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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37489/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva riconosciuto all'imputato la circostanza attenuante prevista dall'art. 648-bis, comma 4, c.p., ma aveva confermato nel resto l'affermazione di responsabilità per i capi A, B e C, relativi a falsità ideologica/materiale e riciclaggio, con contestazione anche di recidiva specifica e reiterata. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., lamentando l'erronea applicazione dell'art. 69 c.p. per avere la Corte territoriale, pur a fronte del riconoscimento della suddetta attenuante, confermato il giudizio di bilanciamento tra circostanze del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Ha osservato che la doglianza sul giudizio di comparazione tra circostanze non è sindacabile in sede di legittimità quando la motivazione del giudice di merito sia non arbitraria, non manifestamente illogica e sufficientemente argomentata; in particolare, è sufficiente che il giudice abbia ritenuto l'equivalenza la soluzione più idonea ad assicurare l'adeguatezza della pena. Poiché la motivazione della sentenza impugnata era ragionata e congrua, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648-bis c.p.

    La Corte rileva solo che la Corte d'appello ha riconosciuto l'attenuante prevista da tale disposizione, senza trarne un effetto automatico sul bilanciamento con le aggravanti o sulla pena.

  • art. 69 c.p.

    Il giudizio di bilanciamento tra circostanze è valutazione discrezionale del giudice di merito; in cassazione non è censurabile se sorretto da motivazione non arbitraria o illogica.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Sono richiamati come parametri del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione, ma la censura è ritenuta inidonea a superare la valutazione di merito sul bilanciamento delle circostanze.

  • artt. 48 e 479 c.p.

    Indicati come base del capo A della condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non entra nel merito della loro configurazione.

  • art. 476, commi 1 e 2, c.p.

    Richiamato in relazione al capo A, quale norma posta a base della falsità contestata; non oggetto di specifica doglianza nella decisione di legittimità.

  • art. 61 n. 2 c.p.

    Richiamato come circostanza aggravante contestata e ritenuta nei capi A e B; la Corte non la rielabora autonomamente.

  • art. 483 c.p.

    Indicata quale norma incriminatrice del capo B, confermato in appello; non viene oggetto di autonomo esame nel ricorso.

  • artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000

    Richiamati in relazione al capo B, quale oggetto della falsità ideologica contestata; la decisione non affronta questioni interpretative specifiche su tali disposizioni.

  • art. 616 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo fornito, ma la sentenza applica la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti appartiene al merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione non è meramente apparente, arbitraria o manifestamente illogica.
  • Il riconoscimento di un'attenuante non comporta automaticamente il prevalere della stessa sulle aggravanti: il giudice può mantenere il giudizio di equivalenza quando lo ritenga congruamente funzionale alla determinazione della pena in concreto.
  • La censura in cassazione che investe solo la misura o l'esito del bilanciamento delle circostanze, senza evidenziare un vizio radicale della motivazione, è manifestamente infondata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoFalsità in scrittura privataUso di atto falsoRiciclaggioImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaDelitti economiciProcesso penale
SottomaterieFalsità materialeFalsità ideologica
IstitutiRecidiva

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