Cassazione Penale, Sentenza n. 22632/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto della richiesta di autorizzazione a svolgere lavoro all'esterno (addetto alle pulizie in una stazione ferroviaria) durante gli arresti domiciliari, motivando la necessità con l'impossibilità di mantenere il nucleo familiare per assenza di altre fonti di reddito. La difesa ha inoltre dedotto la compatibilità dell'attività lavorativa con le esigenze cautelari, la possibilità di controlli e ha richiamato lo stato di presunta incensuratezza e il rispetto delle prescrizioni imposte.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Conferma che, in sede di appello cautelare, il giudice non deve riesaminare ex novo la sussistenza delle condizioni legittimanti la misura salvo che siano dedotti nuovi fatti idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio. Nel merito, il tribunale ha motivato che l'attività richiesta (sei ore giornaliere in una stazione ferroviaria affollata) è inconciliabile con la funzione cautelare degli arresti domiciliari perché: consente contatti non controllabili con soggetti collegati a interessi criminosi; rende difficile o impossibile un efficace controllo e vigilanza; aumenta il rischio di reiterazione di reati della stessa specie. Ha inoltre ritenuto rilevanti la quantità dello stupefacente e i legami con il narcotraffico, che prevalgono sulla considerazione dell'incensuratezza. Il ricorrente è altresì condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 284, comma 3, cod. proc. pen.
La norma disciplina l'autorizzazione ad attività lavorativa durante misure cautelari personali; il giudice valuta la compatibilità dell'attività con le esigenze cautelari (prevenzione di reiterazione e possibilità di vigilanza). Nel caso, è stata interpretata nel senso che luogo, orario, durata e modalità di svolgimento del lavoro sono elementi decisivi per verificare l'eventuale incompatibilità con la misura.
principio giurisprudenziale sul limite del riesame cautelare in appello
richiamate decisioni della Corte (es. sez.2, n.18130 del 13.4.2016; sez.2, n.9004 del 17.2.2015; sez.3, n.3472 del 20.12.2012)
In appello cautelare il giudice deve controllare la correttezza giuridica e la motivazione dell'ordinanza gravata e verificare l'eventuale allegazione di fatti nuovi che possano modificare il quadro probatorio; non è tenuto a un pieno riesame delle condizioni legittimanti la misura se non emergono elementi nuovi idonei a incidere sulle esigenze cautelari.
Massime di principio
- In un ricorso contro il diniego di autorizzazione a lavoro esterno durante arresti domiciliari, la valutazione si concentra sulla compatibilità tra le modalità del lavoro (luogo, orario, durata, contatti con terzi) e le esigenze cautelari (evitare reiterazione e garantire vigilanza).
- Le richieste di lavoro in luoghi affollati e difficilmente controllabili (p.es. stazioni ferroviarie) sono spesso ritenute incompatibili perché limitano l'efficacia della sorveglianza e aumentano il rischio di contatti con ambienti criminali.
- L'incensuratezza o la necessità economica personale non sono automaticamente decisive: la gravità del fatto, la quantità di stupefacente e i collegamenti accertati con il mondo della criminalità possono prevalere nella valutazione della compatibilità.
- In sede di appello cautelare la difesa deve, per ottenere un diverso esito, allegare fatti nuovi o circostanze sopravvenute che modifichino apprezzabilmente il quadro probatorio o escano dalla valutazione già compiuta dal giudice di primo grado.
- Per aumentare le probabilità di ottenere l'autorizzazione, è utile proporre soluzioni lavorative meno rischiose (luoghi non affollati e facilmente vigilabili), prevedere misure di controllo concrete e specifiche (p.es. orari ridotti, accompagnamento, dispositivi di localizzazione, turni in aree interne e sottoposte a controllo) e documentare concretamente l'insussistenza di alternative economiche.
- Il giudizio di proporzionalità tiene conto non solo delle esigenze personali del detenuto ma anche della funzione cautelare della misura: qualsiasi misura alternativa o deroga deve garantire l'obiettivo di prevenzione del rischio di reiterazione e la possibilità effettiva di vigilanza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22627/2022 del 10/06/2022
- Sentenza penale · 10 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22629/2022 del 10/06/2022
- Sentenza penale · 10 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22630/2022 del 10/06/2022
- Sentenza penale · 10 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22634/2022 del 10/06/2022
- Sentenza penale · 10 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22635/2022 del 10/06/2022
- Sentenza penale · 10 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22636/2022 del 10/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →