Cassazione Penale, Ordinanza n. 14860/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo non specifico e diretto a sollecitare un nuovo giudizio sul fatto e sulla prova. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per ricettazione. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizi motivazionali in punto di prova dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 c.p., sostenendo in sostanza l'insufficienza della motivazione sulla consapevolezza della provenienza illecita del bene. La Corte di cassazione ha rilevato però che le censure erano generiche e prive della specificità richiesta dall'art. 581 c.p.p., perché non si confrontavano in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata e tendevano piuttosto a chiedere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione del fatto, attività precluse in sede di legittimità.
Norme richiamate
È la norma incriminatrice richiamata nel motivo di ricorso; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, ma prende atto che la censura riguardava la prova dell'elemento soggettivo del reato.
Il motivo di ricorso deve essere specifico; la genericità, l'indeterminatezza o la mancanza di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata determinano inammissibilità.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si limitano a riprodurre censure già svolte in appello senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La specificità del motivo va valutata sia in senso intrinseco, rispetto alla chiarezza e determinatezza delle deduzioni, sia in senso estrinseco, verificando se vi sia una reale critica argomentata alla decisione impugnata.
- Non è consentito in cassazione proporre una mera rivalutazione del materiale probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti, salvo l'allegazione di specifici e decisivi travisamenti della prova.
- La doglianza che investe la prova dell'elemento soggettivo, se formulata in termini generici e priva di confronto con le argomentazioni dei giudici di merito, non supera il vaglio di ammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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