Cassazione Penale, Ordinanza n. 14861/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non vi è stata rivalutazione del merito sulla sostituzione della pena, perché il motivo è stato ritenuto non specifico e comunque non scrutinabile in sede di legittimità nei termini prospettati.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Palermo lamentando un solo motivo: la mancata sostituzione delle pene detentive brevi con una sanzione sostitutiva. La censura è stata ritenuta generica e priva di concreta specificità, perché non si confrontava in modo adeguato con le argomentazioni della decisione impugnata e riproponeva in cassazione doglianze già esaminate e disattese nei gradi di merito. La Corte ha inoltre osservato che, in materia di sanzioni sostitutive, l'accertamento delle condizioni per applicarle è un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata; nel caso concreto, i giudici di merito avevano già valutato e respinto le difese con motivazione logica e giuridicamente corretta.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Le modifiche introdotte dal decreto non mutano il principio per cui l'accertamento delle condizioni per applicare una sanzione sostitutiva della pena detentiva breve resta un accertamento di fatto, sindacabile in cassazione solo per vizi motivazionali rilevanti.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, il motivo è inammissibile quando è generico o non si correla specificamente alle rationes decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre doglianze già esaminate dal giudice di merito.
- In materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, l'accertamento della sussistenza delle condizioni applicative è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è adeguata.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle condizioni per la sostituzione della pena quando la decisione impugnata abbia già fornito un percorso argomentativo coerente e logicamente corretto.
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