Sentenza del 05/02/2025 n. 2905 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia contestava la sentenza della CTR del Lazio che aveva accolto l’appello di A.A. contro l’avviso di accertamento IRPEF per il 2008. L’accertamento si fondava sulla tesi che la cooperativa E. W., di cui A.A. era socio, fosse in realtà una società di fatto commerciale, con imputazione ai soci dei maggiori redditi e disconoscimento dei costi e delle agevolazioni cooperative. Con il primo motivo l’Agenzia denunciava la nullità del giudizio per mancata partecipazione di tutti i soci, ritenuti litisconsorti necessari. Gli altri tre motivi riguardavano la rilevanza dei controlli del MISE sulla mutualità, la motivazione della CTR e la valutazione degli indizi sulla società di fatto. A.A. aveva proposto ricorso incidentale condizionato sul raddoppio dei termini di accertamento e sull’omesso esame di un fatto decisivo.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo dell’Agenzia e ha dichiarato nulli entrambi i gradi di merito, perché la controversia sulla configurabilità di una società di fatto richiedeva la partecipazione di tutti i soci. Il rigetto in primo grado della richiesta di riunione non aveva formato giudicato sull’integrità del contraddittorio, poiché l’Agenzia non aveva eccepito espressamente tale vizio. Gli altri motivi dell’Agenzia e il ricorso incidentale condizionato di A.A. sono rimasti assorbiti: la Corte non ha quindi deciso nel merito la questione della mutualità, della pretesa fiscale o del raddoppio dei termini. La sentenza della CTR e quella della CTP sono state cassate; rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, per integrare il contraddittorio con i soci pretermessi, riesaminare il ricorso originario e regolare le spese, comprese quelle del giudizio di Cassazione.
Norme richiamate
Art. 14 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Ne consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell' art. 14 , D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.
Quando la decisione tributaria riguarda un rapporto comune a più soggetti e non può essere resa utilmente senza coinvolgerli tutti, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio. L’omissione determina nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado.
Massime di principio
- Se in una controversia tributaria si discute se più persone abbiano costituito una società di fatto, tutti i soggetti coinvolti devono partecipare allo stesso giudizio: la posizione non può essere decisa separatamente per un solo socio.
- L’obbligo di coinvolgere tutti i litisconsorti sussiste anche se uno di loro non ha impugnato il proprio avviso oppure non ha ricevuto un atto impositivo.
- La mancata integrazione del contraddittorio è una nullità assoluta rilevabile d’ufficio anche in Cassazione, purché gli elementi necessari emergano dagli atti già acquisiti senza ulteriori accertamenti.
- Il rigetto di un’istanza di riunione dei procedimenti, di per sé, non equivale a una decisione sulla regolarità del contraddittorio e non impedisce di rilevare successivamente la necessità di coinvolgere tutti i litisconsorti.
- Quando la decisione viene annullata per un vizio processuale che impone la ripetizione del giudizio, le questioni di merito e i motivi incidentali condizionati possono restare assorbiti: non vanno considerati decisi.
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