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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31812/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 15/2/2024 che ha confermato il sequestro preventivo, deducendo: violazione del principio di proporzionalità (sproporzione tra sequestro dell'intera "Villa Aurora Hospital s.r.l." e le esigenze cautelari, nonché inutilità pratica del parziale dissequestro di due partecipazioni); carenza di fumus e erronea applicazione/interpretazione delle norme ambientali (artt. 137 e 256 d.lgs. n.152/2006; art.124), richiamando la deliberazione del Consiglio Metropolitano n.119/2022 che assimilerebbe gli scarichi ospedalieri a domestici; violazione e mancata autonoma valutazione da parte del G.i.p. (copia della richiesta del PM); errata applicazione del d.P.R. n.254/2003 (liceità dello sversamento di urine, sacche di drenaggio e sangue); vizio di motivazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo e del periculum; presunta integrazione indebita di motivazione con richiamo a precedente decreto non oggetto del riesame; dedotta violazione per bis in idem rispetto a un successivo decreto penale di condanna.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha dichiarato inammissibili o infondate le doglianze che si limitavano a censire questioni di merito non sindacabili in sede di legittimità o questioni nuove non proposte al giudice del riesame. Ha escluso la utilizzabilità in cassazione di atti e verbali prodotti dopo l'ordinanza impugnata. Sul merito, la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato il mantenimento del sequestro quanto al fumus e al periculum per i reati ambientali contestati (artt. 137 e 256 d.lgs. n.152/2006), richiamando accertamenti istruttori che evidenziavano una "totale noncuranza" nel trattamento dei liquidi repertati. Ha inoltre precisato che la disciplina del d.P.R. n.254/2003 non esclude a priori profili di rilevanza penale quando emergano comportamenti gestionali negligenti o non conformi e che la delibera comunale citata non poteva essere invocata per la prima volta in questa sede. Quanto al presunto bis in idem, la Corte ha osservato che non può contestare un provvedimento sopravvenuto rispetto all'ordinanza impugnata. Nel complesso, il sequestro confermato dal Tribunale del riesame è stato ritenuto legittimo e motivato; pertanto il ricorso è rigettato.

Norme richiamate

  • art. 452-bis cod. pen.

    Aveva riguardato un capo più grave rispetto al quale il Tribunale del riesame aveva annullato il sequestro; la Cassazione non ha riformato quanto confermato e ha ritenuto inammissibili le censure che investivano la proporzionalità rispetto a quel motivo.

  • artt. 110, 81 cpv. cod. pen.

    Richiamati nell'impugnazione; la Corte non ha accolto censure che cercavano di rimettere in discussione profili di responsabilità penale di merito in sede di legittimità.

  • art. 137 d.lgs. n.152/2006

    Il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il fumus relativo a violazioni in materia di scarichi; la Cassazione ha confermato che la motivazione del riesame sul punto è adeguata e non apparente.

  • art. 256 d.lgs. n.152/2006

    Attraverso gli accertamenti è emersa una gestione illecita dei rifiuti pericolosi; il Tribunale ha ritenuto fumus e la Corte ha condiviso la valutazione motivata.

  • art. 124 d.lgs. n.152/2006

    Richiamato dalla difesa come alternativa amministrativa (mancata autorizzazione agli scarichi); la Corte ha rilevato che la questione non era stata svolta nel riesame e che, comunque, le risultanze investigative mostravano condotte tali da fondare il fumus penale.

  • d.P.R. n.254/2003 (art. 6, comma 2 richiamato dalla difesa)

    La normativa che regolamenta alcuni smaltimenti ospedalieri non esclude che la gestione negligente o non conforme dei liquidi e delle sacche possa integrare profili penali; il Tribunale aveva rilevato "totale noncuranza" nella pratica dello svuotamento, prova idonea a fondare il fumus.

  • Deliberazione Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria n.119 del 1/12/2022

    Atto locale prodotto dalla difesa per sostenere l'assimilazione degli scarichi ospedalieri a domestici; la Corte ha osservato che tale questione non era stata adeguatamente proposta al giudice del riesame e che la contestazione nel riesame era impostata diversamente.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il riesame: il ricorso di Cris pino era diretto contro l'ordinanza emessa ai sensi di tale articolo; la Cassazione ha valutato la correttezza del procedimento di riesame.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Limiti di sindacabilità in Cassazione della motivazione delle ordinanze di riesame: la Corte ha ricordato che può censurare solo mancanza radicale o mera apparenza della motivazione, criterio applicato per respingere il ricorso.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Riferito nella questione del bis in idem; la Corte ha sottolineato che non può essere contestato un provvedimento sopravvenuto (decreto penale emesso dopo l'ordinanza impugnata) nell'ambito del ricorso avverso l'ordinanza stessa.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione non è possibile rinnovare valutazioni di merito sulla proporzionalità della misura cautelare: tali questioni, salvo mancanza radicale di motivazione o mera apparenza, devono essere già svolte nei gradi precedenti.
  • Questioni o prove sopravvenute rispetto al provvedimento impugnato non sono utilizzabili in cassazione per riformare quell'atto; le difese devono produrre e sollevare le eccezioni nei termini e nei modi previsti al giudice di merito o del riesame.
  • La qualificazione di comportamenti come leciti ai sensi di disposizioni amministrative (es. d.P.R. n.254/2003 o delibere locali) non esclude automaticamente la rilevanza penale se emergono condotte gestionali caratterizzate da negligenza o "totale noncuranza" che producono rischio o danno.
  • Il giudice del riesame può adottare una valutazione sommaria del fumus e del periculum anche su elementi che riguardano la gestione complessiva dell'attività aziendale; se le risultanze istruttorie mostrano condotte ripetute e sistematiche, il sequestro dell'azienda o delle quote può essere ritenuto proporzionato.
  • La mancata autonoma motivazione del G.i.p. rispetto alla richiesta del P.M. può essere censurata solo se emerge una mera e totale riproduzione senza alcun vaglio critico; la semplice adesione motivata al vaglio degli elementi non è, di per sé, vizio.
  • Le eccezioni di bis in idem vanno valutate alla luce della tempistica dei provvedimenti: non si può contestare in cassazione un fatto su cui è intervenuto un provvedimento sopravvenuto rispetto all'atto impugnato.

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