Parere n. 351/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora Jessica Toti contro il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca (ora Ministero dell’istruzione e del merito) e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e nei confronti dei signori Alberto Fonti, Sehila Guidi, Ilaria Vitale I. per l'annullamento: - del riscontro da parte dell’Ufficio Regionale per il Lazio dell’accesso agli atti inoltrato in data 23 dicembre 2016 e pervenuto solo in data 21 marzo 2017 nonché dei relativi allegati; - del provvedimento Prot. n. 41921 pubblicato sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio il 21 dicembre 2016 contenente l’elenco degli ammessi alle prove orali del concorso per docenti di A037 — Scienze e tecnologia delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica di cui al D.D.G. MIUR n. 106/2016, nella parte in cui non figura il suo nominativo giacché esclusa dalle successive fasi concorsuali; - delle griglie di valutazione e relativi verbali redatti in base alle indicazioni contenute nel D.M. 23 febbraio 2016, n. 95, all’art. 8, nella parte in cui, in violazione dell’art. 400, d.lgs. 297/1994, prevede che le prove scritte e le prove orali debbano valutarsi disgiuntamente con assegnazione di un massimo di punti 30 alla prova scritta ed un massimo di punti 10 alla prova pratica; - dei verbali della commissione nei quali le viene attribuita una valutazione non sufficiente (28/40) per l'ammissione alle prove orali; - del bando di concorso emanato con il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 106 del 23 febbraio; - del D.M. n. 95 del 23 febbraio 2016 e relativi allegati nella parte in cui, anche interpretata, la esclude dalle prove orali; - della nota Prot. n. 0009705 del 12 aprile 2016 del MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per il Personale Scolastico, recante “Indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta computerizzata”, nella parte in cui sostituisce alla prova scritta ovvero scritto-grafiche la prova computerizzata, stabilendo una diversa procedura per garantire l’anonimato della prova; - della nota Prot. n. 0014097 del 18 maggio 2016 del MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per il Personale Scolastico, avente ad oggetto: “Istruzioni per la valutazione della prova scritta e per lo svolgimento della prova pratica”, nella parte in cui sostituisce alla prova scritta ovvero scritto-grafiche la prova computerizzata, stabilendo una diversa procedura per garantire l’anonimato della prova; - della nota Prot. n. 0006076 del 17 marzo 2017 del MIUR — Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, direzione generale - Ufficio IV, con cui si disponevano le prove scritte suppletive; - della graduatoria definitiva per la classe di concorso A037 — Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica — U.S.R. per il Lazio - Ufficio IV, pubblicata in data 19 maggio 2017; - dell’elenco aggiuntivo di candidati non rientranti nel 10% previsto dall’art. 9 comma 1 del DDG 106 del 23 febbraio 2016 per la classe di concorso A037 — Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica — USR per il Lazio Ufficio IV, pubblicato in data 13 giugno 2017; - nonché di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso o successivo a quelli impugnati, diretti a negare la prosecuzione nei suoi confronti della procedura concorsuale ovvero la sua illegittima esclusione, e con esplicita riserva di impugnare con motivi aggiunti tutti gli altri atti emanati dalla Commissione di esame sino alla conclusione definitiva della procedura concorsuale; - di ogni altro atto e provvedimento amministrativo di data, protocollo e contenuto sconosciuti diretti ad espungerla dalla graduatoria di merito definitiva del concorso a cattedre per l'insegnamento di A037; II. nonché per l’accertamento del suo diritto di sostenere le prove orali per la classe di concorso A037 — Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione degli atti della procedura concorsuale per docenti relativa alla classe A037 e accertamento del diritto di sostenere le prove orali
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura concorsuale per docenti relativa alla classe A037, contestando la propria esclusione dalle prove orali e la valutazione complessiva di 28/40. Ha dedotto, in particolare, la violazione dell'art. 400 del d.lgs. 297/1994 quanto alla valutazione disgiunta della prova scritta e della prova pratica, nonché l'errata applicazione della metodologia di approssimazione del punteggio. Nel corso del procedimento è emerso che il medesimo ricorso straordinario era stato trasposto dinanzi al TAR del Lazio per effetto dell'opposizione di una delle parti, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.P.R. 1199/1971, e che il giudizio giurisdizionale era stato definito con sentenza di accoglimento n. 8920/2018.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha preso atto dell'avvenuta trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale e ha ritenuto tale circostanza pacifica tra le parti, poiché non specificamente contestata dall'amministrazione o dai controinteressati. La trasposizione determina l'improcedibilità del ricorso straordinario per opposizione, senza esame dei motivi relativi alla valutazione delle prove, alla metodologia di approssimazione del punteggio e alla legittimità degli atti della procedura concorsuale.
