Cassazione Civile, Ordinanza n. 33847/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionaria)
La controversia
L'ente collettivo ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione in una causa introdotta davanti al Tribunale di Roma contro la società autostradale, chiedendo la condanna al pagamento di somme qualificate, nell'atto di citazione, come indennità per l'acquisizione di terre di demanio collettivo occupate per la realizzazione di un tracciato autostradale e, inoltre, come risarcimento del pregiudizio patrimoniale maturato dal momento dell'occupazione sino alla stima finale. La ricorrente ha sostenuto che la controversia dovesse appartenere al giudice ordinario per la domanda patrimoniale, mentre le questioni incidenti sulla "qualitas soli" dovessero essere devolute al commissario per gli usi civici. Ha dedotto che si sarebbe in presenza di occupazione usurpativa pura o comunque di carenza assoluta di potere, poiché i terreni sarebbero stati demanio collettivo e quindi non espropriabili; ha inoltre richiamato il giudicato formatosi nel giudizio commissariale. La controparte ha resistito chiedendo la giurisdizione del giudice amministrativo sulle domande risarcitorie e sostenendo, per la domanda indennitaria ex art. 42-bis T.U. espropriazioni, la carenza assoluta di giurisdizione sia del giudice ordinario sia del giudice amministrativo.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'occupazione dei suoli fosse avvenuta nell'ambito di un procedimento espropriativo assistito da dichiarazione di pubblica utilità e quindi in presenza di un concreto esercizio del potere autoritativo, nonostante la successiva contestazione della titolarità e della espropriabilità dei fondi. Ha qualificato la domanda sostanzialmente come risarcitoria per la perdita del bene, non come mera liquidazione tecnica di indennità di esproprio. Ha quindi affermato la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi della disciplina sulle controversie relative a comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio del potere pubblico in materia espropriativa. Quanto alle questioni sulla natura demaniale/qualitas soli e alle eccezioni della convenuta, ha precisato che la loro valutazione spetta al giudice investito della domanda, ferma l'eventuale preclusione derivante dal giudicato esterno formatosi nel processo sugli usi civici. Il regolamento è stato dunque rigettato, con prevalenza della resistente sulla questione di giurisdizione.
Norme richiamate
regolamento preventivo di giurisdizione
norma posta a fondamento dell'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione
art. 133, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 104 del 2010
attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie relative a comportamenti della P.A. riconducibili all'esercizio, anche mediatizzato, del potere ablatorio/espropriativo
art. 7, comma 1, lett. b), L. n. 205 del 2000
conferma la devoluzione al giudice amministrativo delle controversie risarcitorie relative a occupazioni illegittime preordinate all'espropriazione quando vi sia concreto esercizio del potere
richiamato quale antecedente normativo della giurisdizione amministrativa in materia espropriativa
art. 29, comma 2, L. n. 1766 del 1927
evocato dalla ricorrente a sostegno della giurisdizione commissariale sulle questioni inerenti alla qualitas soli e agli usi civici
art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001
richiamato nel controricorso in relazione alla domanda indennitaria, ma la Corte ha ritenuto che la domanda proposta fosse in sostanza risarcitoria e non una mera istanza tecnica di applicazione della norma
art. 11 L. n. 729 del 1961
richiamato come base della dichiarazione di pubblica utilità delle opere autostradali
Massime di principio
- In materia di occupazione di beni in funzione di espropriazione, la giurisdizione amministrativa sussiste quando la lesione derivi da una condotta collegata, anche indirettamente, a un procedimento con concreto esercizio del potere ablatorio e con dichiarazione di pubblica utilità vigente al momento dell'apprensione del bene.
- La giurisdizione ordinaria resta configurabile solo per condotte meramente occasionali o poste su beni fin dall'origine estranei al procedimento espropriativo; non basta, di per sé, la successiva illegittimità dell'occupazione o la perdita di efficacia del titolo.
- La controversia va qualificata in base al contenuto sostanziale della domanda: se il proprietario non chiede restituzione e riduzione in pristino, ma il ristoro della perdita del bene, la pretesa ha natura sostanzialmente risarcitoria e segue il regime di giurisdizione proprio della materia espropriativa.
- L'accertamento della qualitas soli e delle questioni di uso civico appartiene al commissario per gli usi civici quando sia richiesto con efficacia di giudicato; se, invece, la demanialità civica è dedotta solo come fatto impeditivo o eccezione incidentale in altra controversia, il relativo apprezzamento può essere compiuto incidenter tantum dal giudice ordinario o amministrativo investito della causa principale.
- Il giudicato formatosi nel giudizio sugli usi civici può incidere sulle ulteriori questioni sulla natura del bene e sui titoli di appartenenza, ma non muta automaticamente il riparto di giurisdizione sulla domanda patrimoniale principale.
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