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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22636/2022 del 10/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata a Giulio Pizzo per i reati di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990, capo A) con aggravante di transnazionalità) e per l'acquisto, detenzione e vendita in concorso di 2,246 kg di cocaina (art. 73 D.P.R. 309/1990, capo B4). La difesa ha articolato quattro motivi: 1) insufficienza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione circa l'esistenza e la struttura dell'associazione (si contestava che i contatti fossero episodici e non organizzazione stabile); 2) carenza di gravità indiziaria rispetto al fatto contestato nel capo B4 (si sosteneva che la presenza di Pizzo all'incontro fosse solo in qualità di figlio e non prova di concorso); 3) errata applicazione della circostanza aggravante della transnazionalità (art. 61-bis c.p.); 4) vizio di competenza territoriale in relazione alla ricostruita centralità dell'organizzazione in Rosarno.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi, richiamando intercettazioni, osservazioni e sequestri (in particolare il sequestro del 27 febbraio 2018 relativo al capo B4) che inserivano Pizzo nel sottogruppo siracusano con mansioni esecutive e di mantenimento dei contatti con fornitori anche esteri. La Corte ha inoltre rilevato che in sede di legittimità non è consentito riesaminare gli elementi di fatto e le interpretazioni delle intercettazioni fuorché per manifesta illogicità; ha ritenuto inammissibile la censura sulla circostanza aggravante per difetto di interesse, essendo l'eventuale esclusione della stessa priva di effetto sulla misura; ha dichiarato infine inammissibile anche il motivo sulla competenza territoriale, considerata logicamente collegata alla configurazione associativa già accertata. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla cassa delle ammende; trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73

    art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma sul traffico di sostanze stupefacenti utilizzata per contestare l'acquisto, detenzione e vendita della partita di cocaina; il giudice ha ritenuto sussistenti elementi indiziari relativi al trasporto e alla consegna collegati al ricorrente.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74

    art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; applicata per imputare a Pizzo la partecipazione a un'associazione con base a Rosarno e sottogruppi, ritenuta provata dal complesso indiziario.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 80

    art. 80 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Prevede aggravanti speciali per reati in materia di stupefacenti; la circostanza aggravante prevista è stata esclusa per il capo B4 in fase iniziale (come indicato nel provvedimento impugnato).

  • Codice penale, art. 61-bis

    Norma che disciplina le circostanze aggravanti legate a condotte transnazionali; la difesa ne aveva contestato l'applicazione, ma la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per carenza di interesse rispetto alla misura cautelare adottata.

  • Codice di procedura penale, art. 309

    Norma che regola l'ordinanza del tribunale del riesame sulle misure cautelari; l'ordinanza impugnata era stata pronunciata a norma di questo articolo e confermata dal Tribunale.

  • Codice di procedura penale, art. 273

    Disciplina il ragionevole fondamento della notizia di reato e la gravità indiziaria; la Corte ha richiamato i limiti della verifica in Cassazione sulla gravità indiziaria, ammettendo il sindacato solo per vizi di legge o manifesta illogicità della motivazione.

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    art. 275 comma 3 cod. proc. pen.

    Previsione sulla presunzione delle esigenze cautelari per determinati delitti (fra cui l'associazione per stupefacenti), implicante che la misura cautelare custodiale sia ritenuta adeguata salvo prova contraria; la Corte ha richiamato tale regime nel motivare l'irrilevanza pratica di alcune contestazioni sull'aggravante.

  • Codice di procedura penale, art. 94 disp. att. comma 1-ter

    art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti amministrativi conseguenti alla declaratoria di inammissibilità e alla condanna alle ammende; gli atti sono stati trasmessi alla cancelleria per gli adempimenti previsti.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 407 comma 2 lett. a)

    art. 407 comma 2 lett. a) cod. proc. pen. (richiamato nel testo)

    Norma relativa ai termini e alle fattispecie per misure cautelari in procedimenti per reati indicati; citata per sottolineare la particolare gravità e la disciplina temporale connessa ai reati contestati.

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione avverso misure cautelari è soggetto a limiti: il controllo riguarda principalmente la presenza di vizi di diritto o la manifesta illogicità della motivazione, non la rianalisi dei fatti o una diversa valutazione delle intercettazioni.
  • Le intercettazioni e i servizi di osservazione costituiscono elementi valutabili dal giudice di merito; la loro interpretazione è questione di fatto sottratta al sindacato di legittimità salvo manifesta illogicità.
  • La contestazione di circostanze aggravanti (es. transnazionalità) in un provvedimento di libertà può essere inammissibile per carenza di interesse se l'eventuale esclusione della circostanza non inciderebbe sulla legittimità o sulla natura della misura cautelare adottata.
  • La competenza territoriale in materia di associazione di tipo 'a rete' va valutata in relazione alla configurazione organizzativa ritenuta dal giudice: contestarla richiede di mettere in discussione la ricostruzione logica e giuridica che ha collegato il centro dell'organizzazione alla specifica sede.
  • Per impugnare efficacemente una misura cautelare è preferibile dimostrare specifici vizi procedurali o di diritto o circostanze tali da incidere concretamente sulle esigenze cautelari, piuttosto che proporre una semplice rivalutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito.

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