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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05999/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da rapporti di appalto relativi a diversi lotti di lavori. Le imprese appaltatrici e il consorzio avevano agito chiedendo, tra l'altro, il pagamento di asseriti crediti per corrispettivi di appalto e per lavori eseguiti ma non pagati, nonché il risarcimento di danni per condotte abusive della committente. Il Tribunale aveva respinto le domande nei confronti della committente principale e dichiarato la carenza di legittimazione passiva di un'altra società. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello principale ritenendo che la documentazione prodotta, in particolare fatture unilateralmente emesse, non fosse sufficiente a provare l'esistenza di crediti liquidi ed esigibili, anche perché il pagamento era subordinato, secondo il contratto, a specifiche procedure di contabilizzazione in contraddittorio e alla produzione di documenti relativi a mezzi, personale e regolarità contributiva. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il credito derivasse da transazioni del 9 marzo 2012; violazione dell'art. 115 c.p.c. per errata valutazione delle prove e mancata considerazione del titolo transattivo; violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2710 c.c. per non avere la Corte considerato l'asserita mancata contestazione del credito e il valore probatorio delle scritture contabili. La Suprema Corte ha ritenuto che tutte le censure fossero inammissibili perché miravano a una rivalutazione del merito e introducevano per la prima volta in cassazione la questione delle transazioni come titolo fondante dei crediti, questione non trattata nella sentenza impugnata e non adeguatamente dimostrata come dedotta nei gradi di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore di ciascuna delle due società controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. La decisione si fonda sulla novità della questione posta in cassazione, sull'assenza di autosufficienza delle censure e sull'inammissibilità di doglianze che, sotto il pretesto della violazione di legge o del vizio motivazionale, tendano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio

    Il vizio è inammissibile quando la censura mira in realtà a una rivalutazione del merito o introduce una questione nuova non trattata nella sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    violazione dell'art. 115 c.p.c.

    La violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile solo se il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o inesistenti, non quando abbia semplicemente attribuito diverso peso alle prove acquisite.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    violazione dell'art. 115 c.p.c. e 2710 c.c.

    La deduzione della violazione di legge non può trasformarsi in una contestazione della valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati e le prove ritualmente acquisite; non è consentito utilizzare prove inesistenti o informazioni non ricavabili dal mezzo istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La diversa forza persuasiva attribuita dal giudice a prove concorrenti attiene al libero apprezzamento del merito e non è censurabile come violazione dell'art. 115 c.p.c.

  • art. 2710 c.c.

    Le scritture contabili tra imprenditori possono assumere rilievo probatorio, ma la loro valutazione resta rimessa al giudice di merito nei limiti del sistema probatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito proporre censure che, pur formalmente qualificate come omesso esame, violazione di legge o vizio di motivazione, mirino in realtà a una nuova valutazione del fatto e delle prove.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti o su elementi probatori inesistenti, non quando si contesti la valutazione comparativa di prove effettivamente acquisite.
  • Se una questione non risulta trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente deve dimostrare specificamente di averla dedotta nel giudizio di merito e indicare il relativo atto, altrimenti la censura è inammissibile per novità.
  • La deduzione di un titolo negoziale diverso da quello esaminato dalla sentenza impugnata non può essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità.
  • Le scritture contabili e la mancata contestazione del credito possono rilevare solo nei limiti in cui la questione sia stata ritualmente dedotta e risulti effettivamente scrutinata nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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