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Sentenza

Sentenza del 05/02/2025 n. 2904 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di accertamento IRPEF per il 2006 emesso nei confronti di A.A., socio della Edizioni Winner. L’accertamento disconosceva la natura cooperativa della società, ritenendola una società di fatto, e imputava ai soci i maggiori imponibili derivanti dal disconoscimento di costi per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti e dalla negata spettanza delle agevolazioni fiscali cooperative. La CTP di Roma aveva respinto il ricorso del contribuente; la CTR del Lazio aveva accolto il suo appello, reputando illegittima l’azione accertativa anche in ragione delle competenze di vigilanza attribuite al MISE e della conferma, da parte del Ministero nel 2017, della natura cooperativa. In Cassazione, l’Agenzia ha denunciato anzitutto la mancata partecipazione al giudizio di tutti i litisconsorti necessari, dato che si discuteva dell’esistenza di una società di fatto; con il secondo motivo ha contestato che i controlli del MISE potessero precludere l’accertamento fiscale sulla mutualità. A.A., con ricorso incidentale condizionato, ha contestato il raddoppio dei termini di accertamento, sostenendo che l’eventuale obbligo di denuncia penale riguardava il legale rappresentante e non lui, e ha dedotto l’omesso esame del fatto relativo a tale questione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo dell’Agenzia: la configurabilità di una società di fatto comportava il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, poiché la decisione incideva su una situazione giuridica comune e non poteva essere resa utilmente soltanto nei confronti di alcuni soci. Ha respinto l’eccezione di A.A. sul giudicato interno: la questione del contraddittorio non era stata decisa espressamente nei gradi di merito e poteva quindi essere rilevata in Cassazione. Il secondo motivo dell’Agenzia e i due motivi incidentali del contribuente sono rimasti assorbiti, senza decisione sul merito. La Corte ha dichiarato nulli entrambi i giudizi di merito, cassato la sentenza della CTR e quella della CTP e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, perché integri il contraddittorio nei confronti dei soci pretermessi, riesamini il ricorso originario e regoli anche le spese, comprese quelle del giudizio di legittimità. Non è stata quindi stabilita in via definitiva la spettanza delle agevolazioni né la legittimità dell’accertamento.

Norme richiamate

  • Art. 14 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Ne consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell' art. 14 , D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.

    Quando la controversia tributaria riguarda una società di fatto e la decisione investe una posizione comune a più soggetti, il giudice deve assicurare la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari. La loro omissione determina nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni fase; il giudizio va rinnovato dopo l’integrazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • Se in una controversia tributaria si deve stabilire se esista una società di fatto, e la decisione riguarda una situazione comune alla società e ai soci, il processo deve svolgersi con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti. Non è sufficiente che abbia impugnato soltanto uno dei soci.
  • L’obbligo di coinvolgere tutti i litisconsorti può sussistere anche se un socio non ha impugnato il proprio avviso di accertamento o non ha ricevuto un atto impositivo: la sua assenza non rende valida una decisione resa soltanto nei confronti degli altri.
  • La nullità derivante dall’omessa partecipazione dei litisconsorti necessari è assoluta e può essere rilevata d’ufficio anche in Cassazione, purché gli elementi che la evidenziano risultino dagli atti già acquisiti senza necessità di ulteriori accertamenti.
  • Il giudicato implicito non si forma, di regola, su una questione preliminare o processuale soltanto perché il giudice ha deciso il merito: per precluderne il successivo esame occorre una pronuncia espressa o che la questione sia stata effettivamente discussa e decisa.
  • Quando viene accertata l’omessa integrazione del contraddittorio, la decisione di merito non definisce stabilmente la fondatezza dell’accertamento fiscale: gli atti e le questioni sostanziali devono essere riesaminati dopo la rinnovazione del processo con tutte le parti necessarie.

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