Sentenza del 05/02/2025 n. 2912 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la classificazione doganale di granuli di polietilene tereftalato (PET) importati da Siliconature nel 2014 e 2015 e il conseguente trattamento daziario agevolato, subordinato a specifiche caratteristiche di densità. Dopo aver analizzato partite importate nel 2016 e aver rilevato una densità superiore a 1,27 g/cm³, l’ADM aveva riclassificato anche le merci delle importazioni precedenti, senza analizzarle direttamente, chiedendo il recupero dei dazi e irrogando sanzioni. La CTP di Venezia aveva confermato gli accertamenti ma annullato le sanzioni nei confronti di Siliconature per buona fede; aveva invece respinto il ricorso di R.C. Transport. La CTR del Veneto aveva poi annullato gli accertamenti, ritenendo che l’ADM non avesse provato l’identità delle merci e dovesse analizzare anche le partite precedenti. In Cassazione l’ADM ha dedotto cinque motivi: violazione delle regole sulla revisione doganale e sulla possibilità di estendere gli esiti di controlli a merci precedenti; omesso esame della documentazione e degli elementi presuntivi sull’identità delle merci; erronea ripartizione dell’onere della prova sul beneficio daziario; motivazione illogica e motivazione apparente. Le ultime due censure sono state rigettate; le prime tre accolte.
La decisione
La Cassazione ha accolto i primi tre motivi dell’ADM e rigettato il quarto e il quinto. Ha cassato la sentenza della CTR del Veneto e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto per un nuovo esame e per la decisione sulle spese, comprese quelle del giudizio di Cassazione. La CTR dovrà valutare, sulla base degli atti e dei documenti commerciali, se le merci del 2014 e 2015 fossero identiche a quelle analizzate nel 2016, se gli avvisi fossero adeguatamente motivati e se le contribuenti abbiano fornito prova contraria idonea. La Cassazione non ha deciso definitivamente la correttezza della classificazione doganale né l’importo dei dazi o delle sanzioni. Ha inoltre escluso i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, ritenendo generica la richiesta e già chiariti i principi rilevanti dalla sentenza Greencarrier. Le spese sono rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
Articolo 78 del Codice doganale comunitario
Dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l’autorità doganale può, infatti, controllare i documenti e i dati commerciali relativi alle operazioni d’importazione o di esportazione nonché alle successive operazioni commerciali concernenti le medesime merci e può procedere anche alla visita delle merci quando queste possano esserle ancora presentate.
La revisione successiva allo svincolo può fondarsi sul controllo documentale e commerciale; l’ispezione fisica delle merci è necessaria soltanto se esse possono ancora essere presentate. Gli esiti di un controllo su merci di una dichiarazione possono essere estesi a merci di dichiarazioni precedenti se ne viene verificata l’identità, anche sulla base dei documenti e delle indicazioni del dichiarante.
Articolo 68 del Codice doganale comunitario
Ai sensi dell’articolo 68 del codice doganale l’autorità doganale può controllare le dichiarazioni in dogana tanto effettuando una verifica documentale della dichiarazione e dei documenti ad essa allegati, quanto effettuando la visita delle merci e, ove occorra, procedendo ad un prelievo di campioni per analisi o per un controllo approfondito.
Il controllo doganale può essere documentale oppure materiale, con prelievo di campioni quando necessario; la norma non impone un’analisi fisica sistematica di ogni partita.
Articolo 70, paragrafo 1, del Codice doganale comunitario
Se la visita riguarda solo una parte delle merci oggetto di una medesima dichiarazione i risultati di tale visita valgano per tutte le merci comprese in tale dichiarazione, fatta salva la facoltà del dichiarante di chiedere una visita supplementare quando ritenga che i risultati della visita parziale non siano validi per il resto delle merci dichiarate.
Per le merci comprese in un’unica dichiarazione, i risultati dell’esame di una parte si estendono in via generale all’intera partita, salva la possibilità per il dichiarante di contestare l’uniformità e chiedere un controllo ulteriore. L’estensione a dichiarazioni precedenti discende invece dalla revisione prevista dall’articolo 78 e richiede la verifica dell’identità delle merci.
