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Sentenza

Sentenza del 05/02/2025 n. 2917 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la sanzione amministrativa di 1.000 euro irrogata per una dichiarazione doganale relativa all’importazione, il 17 febbraio 2016, dagli Stati Uniti di tre colli di adesivi, del valore di 6.010 dollari. La società aveva chiesto la sospensione dei dazi per merci destinate al settore aeronautico, ma non aveva presentato il certificato di aeronavigabilità né, secondo l’Agenzia, la dichiarazione sostitutiva prescritta dal Regolamento CE n. 1147/2002. La CTR della Campania aveva accolto l’appello della società, ritenendo sufficiente la documentazione prodotta e caducata la sanzione dopo l’annullamento dell’avviso di rettifica presupposto. L’Agenzia ha impugnato la decisione per quattro motivi: motivazione apparente; violazione dell’art. 112 c.p.c. e preclusione delle questioni già decise nel giudizio sull’imposizione; errata interpretazione delle condizioni per la sospensione daziaria e dell’onere probatorio; violazione delle norme sulla sanzione e sulla responsabilità dell’importatore.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo: la sentenza della CTR aveva una motivazione effettiva, e la censura non dimostrava un’anomalia motivazionale rilevante. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché non indicava una violazione dell’art. 112 c.p.c.; ha inoltre precisato che l’atto sanzionatorio, emesso separatamente dall’atto impositivo, è autonomamente impugnabile anche quanto ai suoi presupposti. Ha accolto il terzo motivo: per sostituire il certificato di aeronavigabilità, la dichiarazione del venditore prevista dall’art. 2 del Regolamento CE n. 1147/2002 deve menzionare gli elementi identificativi del certificato, così da consentire il collegamento verificabile delle merci a uno specifico aeromobile idoneo alla navigazione. La mera prova della destinazione aeronautica dei materiali non basta. Il quarto motivo è rimasto assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per un nuovo esame e per la decisione sulle spese. Non è quindi intervenuta una decisione definitiva sulla sanzione: l’Agenzia ha prevalso in Cassazione sul motivo centrale, ma l’esito finale è rimesso al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • Art. 2, par. 1, secondo capoverso, Regolamento CE n. 1147/2002

    Da quanto precede discende - così enunciandosi principio di diritto - che la dichiarazione del venditore ex art. 2, par. 1, cpv., reg. CE n. 1147 del 2002, al seguito, in alternativa al certificato di aeronavigabilità, di merci destinate ad essere inserite od utilizzate negli aeromobili civili, con riferimento alle quali sia invocata la sospensione dai dazi autonomi ai sensi del regolamento medesimo, affinché possa essere considerata equipollente al certificato, deve necessariamente menzionare, trattandosi di indefettibile requisito sostanziale della suddetta dichiarazione, gli elementi identificativi di questo, così da rendere possibile e verificabile il collegamento della merce ad un singolo aeromobile chiaramente individuato "a priori" come idoneo ed abilitato alla navigazione.

    La dichiarazione del venditore può sostituire il certificato di aeronavigabilità solo se riporta gli elementi identificativi di quel certificato e permette di collegare le merci a uno specifico aeromobile. La prova generica che i beni siano destinati al settore aeronautico non soddisfa questo requisito.

  • Art. 132 c.p.c.

    È sufficiente una semplice lettura della sentenza impugnata per appurare come la stessa esibisca una motivazione effettiva, sia dal punto di vista grafico che contenutistico, dovendosi per l'effetto escludere alcuna ipotesi di omessa motivazione o di motivazione meramente apparente.

    La sentenza è nulla per difetto di motivazione solo quando la motivazione manchi o sia meramente apparente; non basta contestare la correttezza o la persuasività delle argomentazioni del giudice.

  • Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie radicali indicate dalla giurisprudenza, quali la mancanza assoluta, l’apparenza o l’incomprensibilità della motivazione; non consente un riesame della sua mera sufficienza.

  • Art. 112 c.p.c.

    Non v'è dubbio, infatti, che l'atto di irrogazione delle sanzioni, separatamente emesso dall'atto impositivo per scelta dell'A.F., sia autonomo da questo e perciò autonomamente impugnabile, anche in relazione ai presupposti.

    La contestazione della sanzione emessa con atto distinto dall’atto impositivo è autonoma e può investire anche i presupposti della sanzione; dedurre che tali questioni siano state trattate in un giudizio separato non integra, di per sé, una violazione dell’art. 112 c.p.c.

  • Art. 1 Regolamento CE n. 1147/2002

    In conclusione, secondo la citata sentenza della CTR, "la S. Spa è meritevole di beneficiare della sospensione daziaria prevista dall'art. 1 del Regolamento CE n. 1147/2002".

