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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22635/2022 del 10/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché presentato dopo l'entrata in vigore della legge 23/06/2017 n.103 (3/8/2017) per motivi difformi rispetto a quelli ammessi dall'art.448, comma 2‑bis c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Provvedimento emesso il 27/04/2022.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza pronunciata ex art.444 c.p.p. (patteggiamento) per il reato di cui agli artt.110 c.p. e 73, comma 5, d.P.R. 309/1990: Scarinci è accusato, in concorso con Carmelo Coco, di avere ceduto cocaina per complessivi gr. 5,00. Lamenta: 1) la mancata applicazione dell'art.131‑bis c.p. (causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa), sostenendo che tale causa fosse rilevabile anche d'ufficio; 2) l'omessa motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che riteneva potessero essere riconosciute anche fuori dall'accordo.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    La sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi di art.444 c.p.p. (accordo fra imputato e pubblico ministero, patteggiamento).

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento al concorso di persone nel reato: Scarinci è imputato in concorso con altro soggetto.

  • art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990

    Norma che sanziona la cessione di sostanze stupefacenti; nel caso concreto si tratta della cessione di cocaina per gr. 5,00.

  • art. 131‑bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa. Il ricorrente sosteneva la sua applicabilità (anche d'ufficio), ma la Corte non ha esaminato il merito di tale censura a causa dell'inammissibilità formale del ricorso.

  • art. 448, comma 2‑bis cod. proc. pen.

    Dopo la modifica introdotta dalla legge n.103/2017 questo comma delimita i motivi di impugnazione ammessi contro le sentenze di patteggiamento; la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché i motivi proposti non rientravano in quelli espressamente previsti.

  • Legge 23 giugno 2017 n.103

    Riforma che ha modificato il regime delle impugnazioni per le sentenze patteggiate (entrata in vigore il 3/8/2017). La Corte ha invocato tale legge per escludere l'ammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Dopo la legge n.103/2017 le impugnazioni delle sentenze pronunciate con patteggiamento sono ammesse solo per i motivi espressamente indicati dall'art.448, comma 2‑bis; censure diverse rendono il ricorso inammissibile per via formale.
  • La possibilità di rilevare d'ufficio la causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131‑bis) non autorizza automaticamente ad aggirare i limiti di impugnazione delle sentenze di patteggiamento: se il ricorso non è ammesso per motivi formali, la Corte non esamina il merito.
  • L'omessa motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche può essere un valido motivo di censura, ma la sua efficacia dipende dall'ammissibilità dell'impugnazione secondo le nuove regole; se il ricorso è inammissibile, la censura non viene esaminata.
  • In sede di appello o ricorso contro sentenze di patteggiamento è fondamentale verificare preliminarmente la compatibilità dei motivi con le limitazioni introdotte dalla riforma del 2017 per evitare l'inammissibilità e le sanzioni economiche conseguenti.

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