Cassazione Civile, Ordinanza n. 05999/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da rapporti di appalto relativi a diversi lotti di lavori. Le imprese appaltatrici e il consorzio avevano agito chiedendo, tra l'altro, il pagamento di asseriti crediti per corrispettivi di appalto e per lavori eseguiti ma non pagati, nonché il risarcimento di danni per condotte abusive della committente. Il Tribunale aveva respinto le domande nei confronti della committente principale e dichiarato la carenza di legittimazione passiva di un'altra società. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello principale ritenendo che la documentazione prodotta, in particolare fatture unilateralmente emesse, non fosse sufficiente a provare l'esistenza di crediti liquidi ed esigibili, anche perché il pagamento era subordinato, secondo il contratto, a specifiche procedure di contabilizzazione in contraddittorio e alla produzione di documenti relativi a mezzi, personale e regolarità contributiva. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il credito derivasse da transazioni del 9 marzo 2012; violazione dell'art. 115 c.p.c. per errata valutazione delle prove e mancata considerazione del titolo transattivo; violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2710 c.c. per non avere la Corte considerato l'asserita mancata contestazione del credito e il valore probatorio delle scritture contabili. La Suprema Corte ha ritenuto che tutte le censure fossero inammissibili perché miravano a una rivalutazione del merito e introducevano per la prima volta in cassazione la questione delle transazioni come titolo fondante dei crediti, questione non trattata nella sentenza impugnata e non adeguatamente dimostrata come dedotta nei gradi di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore di ciascuna delle due società controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. La decisione si fonda sulla novità della questione posta in cassazione, sull'assenza di autosufficienza delle censure e sull'inammissibilità di doglianze che, sotto il pretesto della violazione di legge o del vizio motivazionale, tendano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
Il vizio è inammissibile quando la censura mira in realtà a una rivalutazione del merito o introduce una questione nuova non trattata nella sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
violazione dell'art. 115 c.p.c.
La violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile solo se il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o inesistenti, non quando abbia semplicemente attribuito diverso peso alle prove acquisite.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione dell'art. 115 c.p.c. e 2710 c.c.
La deduzione della violazione di legge non può trasformarsi in una contestazione della valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.
Il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati e le prove ritualmente acquisite; non è consentito utilizzare prove inesistenti o informazioni non ricavabili dal mezzo istruttorio.
La diversa forza persuasiva attribuita dal giudice a prove concorrenti attiene al libero apprezzamento del merito e non è censurabile come violazione dell'art. 115 c.p.c.
Le scritture contabili tra imprenditori possono assumere rilievo probatorio, ma la loro valutazione resta rimessa al giudice di merito nei limiti del sistema probatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito proporre censure che, pur formalmente qualificate come omesso esame, violazione di legge o vizio di motivazione, mirino in realtà a una nuova valutazione del fatto e delle prove.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti o su elementi probatori inesistenti, non quando si contesti la valutazione comparativa di prove effettivamente acquisite.
- Se una questione non risulta trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente deve dimostrare specificamente di averla dedotta nel giudizio di merito e indicare il relativo atto, altrimenti la censura è inammissibile per novità.
- La deduzione di un titolo negoziale diverso da quello esaminato dalla sentenza impugnata non può essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità.
- Le scritture contabili e la mancata contestazione del credito possono rilevare solo nei limiti in cui la questione sia stata ritualmente dedotta e risulti effettivamente scrutinata nel merito.
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