censura sulla violazione di legge in tema di ricettazione è stata dichiarata inammissibile perché priva di specificità e orientata a una rivalutazione del merito.

  • art. 581 c.p.p.

    È stata richiamata come norma che impone, a pena di inammissibilità, la specificità dei motivi di ricorso.

  • art. 591 c.p.p.

    La mancanza di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure già dedotte in appello non è sufficiente.
  • La mancanza di specificità non coincide solo con la genericità assoluta del motivo, ma anche con l'assenza di correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.
  • Il giudizio di legittimità non può essere trasformato in un nuovo giudizio di merito: non sono consentite richieste di rivalutazione delle prove o di ricostruzione alternativa dei fatti, salvo la deduzione di specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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