Articolo 2697 del codice civile
Una volta che l’Amministrazione, come subito in appresso si specificherà, si sia legittimamente avvalsa della facoltà di estendere gli esiti di una verifica effettuata su merci comprese in una dichiarazione in dogana a merci comprese in dichiarazioni precedenti presentate dal medesimo soggetto, per principio generale, incombe a questi, che invoca il trattamento di favore, dimostrare la sussistenza degli esatti presupposti fattuali atti a giustificarlo, non già all’Amministrazione dimostrare l’insussistenza di questi.
Quando l’ADM abbia legittimamente esteso gli esiti del controllo a merci precedenti sulla base di elementi che ne dimostrino l’identità, spetta all’importatore che invoca il trattamento daziario favorevole provare i requisiti fattuali richiesti. Il principio non esonera l’Amministrazione dal fondare la revisione e l’estensione su elementi idonei.
Articolo 11 del D.Lgs. 374/1990
La norma è richiamata tra i fondamenti della revisione dell’accertamento doganale. La decisione, in coerenza con i principi sull’articolo 78 del Codice doganale comunitario, ammette controlli e revisioni successivi allo svincolo anche sulla base della documentazione, senza richiedere necessariamente l’analisi materiale di ogni merce.
La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in Legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione.
In Cassazione non è più sindacabile la mera insufficienza o non persuasività della motivazione: rilevano soltanto anomalie radicali che incidono sull’esistenza stessa della motivazione, quali assenza assoluta, apparenza, contraddizione irriducibile o incomprensibilità obiettiva.
Articolo 132 del codice di procedura civile
È sufficiente una semplice lettura della sentenza impugnata per appurare come la stessa esibisca una motivazione (condivisibile o meno, ma sicuramente) effettiva, sia dal punto di vista grafico che contenutistico, dovendosi per l’effetto escludere alcuna ipotesi di omessa motivazione o di motivazione meramente apparente.
La motivazione è esistente ai fini dell’articolo 132 quando è effettivamente esposta, graficamente e nel contenuto; contestarne il percorso argomentativo o la persuasività non equivale a denunciare una motivazione apparente.
Articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
Nell’ambito della procedura di collaborazione fra i Giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al Giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito.
Il rinvio pregiudiziale serve a ottenere una risposta interpretativa utile su una questione di diritto dell’Unione; una richiesta generica, priva dell’individuazione delle norme coinvolte e di argomentazioni sull’incompatibilità, non giustifica il rinvio.
Articolo 221, paragrafo 3, del Codice doganale comunitario
La disposizione è richiamata, nel quadro dei principi della Corte di giustizia, per precisare che la comunicazione di una nuova obbligazione doganale può avvenire entro tre anni dalla data in cui essa è sorta.
Massime di principio
- Dopo lo svincolo delle merci, l’autorità doganale può rivedere le dichiarazioni e basarsi sui documenti commerciali e tecnici; non è tenuta a svolgere un’analisi fisica se le merci non sono più disponibili.
- Gli esiti di analisi su partite successive non si trasferiscono automaticamente alle importazioni precedenti: l’autorità deve verificare e motivare l’identità delle merci considerando, tra l’altro, produttore, composizione, aspetto, denominazione, codice dichiarato e documentazione commerciale.
- Se la revisione e l’estensione degli esiti sono legittimamente fondate, chi invoca un’esenzione o un trattamento daziario agevolato deve dimostrare che la merce possiede i requisiti richiesti. L’importatore può contestare l’identità delle partite e fornire elementi concreti che ne provino la diversità.
- Il giudice deve distinguere tra adeguatezza della motivazione dell’atto amministrativo e prova dei fatti nel processo: deve esaminare il contenuto dell’avviso e poi valutare gli elementi che dimostrano l’identità o la diversità delle merci.
- In Cassazione, una motivazione discutibile o non sufficientemente convincente non è, da sola, apparente o nulla; il vizio rileva soltanto quando la motivazione manchi o presenti un’anomalia radicale.
- La decisione è di cassazione con rinvio, non una pronuncia definitiva sulla classificazione o sul debito doganale: il giudice di merito dovrà rivalutare le prove secondo i principi indicati.
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