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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22634/2022 del 10/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere sostenendo: 1) vizio di motivazione e manifesta illogicità nella valutazione del grave quadro indiziario, poiché gli elementi a suo carico sarebbero inconsistenti (si pone in dubbio l'identificazione di "Peppe" con Giuseppe Di Giovanni e si rileva l'assenza di intercettazioni dirette che colleghino il ricorrente ai fatti contestati; inoltre egli era detenuto dal 21/02/2017); 2) violazione dell'art. 274 c.p.p. e vizio di motivazione rispetto alla attualità delle esigenze cautelari, con la censura che il tempo trascorso e lo stato detentivo escluderebbero il pericolo di recidiva e giustificherebbero la sostituzione della misura con altra meno afflittiva.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto ampiamente motivata l'ordinanza del Tribunale del riesame: il giudice ha indicato elementi indiziari concreti (sequestro preventivo di circa kg. 13 di hashish e marijuana, intercettazioni che collegano 'Peppe' all'ambito degli indagati, conversazioni che evidenziano l'esistenza di una contabilità comune e l'invio di mezzi di sostentamento al detenuto, l'uso di terzi detenuti per trasmettere messaggi, il ruolo del padre nel fornire informazioni) che, nel loro complesso, costituiscono una piattaforma indiziaria idonea a sostenere l'accusa di associazione e il reato fine. La Corte ha inoltre chiarito che lo stato di detenzione non esclude di per sé il pericolo di reiterazione (anche perché l'ordinamento prevede possibilità di attenuazioni e ricomposizioni della libertà) e che, in presenza della presunzione relativa di pericolosità per il tipo di reato (art. 275, comma 3 c.p.p.), occorrono fatti nuovi e specifici per dimostrare l'affievolimento delle esigenze cautelari e giustificare la sostituzione della misura. Condanna il ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9/10/1990 n.309, art. 74

    art. 74, commi 1, 2 e 3 d.P.R. 309/1990

    Norma qualificata come riferimento per l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che i fatti e le intercettazioni dimostrassero gli indici dell'affectio societatis e la continuità dell'apporto del ricorrente anche durante la detenzione

  • d.P.R. 9/10/1990 n.309, art. 73

    art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990

    Riferita ai reati di spaccio/cessione di sostanze stupefacenti; la Corte ha collegato i dialoghi intercettati e il contesto fattuale alla contestazione di cessione di cocaina (capo 23)

  • Codice penale, art. 110

    Richiamato per la concorso nel reato; la decisione trae elementi per ritenere la partecipazione del ricorrente nei reati fine attraverso il complesso indiziario

  • Codice penale, art. 416-bis

    Richiamato in riferimento alle indagini pregresse e alla qualità di indagato del ricorrente; utilizzato come contesto per le intercettazioni e per la valutazione del radicamento nell'ambiente criminale

  • Codice di procedura penale, art. 274

    Norma sulla prognosi di pericolosità: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice del riesame sulla concreta e attuale esigenza cautelare, considerando modalità della condotta, rapporti e continuità dei contatti

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Presunzione relativa di pericolosità per determinate fattispecie (es. reati associativi/traffico stupefacenti): la Corte conferma che tale presunzione accompagna la misura e richiede fatti nuovi e specifici per ritenere superata l'adeguatezza della custodia in carcere

  • Codice di procedura penale, art. 309, comma 9

    art. 309, comma 9 cod. proc. pen.

    Riferimento ai limiti del riesame: il ricorrente deve specificare le doglianze sul merito per consentire al giudice del riesame e, poi, alla Cassazione, un esame utile

  • Codice di procedura penale, art. 292, comma 1, lett. c

    art. 292, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Obbligo motivazionale: il giudice è tenuto a motivare la valutazione dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione; nel caso ciò è stato fatto in modo coerente

Massime di principio

  • Il giudizio di legittimità sulle misure cautelari è limitato: la Cassazione verifica l'adeguatezza logico‑giuridica della motivazione, non procede a una nuova valutazione piena del compendio probatorio
  • Per le ipotesi di associazione e traffico di stupefacenti opera una presunzione relativa di pericolosità (art. 275, comma 3 c.p.p.); per superarla occorrono fatti nuovi, specifici e concreti che dimostrino affievolimento delle esigenze cautelari
  • Lo stato di detenzione per altra causa non esclude di per sé la sussistenza del pericolo di reiterazione: vanno valutate modalità di comportamento, rapporto con l'organizzazione e possibilità di attenuazioni del regime carcerario
  • Intercettazioni, elementi di contabilità comune, provvidenze economiche a favore del detenuto, uso di terzi per trasmettere comunicazioni e il coinvolgimento di familiari possono costituire una piattaforma indiziaria sufficiente a sostenere la misura cautelare
  • Nel riesame delle misure il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze sul fatto e sulla valutazione delle prove; censure generiche che chiedono una diversa valutazione del materiale già esaminato sono inammissibili in Cassazione
  • La valutazione della pericolosità è individuale: la sostituzione della misura per altri coindagati non impone automaticamente la stessa soluzione per tutti gli indagati

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