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Sentenza

Sentenza del 05/02/2025 n. 2909 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

A.A. ha impugnato l’avviso di accertamento IRPEF per il 2007, fondato sull’imputazione per trasparenza della quota di reddito attribuitagli quale socio di una società di fatto, individuata all’interno della E. W. L’accertamento contestava la natura mutualistica della cooperativa, disconosceva costi relativi a operazioni ritenute inesistenti o non provate e le agevolazioni fiscali cooperative. In Cassazione A.A. ha dedotto, tra l’altro, che la controversia sulla configurabilità della società di fatto richiedeva la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti; gli altri motivi riguardavano il raddoppio dei termini, la competenza dell’Agenzia sul carattere mutualistico, la presunzione di distribuzione degli utili, la base sociale e le sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, relativo alla mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, e ha dichiarato assorbiti gli altri sette motivi, senza esaminarli nel merito. Ha dichiarato nulli entrambi i giudizi di merito, cassando la sentenza della CTR del Lazio e quella della CTP di Roma, e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, affinché integri il contraddittorio nei confronti dei soci pretermessi, riesamini il ricorso originario e regoli anche le spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi decisa definitivamente la fondatezza dell’accertamento fiscale.

Norme richiamate

  • Art. 14 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Ne consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell' art. 14 , D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.

    Quando la controversia tributaria riguarda un rapporto comune a più soggetti e la decisione deve essere resa nei confronti di tutti, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio. Se il giudizio si svolge senza i litisconsorti necessari, è nullo e la nullità può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado.

Massime di principio

  • Se una controversia tributaria verte sulla configurabilità di una società di fatto, la decisione incide su una situazione comune ai soggetti coinvolti: tutti i soci devono partecipare allo stesso giudizio come litisconsorti necessari.
  • L’obbligo di integrare il contraddittorio non viene meno perché un socio non ha impugnato il proprio avviso di accertamento o perché nei suoi confronti non è stato emesso alcun atto impositivo.
  • La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari determina la nullità dell’intero giudizio di merito; il giudice può rilevarla d’ufficio e deve disporre un nuovo esame dopo l’integrazione del contraddittorio.
  • Quando la Cassazione accoglie una questione processuale preliminare e dichiara assorbiti gli altri motivi, le questioni sostanziali e fiscali non sono decise: non si può desumere dalla pronuncia una conferma o una smentita dell’accertamento.

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