Osservazioni
Trasposizione del ricorso e alternatività
Poiché il ricorso straordinario è stato trasposto dinanzi al TAR del Lazio per effetto dell'opposizione di una delle parti, non sussistono più i presupposti per la definizione della controversia in sede straordinaria. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile per opposizione.
Mancanza di interesse alla definizione in sede straordinaria
La Sezione aveva invitato le parti a comunicare la permanenza dell'interesse o eventuali cause di improcedibilità, ma non ha ricevuto riscontri. Ha comunque ritenuto decisiva e pacifica la circostanza dell'avvenuta trasposizione in sede giurisdizionale.
Norme richiamate
art. 8, comma 2, d.P.R. 1199/1971
principio di alternatività e trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale per effetto dell'opposizione di una delle parti
L'opposizione determina la trasposizione del ricorso dinanzi al giudice amministrativo e rende improcedibile la trattazione del medesimo ricorso in sede straordinaria.
deposito diretto del ricorso straordinario al Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso presso il Consiglio di Stato.
La ricorrente ne ha dedotto la violazione con riferimento al principio di unitarietà della valutazione delle prove scritte e pratiche; la questione non è stata esaminata per l'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'opposizione proposta ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.P.R. 1199/1971 determina la trasposizione del ricorso straordinario nella sede giurisdizionale e rende improcedibile il ricorso straordinario relativo ai medesimi atti.
- Quando l'avvenuta trasposizione del ricorso straordinario è espressamente rappresentata dalla ricorrente e non viene specificamente contestata dalle altre parti, la circostanza può essere ritenuta pacifica ai fini della declaratoria di improcedibilità.
- La trasposizione in sede giurisdizionale preclude al Consiglio di Stato in sede consultiva l'esame dei motivi di merito dedotti contro gli atti impugnati.
Improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione al TAR
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una candidata contro il Ministero dell'istruzione e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, avente a oggetto gli atti della procedura concorsuale per docenti relativa alla classe di concorso A037.
Premesse e atti impugnati
La ricorrente aveva contestato la propria esclusione dalle prove orali, risultante dall'elenco degli ammessi pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale, nonché la valutazione di 28/40 riportata nelle prove preliminari. Erano stati impugnati anche il bando, il D.M. n. 95 del 2016, le griglie e i verbali di valutazione, alcune note ministeriali sulle modalità di svolgimento e valutazione delle prove, gli atti relativi alle prove suppletive, la graduatoria definitiva e l'elenco aggiuntivo dei candidati.
Motivi dedotti
La ricorrente aveva prospettato due principali censure:
- violazione dell'art. 400 del d.lgs. 297/1994 e del principio di unitarietà della valutazione delle prove scritte e pratiche, poiché le prove sarebbero state valutate disgiuntamente con attribuzione di un massimo di 30 punti alla prova scritta e di 10 punti alla prova pratica;
- erronea e illogica applicazione della metodologia di approssimazione del punteggio, con deduzione di errore di fatto ed eccesso di potere.
Vicenda processuale
Il ricorso era stato notificato il 6 luglio 2017 e depositato direttamente presso il Consiglio di Stato il 19 settembre 2017. Con il parere interlocutorio n. 553/2018 la Sezione Seconda aveva rilevato possibili profili di violazione del principio di alternatività, poiché la ricorrente aveva già proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio contro i medesimi atti, insieme ad altri ricorrenti. La domanda cautelare era stata rigettata e il Ministero era stato invitato a trasmettere la relazione prevista dalla legge.
Nel 2024 il difensore della ricorrente ha comunicato che il ricorso straordinario era stato trasposto al TAR del Lazio per effetto dell'opposizione di una delle parti e che il giudizio giurisdizionale si era concluso con sentenza di accoglimento n. 8920/2018.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione Prima ha preso atto dell'avvenuta trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. La circostanza è stata ritenuta pacifica, non essendo stata specificamente contestata dall'amministrazione o dai controinteressati.
In applicazione dell'art. 8, comma 2, del d.P.R. 1199/1971, l'opposizione comporta il passaggio della controversia dalla sede straordinaria a quella giurisdizionale. Ne consegue l'improcedibilità del ricorso straordinario, senza necessità di esaminare le censure sostanziali relative alla valutazione delle prove e all'esclusione dalla procedura concorsuale.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato improcedibile per opposizione.
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