Cassazione Penale, Ordinanza n. 14836/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione del requisito di sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la condanna di primo grado per tentata rapina, lamentando che non vi fosse stata una corretta ricognizione e valutazione delle circostanze tali da poter condurre a un'assoluzione. La Corte di cassazione, tuttavia, ha rilevato preliminarmente che il ricorso era stato sottoscritto e presentato personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017 agli artt. 571 e 613 c.p.p., che hanno escluso la possibilità per l'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione. Ha quindi dichiarato l'inammissibilità del ricorso, assorbendo ogni altra doglianza.
Norme richiamate
Richiamato per affermare che, dopo la riforma del 2017, l'imputato non può proporre personalmente il ricorso per cassazione.
Richiamato per stabilire che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Indicata come fonte delle modifiche agli artt. 571 e 613 c.p.p. che hanno escluso la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione.
Richiamato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
- La sottoscrizione personale dell'imputato rende il ricorso per cassazione inammissibile quando sia proposta dopo l'entrata in vigore della riforma che ha eliminato la facoltà di ricorso personale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte privata ricorrente va condannata alle spese processuali e, se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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