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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24612/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di annullamento del sequestro preventivo di euro 13.500,00 disposto dal GIP in esecuzione di ordinanza di custodia per reati connessi a stupefacenti (artt. 73 e 74 T.U. Stup.). Il ricorrente deduceva: (1) carenza di motivazione del provvedimento originario in ordine al periculum in mora e illegittima integrazione della motivazione da parte del Tribunale del riesame; (2) motivazione integrativa del Tribunale apparente e generica, illegittimamente fondata sulla sola confiscabilità e sulla entità della somma; (3) errata valutazione sulla provenienza lecita del denaro, posto che la difesa aveva prodotto documenti (atto di acquisto dei genitori, dichiarazione dei redditi e buste paga del padre) idonei a dimostrare lecita provenienza.

La decisione

Rigetto del ricorso. La Corte ha ritenuto che il provvedimento del GIP contenesse effettiva motivazione circa la presunzione di accumulo illecito e la sproporzione tra la somma e le capacità reddituali del nucleo familiare; ha condiviso la valutazione del Tribunale del riesame circa il pericolo di dispersione del denaro contante (agevole spesa e reinvestimento) e la valutazione sulla insufficiente prova della lecita provenienza nonostante la documentazione prodotta. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che richiede una concisa ma concreta motivazione sul periculum in mora anche per somme di denaro e ha ritenuto la motivazione del Tribunale circostanziata e coerente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

    art. 73, art. 74, art. 85-bis

    Norme sostanziali che regolano i delitti legati agli stupefacenti (artt. 73 e 74) e disposizioni procedurali specifiche (art. 85-bis). I reati contestati costituiscono la base per l'accertamento della confiscabilità e per il sequestro finalizzato alla successiva confisca.

  • Codice penale

    Art. 240-bis disciplina la confisca obbligatoria o per equivalente e consente il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (anticipatoria). La Corte conferma che il sequestro funziona per assicurare beni suscettibili di confisca e che la mera confiscabilità può giustificare il provvedimento purché vi sia adeguata motivazione sul periculum in mora.

  • Codice di procedura penale

    art. 309, comma 9; art. 321; art. 324, comma 7; art. 125; art. 322-ter; art. 325, comma 1

    Art. 309 c.9 e art. 324 c.7 richiamati con riferimento alla nullità per carenza motivazionale. Art. 321 disciplina il sequestro preventivo in generale. Gli artt. richiamati delineano l'obbligo di motivazione del GIP e i limiti del riesame: se la motivazione è del tutto mancante può sussistere nullità, mentre quando esistono elementi motivazionali il giudice del riesame deve valutare e può integrare la motivazione nei limiti della sua funzione di controllo.

Massime di principio

  • Per i sequestri preventivi finalizzati alla confisca (art. 240-bis) il giudice deve fornire una motivazione concisa ma concreta sia sul fumus che sul periculum in mora; la mera formula generica non è sufficiente.
  • La confiscabilità del bene può costituire base del sequestro anticipato, ma non esime il giudice dall'indicare le ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del processo.
  • Il periculum in mora può derivare dalla natura del bene (es. denaro contante facilmente spendibile o alienabile) e dalla sproporzione tra entità della somma e capacità reddituali del nucleo, purché la valutazione sia concreta e documentata.
  • Se nel provvedimento originario la motivazione sul periculum è del tutto inesistente questo costituisce vizio radicale; se invece vi sono elementi motivazionali il tribunale del riesame può esaminare e integrare la motivazione valutandone la coerenza con gli atti.
  • La difesa che allega documentazione sulla provenienza lecita del denaro (atti di acquisto, dichiarazioni dei redditi, buste paga, estratti conto) impone al giudice un esame critico di tali elementi; tuttavia la mera produzione non è automaticamente risolutiva se il giudice ritiene la documentazione insufficiente o contraddittoria rispetto agli elementi di indagine.
  • Il periculum deve essere concreto e attuale, non meramente congetturale; la valutazione deve rispettare i criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale.

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