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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07560/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (esecutata)

La controversia

Nell'ambito di una espropriazione immobiliare, l'aggiudicatario otteneva il decreto di trasferimento del bene e lamentava che l'esecutata avesse continuato a occupare l'immobile per circa due mesi dopo il decreto, chiedendo il risarcimento del danno da mancato godimento dell'abitazione, quantificato secondo il valore locativo del bene. Il tribunale accoglieva la domanda, ma la corte d'appello riformava la decisione e rigettava la pretesa, ritenendo che l'occupante avesse rilasciato l'immobile entro il termine fissato dalla custode giudiziaria nell'ambito della procedura di liberazione. L'aggiudicatario proponeva ricorso per cassazione articolato in sei motivi: 1) violazione degli artt. 560 e 586 c.p.c., sostenendo che la corte d'appello avesse erroneamente applicato l'art. 560 c.p.c. invece dell'art. 586 c.p.c., poiché il decreto di trasferimento conteneva già l'ingiunzione di rilascio; 2) omesso esame del fatto decisivo costituito dall'ingiunzione di immediato rilascio contenuta nel decreto di trasferimento; 3) violazione dell'art. 560 c.p.c. per avere la corte ritenuto una delega al custode successiva al decreto di trasferimento; 4) omesso esame dei solleciti del giudice dell'esecuzione al custode; 5) violazione dell'art. 2909 c.c. per asserita lesione del giudicato formato sull'ingiunzione di rilascio del decreto di trasferimento; 6) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per motivazione affetta da contrasto irriducibile e incomprensibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, in sintesi, che i motivi fossero o inammissibili per difetto di specificità e di autosufficienza, in particolare per la mancata trascrizione dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione richiamati in ricorso, oppure infondati perché costruiti su una lettura non corretta del rapporto tra ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c. e ordine di rilascio contenuto nel decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. La Corte ha precisato, solo incidentalmente, che il decreto di trasferimento non poteva essere valorizzato come giudicato ex art. 2909 c.c. e che il motivo sulla motivazione non individuava in modo specifico un vero contrasto logico interno alla sentenza impugnata. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato. Ha escluso la condanna ex art. 96 c.p.c. perché la decisione collegiale non era stata resa in conformità alla proposta accelerata, pur giungendo al medesimo esito di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    in proprio ex art. 86 c.p.c.

    Il ricorrente ha agito personalmente senza difensore, come consentito dalla norma nei casi previsti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato utilizzato per dedurre violazioni di legge; la Corte ha ritenuto i motivi in parte non pertinenti e in parte inammissibili per difetto di autosufficienza o perché basati su una ricostruzione giuridica errata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La deduzione di omesso esame è stata ritenuta inammissibile perché il fatto storico invocato era comunque considerato nella sentenza e, in ogni caso, non risultava decisivo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La Corte ha dato rilievo alla proposta di definizione accelerata, ma ha escluso la condanna ex art. 96 c.p.c. perché la decisione collegiale non è stata fondata sulle stesse rationes della proposta.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La mancata trascrizione o specifica indicazione dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione posti a base delle censure ha determinato l'inammissibilità di alcuni motivi per difetto di autosufficienza.

  • art. 560 c.p.c.

    La Corte ha chiarito che l'ordine di liberazione è attuato dal custode ed è distinto dall'ordine di rilascio contenuto nel decreto di trasferimento; il richiamo a tale norma non poteva essere usato per sostenere che il custode dovesse eseguire l'ingiunzione del decreto di trasferimento come se fosse un ordine di liberazione ex art. 560.

  • art. 586 c.p.c.

    Il decreto di trasferimento contiene l'ingiunzione di rilascio e costituisce titolo esecutivo in favore dell'aggiudicatario, azionabile nelle forme dell'esecuzione per rilascio.

  • artt. 605 ss. c.p.c.

    L'ordine di rilascio contenuto nel decreto di trasferimento deve essere azionato dall'aggiudicatario secondo le forme dell'esecuzione per rilascio.

  • art. 617 c.p.c.

    La Corte osserva incidentalmente che eventuali contestazioni sui provvedimenti del giudice dell'esecuzione avrebbero dovuto essere fatte valere con opposizione agli atti esecutivi, se tempestiva.

  • art. 2909 c.c.

    Il richiamo al giudicato è stato ritenuto inconferente rispetto al decreto di trasferimento, che ha natura esecutiva e non decisoria.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La censura di motivazione apparente o incomprensibile è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e perché non individuava un reale contrasto irriducibile nella motivazione.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte ha escluso la condanna aggravata perché la decisione non è stata resa in conformità alla proposta accelerata nei termini richiesti dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato disposto il raddoppio del contributo unificato in presenza dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per determinare la base del contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, quando la censura si fonda su un provvedimento o un atto processuale, il ricorrente deve riportarne o indicarne in modo specifico il contenuto, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • L'ordine di liberazione adottato nel processo esecutivo ex art. 560 c.p.c. è distinto dall'ingiunzione di rilascio contenuta nel decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c.: il primo è attuato dal custode, il secondo è titolo esecutivo azionabile dall'aggiudicatario nelle forme dell'esecuzione per rilascio.
  • Non è configurabile un uso dell'art. 560 c.p.c. per attribuire al custode l'attuazione dell'ordine di rilascio contenuto nel decreto di trasferimento come se si trattasse di un ordine di liberazione emesso dal giudice dell'esecuzione.
  • La doglianza di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando il fatto storico lamentato risulta comunque esaminato dalla sentenza impugnata o quando non si dimostra la sua decisività rispetto all'esito della controversia.
  • La censura di motivazione apparente o contraddittoria deve individuare in modo puntuale gli specifici passaggi della sentenza che sarebbero logicamente inconciliabili; una generica contestazione di incomprensione della motivazione non è sufficiente.
  • Il decreto di trasferimento, in quanto provvedimento esecutivo e non decisorio, non può essere trattato come fonte di giudicato sostanziale ai sensi dell'art. 2909 c.c.
  • Quando il giudizio viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto, se dovuto, al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina del patrocinio e delle spese di giustizia.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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