Cassazione Penale, Sentenza n. 22635/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché presentato dopo l'entrata in vigore della legge 23/06/2017 n.103 (3/8/2017) per motivi difformi rispetto a quelli ammessi dall'art.448, comma 2‑bis c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Provvedimento emesso il 27/04/2022.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza pronunciata ex art.444 c.p.p. (patteggiamento) per il reato di cui agli artt.110 c.p. e 73, comma 5, d.P.R. 309/1990: Scarinci è accusato, in concorso con Carmelo Coco, di avere ceduto cocaina per complessivi gr. 5,00. Lamenta: 1) la mancata applicazione dell'art.131‑bis c.p. (causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa), sostenendo che tale causa fosse rilevabile anche d'ufficio; 2) l'omessa motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che riteneva potessero essere riconosciute anche fuori dall'accordo.
Norme richiamate
La sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi di art.444 c.p.p. (accordo fra imputato e pubblico ministero, patteggiamento).
Riferimento al concorso di persone nel reato: Scarinci è imputato in concorso con altro soggetto.
art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990
Norma che sanziona la cessione di sostanze stupefacenti; nel caso concreto si tratta della cessione di cocaina per gr. 5,00.
Causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa. Il ricorrente sosteneva la sua applicabilità (anche d'ufficio), ma la Corte non ha esaminato il merito di tale censura a causa dell'inammissibilità formale del ricorso.
art. 448, comma 2‑bis cod. proc. pen.
Dopo la modifica introdotta dalla legge n.103/2017 questo comma delimita i motivi di impugnazione ammessi contro le sentenze di patteggiamento; la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché i motivi proposti non rientravano in quelli espressamente previsti.
Riforma che ha modificato il regime delle impugnazioni per le sentenze patteggiate (entrata in vigore il 3/8/2017). La Corte ha invocato tale legge per escludere l'ammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Dopo la legge n.103/2017 le impugnazioni delle sentenze pronunciate con patteggiamento sono ammesse solo per i motivi espressamente indicati dall'art.448, comma 2‑bis; censure diverse rendono il ricorso inammissibile per via formale.
- La possibilità di rilevare d'ufficio la causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131‑bis) non autorizza automaticamente ad aggirare i limiti di impugnazione delle sentenze di patteggiamento: se il ricorso non è ammesso per motivi formali, la Corte non esamina il merito.
- L'omessa motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche può essere un valido motivo di censura, ma la sua efficacia dipende dall'ammissibilità dell'impugnazione secondo le nuove regole; se il ricorso è inammissibile, la censura non viene esaminata.
- In sede di appello o ricorso contro sentenze di patteggiamento è fondamentale verificare preliminarmente la compatibilità dei motivi con le limitazioni introdotte dalla riforma del 2017 per evitare l'inammissibilità e le sanzioni economiche conseguenti.
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