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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30526/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La sentenza di merito di condanna è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Catania per il porto di oggetti atti ad offendere, contestando con tre motivi: 1) il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità; 2) la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le censure manifestamente infondate, osservando che la motivazione di merito aveva valorizzato il fatto che si trattava di due oggetti atti ad offendere, le modalità del porto e la mancanza di una immediata giustificazione; quanto al tenore offensivo complessivo, ha richiamato la giurisprudenza più recente che esclude la particolare tenuità quando il bene o l'oggetto sequestrato/portato sia intrinsecamente significativo sotto il profilo offensivo; infine, sulle attenuanti generiche, ha ritenuto immune da censure il percorso argomentativo fondato sulle modalità del fatto, sull'assenza di elementi positivi di valutazione e sulla discrezionalità ex artt. 132 e 133 c.p., non potendo la doglianza trasformarsi in richiesta di nuova valutazione del trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 4 l. 110/1975

    disposizione incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il ricorso non ne ha scalfito la tenuta rispetto alla qualificazione del fatto e al giudizio di merito sulle modalità del porto degli oggetti.

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile in presenza di un fatto connotato da significativa offensività, valorizzata in particolare per la natura e le caratteristiche dell'oggetto portato.

  • art. 132 c.p.

    richiamato come base del potere discrezionale di determinazione della pena, esercitato dal giudice di merito secondo il principio di proporzionalità.

  • art. 133 c.p.

    richiamato per la valutazione discrezionale degli elementi del fatto e della personalità ai fini del trattamento sanzionatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    norma applicata per la declaratoria di inammissibilità e la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il giudice di legittimità non può essere investito di una nuova valutazione del merito attraverso censure che mirino soltanto a ottenere una lettura alternativa degli elementi fattuali già esaminati dalla corte territoriale.
  • Il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è legittimo quando la motivazione di merito evidenzi una concreta offensività del fatto, desunta dalla natura dell'oggetto, dal numero degli oggetti portati e dalle modalità della condotta.
  • Le circostanze attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, purché la decisione sia sorretta da motivazione coerente con gli artt. 132 e 133 c.p.; in cassazione non è consentito sollecitare una rivalutazione della congruità della pena.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente, segue la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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