    La norma prevede la sospensione daziaria per le merci rientranti nel regime, ma il beneficio è subordinato al rispetto delle condizioni documentali stabilite dal regolamento; la sola destinazione aeronautica non sostituisce la prova richiesta dall’art. 2.

  • Art. 31 della Convenzione ICAO del 7 dicembre 1944

    Sovviene a questo punto la considerazione che il certificato di aeronavigabilità, a sua volta, non è meramente astratto, ma è riferito specificamente ad un singolo aeromobile, come emerge indiscutibilmente dalla normativa aeronautica internazionale ed interna (art. 31 della convenzione ICAO del 7 dicembre 1944; annesso, parte 21, reg. UE n. 748 del 2012 e, per quanto di ragione, allegati I e V-ter, parte ML, reg UE n. 1321 del 2014; art. 764 cod. nav., il quale, in particolare, prevede: "1. L'idoneità dell'aeromobile alla navigazione aerea è attestata dal certificato di navigabilità. 2. Il certificato di navigabilità abilita l'aeromobile alla navigazione").

    Il certificato di aeronavigabilità si riferisce a un aeromobile specifico, non genericamente a un prodotto o a un’impresa. Per questo la documentazione sostitutiva deve consentire l’identificazione dell’aeromobile cui le merci sono collegate.

  • Regolamento UE n. 748/2012, parte 21

    Sovviene a questo punto la considerazione che il certificato di aeronavigabilità, a sua volta, non è meramente astratto, ma è riferito specificamente ad un singolo aeromobile, come emerge indiscutibilmente dalla normativa aeronautica internazionale ed interna (art. 31 della convenzione ICAO del 7 dicembre 1944; annesso, parte 21, reg. UE n. 748 del 2012 e, per quanto di ragione, allegati I e V-ter, parte ML, reg UE n. 1321 del 2014; art. 764 cod. nav., il quale, in particolare, prevede: "1. L'idoneità dell'aeromobile alla navigazione aerea è attestata dal certificato di navigabilità. 2. Il certificato di navigabilità abilita l'aeromobile alla navigazione").

    La disciplina aeronautica richiamata conferma che il certificato attesta l’idoneità di un aeromobile individuato; un certificato di approvazione dell’impresa o dei suoi prodotti ha funzione diversa e non lo sostituisce automaticamente ai fini doganali.

  • Regolamento UE n. 1321/2014, allegati I e V-ter, parte ML

    Sovviene a questo punto la considerazione che il certificato di aeronavigabilità, a sua volta, non è meramente astratto, ma è riferito specificamente ad un singolo aeromobile, come emerge indiscutibilmente dalla normativa aeronautica internazionale ed interna (art. 31 della convenzione ICAO del 7 dicembre 1944; annesso, parte 21, reg. UE n. 748 del 2012 e, per quanto di ragione, allegati I e V-ter, parte ML, reg UE n. 1321 del 2014; art. 764 cod. nav., il quale, in particolare, prevede: "1. L'idoneità dell'aeromobile alla navigazione aerea è attestata dal certificato di navigabilità. 2. Il certificato di navigabilità abilita l'aeromobile alla navigazione").

    La normativa richiamata sostiene la natura specifica del certificato di aeronavigabilità e la necessità che il collegamento delle merci al velivolo sia identificabile e verificabile.

  • Art. 764 del codice della navigazione

    L'idoneità dell'aeromobile alla navigazione aerea è attestata dal certificato di navigabilità. 2. Il certificato di navigabilità abilita l'aeromobile alla navigazione.

    Il certificato di navigabilità attesta l’idoneità e abilita alla navigazione l’aeromobile cui si riferisce; non è un’attestazione generica sulla qualità dei materiali o sull’autorizzazione del produttore.

  • Art. 2 Regolamento UE n. 581/2018

    1. Al fine di beneficiare della sospensione di cui all'articolo 1, il dichiarante, all'atto della presentazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, rende disponibile alle autorità doganali un certificato di riammissione in servizio (modulo 1 dell'AESA) quale figura nell'allegato I, appendice I, del regolamento (UE) n. 748/2012, o un certificato equivalente. Il certificato è reso disponibile utilizzando procedimenti informatici o altri mezzi. La dichiarazione doganale di immissione in libera pratica riporta un riferimento al numero di identificazione del certificato di riammissione in servizio o, in caso di riparazione o manutenzione di merci che hanno perso lo stato di aeronavigabilità, al numero di identificazione di un precedente certificato di riammissione in servizio.

