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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25331/2023 del 28/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia trae origine da un'azione revocatoria ordinaria proposta da alcune soggetti che assumevano di essere creditrici di un commercialista, per far dichiarare inefficace nei loro confronti il fondo patrimoniale costituito dal professionista e dalla coniuge nel 2013. Le attrici avevano dedotto l'esistenza di un credito risarcitorio fondato sull'asserita appropriazione, protrattasi per anni, di ingenti somme da parte del professionista. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva respinto il gravame dei convenuti. In cassazione il soccombente ha proposto sei motivi: 1) violazione dell'art. 295 c.p.c. per mancata sospensione del giudizio revocatorio in attesa dell'esito del parallelo giudizio penale; 2) violazione degli artt. 100 e 81 c.p.c. per difetto di legittimazione passiva e di interesse ad agire di una delle attrici; 3) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che il termine dovesse decorrere dalla condotta del professionista e non dalla percezione del danno; 4) violazione delle norme sull'appello e sull'onere della prova, per l'asserita genericità dei motivi di appello in tema di presupposti della revocatoria; 5) violazione degli artt. 170 e 2697 c.c. per l'assunto che il fondo patrimoniale non fosse aggredibile perché il credito derivava da attività professionale; 6) violazione delle norme sull'errore materiale, per la correzione del codice fiscale errato di una delle attrici nella sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'azione revocatoria può essere proposta anche a tutela di un credito litigioso o eventuale e che, quindi, non è necessaria la sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio revocatorio in pendenza del giudizio di accertamento del credito o del processo penale. Ha dichiarato inammissibili il secondo motivo, sia per il divieto di censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme, sia perché volto a una rivalutazione del fatto; il quarto motivo, perché mirava a rimettere in discussione il merito e la ricostruzione dei fatti; e il sesto motivo, perché relativo a un mero errore materiale già correttamente emendato dal giudice di merito. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, richiamando il principio per cui, in tema di responsabilità professionale, la prescrizione decorre dal momento in cui il danno diviene oggettivamente percepibile, e precisando che, nel caso concreto, comunque, ai fini della revocatoria, la pretesa creditoria era tempestiva rispetto all'atto dispositivo. Ha reputato infondato anche il quinto motivo, affermando la legittima assoggettabilità del fondo patrimoniale ad azione revocatoria quando ne ricorrano i presupposti ex art. 2901 c.c. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria non opera quando la domanda revocatoria è proposta a tutela di un credito litigioso o eventuale, perché la decisione sull'accertamento del credito non costituisce antecedente logico-giuridico indispensabile della revocatoria.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare violazioni di legge, ma non consente di trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il motivo è precluso in presenza di sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni (doppia conforme).

  • art. 100 c.p.c.

    È stato evocato per contestare l'interesse ad agire di una creditrice, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a una rivalutazione del fatto.

  • art. 81 c.p.c.

    È stato evocato per contestare la legittimazione ad agire, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per la sua natura fattuale.

  • art. 2935 c.c.

    La Corte ha ribadito, in tema di prescrizione del diritto al risarcimento, che il termine decorre dalla percezione oggettiva del danno e non dalla mera condotta che lo ha causato.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel motivo sulla prescrizione e sulla responsabilità professionale; non è stato accolto come parametro idoneo a sovvertire il principio sulla decorrenza della prescrizione.

  • art. 652 c.p.c.

    Evocato dal ricorrente nel motivo sulla prescrizione, ma non ha inciso sulla soluzione adottata dalla Corte.

  • artt. 342 e 434 c.p.c.

    Le censure di appello ritenute generiche non sono state rimesse in discussione in cassazione perché il motivo mirava a una nuova valutazione di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare la ricostruzione dei fatti e dei presupposti della revocatoria; la Corte ha ribadito che non è consentito chiedere in cassazione una diversa lettura del materiale istruttorio.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per sostenere un erroneo riparto dell'onere della prova, ma la censura è stata reputata di merito e quindi inammissibile.

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria è esperibile anche a tutela di un credito eventuale/litigioso; il fondo patrimoniale, se sussistono i presupposti della revocatoria, è soggetto all'inefficacia relativa verso i creditori.

  • art. 170 c.c.

    La Corte ha respinto la tesi secondo cui il fondo patrimoniale non sarebbe aggredibile per crediti derivanti da attività professionale, ritenendo corretta l'applicazione dell'art. 2901 c.c. in presenza dei presupposti dell'azione revocatoria.

  • art. 287 c.p.c.

    Evocato per contestare la correzione dell'errore materiale, ma la Corte ha ritenuto che si trattasse di una mera rettifica consentita del dato erroneamente trascritto.

  • art. 288 c.p.c.

    Evocato per la correzione dell'errore materiale; la Corte ha ritenuto legittima la correzione del codice fiscale errato.

  • artt. 277 e 278 c.p.c.

    Richiamati dalla Corte per affermare che l'errore materiale nella trascrizione del codice fiscale poteva essere corretto con ordinanza annotata a margine della sentenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'azione revocatoria ordinaria può essere proposta anche dal titolare di un credito litigioso o eventuale: non è necessario che il credito sia già definitivamente accertato con sentenza passata in giudicato.
  • La pendenza di un giudizio di accertamento del credito, anche se collegato a responsabilità professionale o a fatti penalmente rilevanti, non impone la sospensione necessaria del giudizio revocatorio ex art. 295 c.p.c., perché non sussiste un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica indispensabile.
  • In tema di prescrizione del diritto risarcitorio da responsabilità professionale, il termine decorre quando il danno si manifesta all'esterno e diviene oggettivamente percepibile dal danneggiato, non dal solo momento della condotta dannosa.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la deduzione di violazioni di legge in una richiesta di rivalutazione dei fatti, delle prove o della ricostruzione del merito compiuta dal giudice di appello.
  • In presenza di "doppia conforme", è preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado per le stesse ragioni.
  • Il fondo patrimoniale può essere oggetto di azione revocatoria ordinaria quando ricorrano i presupposti dell'art. 2901 c.c., senza che la sua natura impedisca in via generale la tutela dei creditori.
  • Un mero errore materiale contenuto nella sentenza, come l'errata indicazione di un codice fiscale, può essere corretto con gli strumenti processuali previsti per la rettifica degli errori di trascrizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimentoResponsabilità professionalePossessoProprietà
RamiProcesso civileObbligazioniDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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