Sentenza del 05/02/2025 n. 2907 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di accertamento IRPEF per il 2010 notificato ad A.A., con cui gli era stato attribuito per trasparenza il reddito derivante dalla ripresa fiscale effettuata nei confronti della Edizioni Winner. L’accertamento disconosceva la natura mutualistica della cooperativa e alcuni costi, ritenuti relativi a operazioni inesistenti o non adeguatamente documentate. A.A. ha dedotto, tra l’altro, che la lite coinvolgeva una società di fatto e richiedeva la partecipazione di tutti i soci. Ha inoltre contestato il raddoppio dei termini, il potere dell’Agenzia di disconoscere la mutualità, la presunzione di distribuzione degli utili e le sanzioni. L’Agenzia, con ricorso incidentale, sosteneva che la censura sulla decadenza fosse nuova in appello.
La decisione
La Corte di cassazione, con decisione del 6 novembre 2024, depositata il 5 febbraio 2025, ha accolto il primo motivo di A.A. e ha assorbito gli altri sette motivi del ricorso principale e l’unico motivo incidentale dell’Agenzia. Ha stabilito che, quando la controversia verte sulla configurabilità di una società di fatto, devono partecipare al giudizio tutti i soggetti coinvolti: la decisione non può essere resa solo nei confronti di alcuni soci, anche se altri non hanno impugnato il proprio accertamento o non hanno ricevuto un atto impositivo. La mancata integrazione del contraddittorio ha determinato la nullità dell’intero giudizio di merito. La Corte ha quindi cassato sia la sentenza della CTR del Lazio sia quella della CTP di Roma e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, perché integri il contraddittorio con i soci pretermessi, riesamini il ricorso originario e regoli anche le spese, comprese quelle di cassazione. Non è stata decisa nel merito la fondatezza dell’accertamento fiscale.
Norme richiamate
Art. 14 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Ne consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell' art. 14 , D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.
Se la controversia tributaria riguarda un rapporto comune a più soggetti e richiede il litisconsorzio necessario, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli interessati. La decisione resa senza di loro è affetta da nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria riguarda la configurabilità di una società di fatto, tutti i soggetti coinvolti devono partecipare allo stesso giudizio, perché la decisione sul rapporto comune non può essere validamente resa soltanto nei confronti di alcuni.
- L’obbligo di integrare il contraddittorio vale anche se un socio non ha impugnato l’accertamento o non ha ricevuto un atto impositivo: la sua mancata iniziativa non elimina la necessità della sua partecipazione.
- L’omessa partecipazione di un litisconsorte necessario comporta la nullità dell’intero giudizio di merito; il giudice deve rilevarla anche d’ufficio e disporre un nuovo esame dopo l’integrazione del contraddittorio.
- L’accoglimento per un vizio processuale non comporta una decisione sulla fondatezza dell’imposizione: le questioni sostanziali e le altre censure rimaste assorbite possono essere riesaminate nel giudizio di rinvio.
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