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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22627/2022 del 10/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Lozupone era stato controllato alla guida con evidenti sintomi di ebbrezza (alito vinoso, equilibrio precario, difficoltà di espressione, eccessiva sudorazione). Gli operatori non disponevano dell'etilometro e lo invitavano a recarsi al pronto soccorso per l'esecuzione del test alcolemico; il conducente si rifiutava. In appello la Corte aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione (art. 186, comma 7, C.d.S.) e disponeva anche misure accessorie. Il ricorrente in Cassazione deduceva, tra l'altro, l'illegittimità della richiesta di recarsi in ospedale (art. 186, comma 5 C.d.S. è limitato ai conducenti coinvolti in incidenti e sottoposti a cure mediche), l'erronea conferma di confisca e la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo all'interpretazione dell'art. 186, comma 5, C.d.S.: la possibilità di procedere ad accertamento in struttura sanitaria è subordinata congiuntamente all'essere coinvolti in un incidente stradale e all'essere sottoposti a cure mediche. Nel caso concreto mancava la condizione della necessità di cure mediche: la richiesta degli operanti al conducente di recarsi in ospedale era finalizzata solo all'accertamento probatorio e quindi illegittima. Ne è conseguito che il rifiuto del conducente era penalmente irrilevante. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste; per la natura rescindente della pronuncia gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 186 Codice della Strada

    "per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche"

    La Cassazione interpreta il comma 5 come norma tassativa che consente l'accertamento del tasso alcolemico in ambito sanitario solo quando ricorrono congiuntamente i due presupposti: coinvolgimento in incidente stradale e sottoposizione a cure mediche. Se manca anche uno dei due presupposti, la richiesta di recarsi in ospedale è illegittima e il rifiuto non integra il reato previsto dal comma 7.

  • art. 186, comma 7 Codice della Strada

    La norma sanziona il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti così come tassativamente previsti dai commi precedenti; pertanto il rifiuto è penalmente rilevante solo se riferito a procedure legittimamente attivate secondo le previsioni normative (commi 3,4,5).

  • art. 131-bis Codice Penale

    Invocata in ricorso come possibile causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte non ha dovuto pronunciarsi sul punto perché ha annullato la sentenza per insussistenza del fatto.

Massime di principio

  • L'accertamento del tasso alcolemico in ambito sanitario ai sensi dell'art. 186, comma 5 C.d.S. è ammissibile solo se il conducente è coinvolto in un incidente stradale e necessita di cure mediche: entrambe le condizioni devono sussistere.
  • Il rifiuto di recarsi in ospedale per effettuare il test non è automaticamente penalmente rilevante: occorre verificare che la richiesta sia conforme ai presupposti normativi; se la richiesta è finalizzata solo alla raccolta di prova e manca la necessità di cure, il rifiuto è irrilevante penalmente.
  • Il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti (art. 186, comma 7) si integra solo se il rifiuto riguarda accertamenti legittimamente richiesti secondo i commi previsti dalla norma (ad es. accompagnamento al comando, al test con etilometro), non ogni richiesta generica di eseguire un esame in ospedale.
  • In contestazioni analoghe è importante documentare la mancanza di esigenze sanitarie o di incidente che giustifichino l'invio in ospedale; l'assenza di tali elementi può costituire valida linea difensiva.
  • Se la responsabilità penale non è definitivamente accertata (es. annullamento per insussistenza del fatto), le misure accessorie come la confisca o la sospensione della patente devono essere riconsiderate e, in generale, non possono essere confermate sulla base di una decisione che non accerta il fatto-reato.

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