Cassazione Penale, Ordinanza n. 14855/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I due ricorrenti hanno proposto, con un unico atto, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la dichiarazione di responsabilità penale. L’unico motivo dedotto contesta la correttezza della motivazione posta a base dell’affermazione di colpevolezza. La Corte rileva però che la censura è generica e priva dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581 c.p.p.; inoltre, le doglianze si risolvono in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e in una diversa ricostruzione dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità, in mancanza di specifici travisamenti decisivi delle prove.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
I motivi di ricorso devono essere specifici a pena di inammissibilità; la genericità e l’assenza di correlazione critica con la motivazione impugnata impediscono l’accesso al giudizio di legittimità.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte
Richiamata per il principio secondo cui il controllo di legittimità non può tradursi in una rivalutazione del merito, salvo specifici e decisivi travisamenti della prova.
Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S.
Richiamata per ribadire i limiti del sindacato di cassazione e l’inammissibilità di censure meramente reiterative o prive di specificità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono generici, meramente apparenti o non correlati alla struttura argomentativa della decisione impugnata.
- La specificità del motivo va valutata sia in senso intrinseco, rispetto alla precisione della censura, sia in senso estrinseco, rispetto alla capacità di confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato.
- Non è consentito in sede di legittimità sollecitare una nuova valutazione delle prove o proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, salvo l’allegazione di specifici travisamenti decisivi delle emergenze processuali.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.
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