Cassazione Penale, Sentenza n. 22270/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 23/11/2023 che ha rigettato le istanze di misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen.) in relazione alla condanna a 1 anno e 6 mesi. Il ricorrente ha dedotto: (i) violazione di legge e vizio di motivazione per aver omesso di applicare l'art. 1 legge 26/11/2010 n.199 (esecuzione domiciliare per pene non superiori a 18 mesi) che, secondo il ricorrente, prescinde da valutazioni di meritevolezza; (ii) valutazione errata e sommaria della pericolosità sociale basata solo sui precedenti; (iii) omissione di considerare elementi positivi indicati nella relazione UEPE (possibilità di partecipare ad attività trattamentali, stabile dimora nel nucleo familiare); richiesta quindi di riesame della valutazione sulla personale rischiosità e sull'idoneità del domicilio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: il Tribunale di sorveglianza ha legittimamente deciso sulle misure alternative (art. 47-ter) e non era competente a concedere la particolare modalità esecutiva prevista dall'art. 1 legge n.199 (competenza del magistrato di sorveglianza). Il rigetto è stato motivato con l'ampia e grave biografia criminale del ricorrente, le negative informazioni di polizia, la recidiva anche dopo fruizione di precedenti misure, e la prognosi incerta dell'UEPE; la Corte ha confermato che la relazione UEPE è valutativa e non vincolante e che il Tribunale ha fornito motivazione logica e coerente per ritenere sussistente la pericolosità sociale. Il ricorso provoca una indebita rivalutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina le misure alternative (detenzione domiciliare, affidamento in prova) sulle quali il Tribunale di sorveglianza ha competenza e ha deciso nel merito; la Corte conferma la valutazione discrezionale del giudice di merito in presenza di elementi di pericolosità sociale.
art. 1 legge 26/11/2010 n. 199
«la pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza (...)»
Prevede una modalità esecutiva domiciliare per pene fino a 18 mesi, ma è prevista una serie di cause di esclusione (reati indicati ex art. 4-bis, delinquenti abituali/professionali/per tendenza, regime di sorveglianza particolare, rischio di fuga, pericolo di commissione di altri delitti, o mancanza di idoneità del domicilio). Inoltre la competenza a provvedere è del magistrato di sorveglianza; la Corte ha ritenuto che le condizioni di esclusione ricorrono per il ricorrente a causa della sua pericolosità/recidiva.
Norme sul trattamento sanzionatorio e commisurazione della pena richiamate dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto applicabile alcuna deroga che imponga la concessione automatica della misura domiciliare e ha valutato correttamente la discrezionalità del giudice.
Elenca reati che escludono accoglimento di specifiche misure alternative; citata come criterio di esclusione previsto dalla legge n.199 per l'esecuzione domiciliare.
artt. 102, 105 e 108 cod. pen.
Definiscono le figure di 'delinquente abituale, professionale o per tendenza' che costituiscono cause di esclusione dalla particolare modalità esecutiva della pena; la Corte ha ritenuto configurabile la tendenza del ricorrente a delinquere, giustificando il rifiuto delle misure alternative.
art. 14-bis e 14-ter ord. pen.
Norme relative al regime di sorveglianza particolare e ai reclami: citate come possibili cause di esclusione dalla modalità domiciliare; non rilevanti concretamente nel caso, ma richiamate nella disamina normativa.
Disciplina la trasmissione dell'istanza al Tribunale di sorveglianza a seguito dell'ordine di esecuzione; la Corte richiama la corretta procedura seguita per l'esame delle richieste del condannato.
art. 1, comma 2, lett. d) legge n.199/2010
Richiamata per precisare che la sussistenza della pericolosità sociale (es. proclività a delinquere) è causa di esclusione dall'esecuzione domiciliare; la Corte ha ritenuto che tale causa di esclusione fosse applicabile al caso concreto.
Massime di principio
- La legge n.199/2010 prevede l'esecuzione domiciliare per pene fino a 18 mesi, ma tale misura è esclusa se sussistono cause previste dalla stessa norma (reati gravi, tendenza a delinquere, pericolosità, rischio di fuga, inidoneità del domicilio).
- Il Tribunale di sorveglianza ha ampia discrezionalità nella valutazione delle misure alternative; una grave e protratta biografia criminale e la recidiva anche dopo fruizione di misure alternative possono legittimamente fondare il diniego.
- La relazione dell'UEPE è un elemento valutativo non vincolante: il giudice di merito può discostarsene se, con motivazione logica e coerente, ritiene sussistenti elementi contrari (es. pericolosità, recidiva).
- La Corte di cassazione non è sede per la rinnovazione del giudizio di fatto; i vizi di motivazione sono sindacabili in sede di legittimità solo se evidenti e macroscopici (illogicità 'ictu oculi').
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo giustificazioni sulla buona fede, anche il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende (qui quantificata in euro 3.000).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22012/2024 del 03/06/2024
- Sentenza penale · 3 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22013/2024 del 03/06/2024
- Sentenza penale · 3 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22015/2024 del 03/06/2024
- Sentenza penale · 3 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22016/2024 del 03/06/2024
- Sentenza penale · 3 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22017/2024 del 03/06/2024
- Sentenza penale · 3 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22018/2024 del 03/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →