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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05819/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'esecuzione di un giudicato tributario che aveva riconosciuto a un contribuente il diritto al rimborso di imposte versate nel triennio 1990-1992 in relazione a benefici fiscali previsti per eventi sismici in Sicilia. In sede di ottemperanza, la Commissione tributaria regionale aveva rilevato che l'amministrazione non aveva pagato integralmente quanto dovuto e aveva nominato un commissario ad acta. L'Agenzia delle entrate ha impugnato tale decisione con un solo motivo, denunciando violazione dell'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, dell'art. 16-octies D.L. n. 91/2017 conv. in L. n. 123/2017, dell'art. 29, comma 1, D.L. n. 162/2019 conv. in L. n. 8/2020, in relazione agli artt. 69, comma 5, e 70, commi 7 e 10, del d.lgs. n. 546/1992. Sosteneva che il giudice dell'ottemperanza avrebbe dovuto applicare i limiti quantitativi e le modalità attuative del rimborso previste dalla normativa sopravvenuta, verificando la disponibilità dei fondi stanziati e, in caso di incapienza, attivando le procedure speciali di contabilità pubblica previste dalla legge, anziché negare l'applicabilità di tali limiti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo del ricorso. Ha affermato che, nel giudizio di ottemperanza tributaria avente ad oggetto l'esecuzione di un giudicato sul rimborso di imposte per benefici fiscali legati a eventi calamitosi, il giudice deve verificare la disponibilità dei fondi previsti dalla normativa speciale e, se necessario, adottare i provvedimenti specifici per dare completa esecuzione al giudicato, anche mediante nomina di un commissario ad acta e attivazione delle procedure di contabilità pubblica previste, senza poter desumere una falcidia del diritto patrimoniale già accertato. La CTR, invece, aveva errato nel negare l'applicabilità dell'art. 16-octies D.L. n. 91/2017, che era vigente al momento della fase esecutiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione/procedura nel ricorso per cassazione.

  • art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    disciplina i limiti quantitativi e le modalità di erogazione dei rimborsi tributari per benefici fiscali connessi a eventi calamitosi, da applicare nella fase di esecuzione del giudicato.

  • art. 16-octies D.L. 20 giugno 2017, n. 91 conv. in L. 3 agosto 2017, n. 123

    la disposizione è ritenuta applicabile alla fase esecutiva/di ottemperanza perché vigente dal 13 agosto 2017 e destinata a disciplinare le modalità di attuazione del rimborso.

  • art. 29, comma 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 conv. in L. 28 febbraio 2020, n. 8

    richiamato come ulteriore modifica normativa del regime dei rimborsi; concorre a definire il quadro applicabile in ottemperanza.

  • art. 69, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nel ricorso come norma del processo tributario collegata alla disciplina dell'ottemperanza e dell'esecuzione del giudicato.

  • art. 70, commi 7 e 10, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    individuati come disciplina del giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice deve dare concreta attuazione al giudicato e può adottare i provvedimenti necessari, incluso il commissario ad acta.

  • art. 3 Cost.

    richiamato indirettamente tramite la sentenza della Corte costituzionale, nel contesto della legittimità della disciplina dei limiti quantitativi dei rimborsi.

  • art. 23 Cost.

    richiamato indirettamente tramite la sentenza della Corte costituzionale, nel contesto della disciplina dei limiti quantitativi dei rimborsi.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di ottemperanza volto a dare esecuzione a un giudicato che riconosce il diritto al rimborso di imposte per benefici fiscali connessi a eventi calamitosi, il giudice deve verificare la disponibilità degli stanziamenti previsti dalla legge speciale e, se le risorse sono incapienti, deve attivare le procedure di contabilità pubblica previste per l'integrale esecuzione del comando giudiziale.
  • Le disposizioni sopravvenute che regolano le modalità e i limiti quantitativi di erogazione del rimborso si applicano anche alla fase di ottemperanza, quando disciplinano il quomodo dell'attuazione del giudicato e sono già vigenti al momento dell'esecuzione.
  • Nel procedimento di ottemperanza, la verifica dei presupposti di operatività della disciplina speciale sui rimborsi attiene all'attuazione del giudicato e non è soggetta in modo rigido ai soli oneri di allegazione e prova tipici del giudizio di cognizione.
  • Il giudice dell'ottemperanza ha il potere-dovere di compiere tutti gli accertamenti necessari a delimitare la portata precettiva del giudicato e a determinare le concrete modalità di esecuzione, anche mediante nomina di un commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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