    La disciplina successiva richiede di rendere disponibile un certificato individuato e di riportarne il numero nella dichiarazione doganale. La Corte la considera conferma della continuità del principio per cui il collegamento fra merce e specifico aeromobile deve essere esplicitato.

  • Regolamento CE n. 2658/1987, artt. 291 e seguenti

    il regime sospensivo previsto già dal reg. CE n. 1147 del 2002 (ed ora dal reg. UE n. 581 del 2018) è volto a derogare, in un'ottica di favore per gli operatori, l'ordinario regime di tassazione delle merci in dogana ex artt. 291 ss. reg. CE n. 2658 del 1987, modificato dal regolamento CE n. 1214 del 2007

    La sospensione per i prodotti aeronautici costituisce una deroga agevolativa al regime ordinario di tassazione doganale. La semplificazione documentale si giustifica perché permette di non applicare i controlli ordinariamente previsti sulla destinazione specifica.

  • Regolamento CE n. 1214/2007

    il regime sospensivo previsto già dal reg. CE n. 1147 del 2002 (ed ora dal reg. UE n. 581 del 2018) è volto a derogare, in un'ottica di favore per gli operatori, l'ordinario regime di tassazione delle merci in dogana ex artt. 291 ss. reg. CE n. 2658 del 1987, modificato dal regolamento CE n. 1214 del 2007

    La norma è richiamata come modifica della disciplina del regime doganale ordinario, dal quale il regime agevolativo per i prodotti aeronautici deroga.

  • Art. 292 del Regolamento CEE n. 2454/1993

    a termini del quale la concessione di un trattamento tariffario favorevole a motivo della natura o della destinazione particolare delle merci importate è subordinata al rilascio di un'autorizzazione scritta alla competente autorità doganale ai fini del controllo della destinazione specifica

    Nel regime ordinario di trattamento favorevole per destinazione particolare, il beneficio richiede un’autorizzazione scritta che consenta il controllo della destinazione. Il regime aeronautico in esame costituisce una deroga a tale modalità ordinaria.

  • Art. 48 Regolamento UE n. 952/2013

    È indicato come base normativa della rettifica doganale impugnata; la sentenza non ne offre un’interpretazione sostanziale autonoma.

  • Art. 11 D.Lgs. n. 374/1990

    È indicato come base normativa della rettifica doganale impugnata; la sentenza non ne offre un’interpretazione sostanziale autonoma.

  • Art. 17-bis D.Lgs. n. 546/1992

    È richiamato per il ricorso-reclamo proposto contro gli atti doganali, senza che la Corte ne decida una questione interpretativa.

  • Art. 17 D.Lgs. n. 472/1997

    È richiamato quale base dell’irrogazione immediata della sanzione; la Cassazione non ne sviluppa un’interpretazione autonoma.

  • Art. 303, comma 3, lettera b), D.P.R. n. 43/1973 (TULD)

    È la disposizione sanzionatoria applicata dall’Ufficio, che aveva irrogato il minimo edittale di 1.000 euro. Il quarto motivo relativo alla sanzione è rimasto assorbito, sicché la Corte non ne ha stabilito in questa sede l’applicazione definitiva.

  • Art. 119 Regolamento UE n. 952/2013

    È menzionato nel quarto motivo dell’Agenzia sulla responsabilità dell’importatore, ma tale motivo è stato assorbito e la Corte non ne ha fornito una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • Per ottenere la sospensione dei dazi prevista per merci destinate agli aeromobili civili, occorre rispettare il requisito documentale previsto dalla disciplina applicabile: se manca il certificato richiesto, la dichiarazione sostitutiva del venditore deve identificare gli elementi del certificato e consentire di collegare le merci a uno specifico aeromobile.
  • La prova che l’importatore opera nel settore aeronautico o che i materiali sono destinati a prodotti aeronautici non sostituisce, da sola, la documentazione richiesta per l’agevolazione doganale.
  • Un certificato che approva un’impresa di produzione o attesta la conformità dei suoi prodotti non equivale automaticamente al certificato di aeronavigabilità relativo a un singolo aeromobile: i documenti hanno oggetto e funzione diversi.
  • L’atto sanzionatorio emesso separatamente dall’atto impositivo è autonomamente impugnabile; nel giudizio sulla sanzione possono essere contestati anche i suoi presupposti.
  • In Cassazione, la censura di difetto di motivazione non può ridursi a una critica della ricostruzione o della persuasività del giudice: occorre indicare una carenza radicale, come l’assenza o l’apparenza della motivazione.
  • La cassazione con rinvio non decide definitivamente se la sanzione sia dovuta: il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia applicando il principio di diritto enunciato e provvedere sulle spese.

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