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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22629/2022 del 10/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Ancona del 18/06/2020 che aveva parzialmente riformato il giudizio di primo grado: chiedono l'annullamento per vizi di motivazione nella valutazione della prova indiziaria (contestando l'affidabilita' delle tracce GPS, dei dati delle celle e degli oggetti rinvenuti), la falsa applicazione delle aggravanti previste dall'art. 625 comma 1 n.2 e n.7 c.p. (mezzo fraudolento/violenza e esposizione alla pubblica fede) e la mancata considerazione delle circostanze attenuanti e della rideterminazione della pena. Ilie contesta anche l'aumento per continuazione e l'irrogazione in dispositivo di spese per la parte civile non coerente con la motivazione; Petica deduce altresi' la mancanza di specificita' dei motivi.

La decisione

La Corte di legittimita dichiara inammissibili i ricorsi di entrambi i ricorrenti (Petica e Ilie) per genericita' e carenza di specificita' in gran parte dei motivi, salvo che il terzo motivo di Ilie venga riqualificato quale istanza di correzione di un errore materiale. La Cassazione conferma la valutazione di merito che collega GPS, intercettazioni, strumenti da scasso e modus operandi della banda, ritenendola sufficientemente motivata; rigetta le censure sull'applicazione delle aggravanti e sulla quantificazione della pena e sul diniego delle attenuanti. Provvede inoltre a correggere il dispositivo della sentenza di Appello per chiarire che la condanna alle spese processuali della parte civile si riferisce solo a Dima e Petica, non a Ilie. Infine condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regole sulla prova per indizi: la Corte ritiene che nel caso concreto gli indizi (GPS, intercettazioni, riscontri oggettivi) presentino sufficiente gravita', precisione e concordanza per sostenere la condanna; i motivi generici che non confrontano specificamente la sentenza sono ritenuti inammissibili

  • art. 416 cod. pen.

    Reato di associazione a delinquere: la Corte di Appello aveva assolto alcuni imputati da tale accusa e la Cassazione non ha ritenuto fondate le censure su quest'aspetto

  • art. 625 comma 1, nn. 2) e 7) cod. pen.

    Aggravanti per furto: n.2 (mezzo fraudolento o violenza) e n.7 (esposizione alla pubblica fede). La Corte di legittimita' conferma l'applicazione delle aggravanti ritenute coerenti con le condotte (effrazione, sradicamento dei bancomat, uso di ariete rubato) e respinge censure generiche che non si confrontano episodio per episodio

  • art. 81 comma secondo cod. pen.

    Aumento per continuazione: la Corte territoriale ha rideterminato gli aumenti per riequilibrare la sanzione tra concorrenti; la Cassazione ritiene la motivazione congrua e conforme alla giurisprudenza

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte di merito ha motivato il calcolo della pena richiamando i parametri di questo articolo; la Cassazione ritiene gli argomenti sufficienti a legittimare la discrezionalita' del giudice di merito

  • art. 62-bis cod. pen.

    Circostanze attenuanti generiche: la Corte di merito ha negato le attenuanti ritenendo mancanti elementi positivi utili a superare la presunzione di non meritevolezza introdotta dalla riforma del 2008; la Cassazione condivide

  • art. 597 comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato da Ilie per censurare l'assorbimento di spese in Appello; la Corte rileva che si tratta di un errore materiale del dispositivo e procede alla correzione sulla base della motivazione

  • d.l. 23 maggio 2008 n. 92

    Riforma che ha inciso sull'applicabilita' delle circostanze attenuanti generiche: citata per spiegare il maggior rigore nella concessione della diminuente ex art. 62-bis

Massime di principio

  • La valutazione della prova indiziaria richiede gravita', precisione e concordanza: censure generiche che non confrontano l'accertamento di merito episodio per episodio sono spesso inammissibili
  • La Cassazione non puo' rivedere il libero apprezzamento dei fatti operato dal giudice di merito se la motivazione e' coerente e fonda i suoi argomenti su elementi concreti collegati tra loro
  • Le aggravanti (es. violenza, esposizione alla pubblica fede) vanno valutate con riferimento al singolo episodio; obiezioni astratte senza contestazione puntuale degli episodi sono inefficaci
  • La determinazione della pena segue i criteri di art. 133 c.p.; se la motivazione espone parametri concreti e ragioni di discrezionalita', il sindacato di legittimita' e' limitato
  • La negazione delle circostanze attenuanti generiche dopo la riforma del 2008 richiede elementi positivi che giustifichino l'applicazione della diminuzione; la sola giovane eta' o l'incensuratezza non sono automaticamente decisivi
  • In presenza di contrasto tra motivazione e dispositivo la Corte puo' correggere errori materiali del dispositivo se la motivazione chiarisce la reale volonta' del giudice
  • Motivi di ricorso generici o non specifici (non individuano i punti della motivazione contestata o non propongono un confronto punto per punto) sono spesso dichiarati inammissibili

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